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Rimettere in vigore la norma a suo tempo prevista all'articolo 10c dell'ordinanza 2 Covid-19 per una protezione efficace dei lavoratori particolarmente a rischio

20.4534 · Mozione · 2020-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica del diritto federale volta a garantire una protezione adeguata delle persone particolarmente a rischio sul luogo di lavoro riprendendo il contenuto dell'articolo 10c dell'ordinanza 2 COVID-19 (RS 818.101 24).

In questa ordinanza, il Consiglio federale aveva adottato una misura efficace per assicurare la protezione effettiva della salute dei lavoratori.

L'articolo 10c, infatti, aveva stabilito che il datore di lavoro doveva permettere ai suoi lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Se questo non fosse stato possibile, avrebbe dovuto assegnare loro un lavoro alternativo equivalente che poteva essere svolto da casa, senza perdita di salario.

Se queste due alternative non erano praticabili, il lavoratore poteva essere tenuto a svolgere il suo lavoro abituale sul posto, a condizione che fossero messe in atto misure di protezione efficaci.

I lavoratori avevano il diritto di rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempiva le condizioni di cui sopra o se il lavoro li esponeva a un rischio di contagio troppo elevato malgrado i provvedimenti adottati. Su presentazione di un certificato medico, il salario continuava a essere versato.

Begründung

L'articolo 10c dell'ordinanza 2 COVID-19, adottato dal Consiglio federale il 16 aprile 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, non è stato ripreso nella legge COVID-19.

La Svizzera sta attraversando la seconda ondata di COVID-19 e la pandemia è tutto fuorché finita. È quindi ancora importante proteggere la salute e la vita dei lavoratori.

In un articolo del 24 novembre 2020 ("Das tödliche Zögern im Oktober - in der Schweiz sterben zurzeit mehr Menschen an Covid-19 als in den meisten anderen Ländern"), la Neue Zürcher Zeitung ha ricordato come la Svizzera si trovasse al dodicesimo posto al mondo per decessi in rapporto al numero di abitanti. Ad eccezione del Belgio e dell'Italia, tutti i Paesi in situazione ancora peggiore dispongono di un sistema sanitario decisamente meno sviluppato e performante del nostro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 13 gennaio 2021 il Consiglio federale ha deciso di garantire alle persone particolarmente a rischio una protezione specifica sul posto di lavoro. Dal 18 gennaio 2021 è in vigore l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24), che prevede per queste persone il diritto di lavorare da casa o di beneficiare di una protezione equivalente sul posto di lavoro o di un congedo retribuito. Laddove svolgano lavori per cui non possono essere attuate le disposizioni di protezione, il datore di lavoro deve porle in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio. La durata di validità dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 è limitata al 31 marzo 2021. Tuttavia il Consiglio federale valuta costantemente i provvedimenti adottati e decide, tra l'altro a seconda della situazione epidemiologica, se è necessaria una proroga. Con l'integrazione dell'articolo 27a nell'ordinanza 3 COVID-19, la richiesta della mozione è adempiuta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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