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20.4551 · Mozione · 2020-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Quando un agricoltore cessa la sua attività lucrativa, può decidere di mantenere interamente o in parte la sua fattoria situata in una zona edificabile per viverci con la famiglia oppure affidarla ai figli. Tuttavia, in entrambi i casi, l'agricoltore è attualmente confrontato con una doppia penalizzazione: d'un canto, deve cessare la sua attività economica, dall'altro, l'autorità fiscale tassa il valore venale dell'immobile sul reddito dell'agricoltore, considerandolo un utile. Il Consiglio federale deve porre rimedio a questa prassi che ha gravi conseguenze finanziarie per le famiglie contadine interessate.

Begründung

La sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2011 pone gravi difficoltà finanziarie per gli agricoltori i cui immobili (fattoria, abitazione o terreno) sono situati in una zona edificabile o che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR). Per coloro che vendono terreno edificabile a terzi, non vi è ovviamente alcuna obiezione al fatto che siano soggetti all'imposta sul reddito ordinario.

Il Consiglio federale deve invece adeguare le disposizioni della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), allo scopo di regolamentare i casi particolari in cui l'agricoltore mantiene la sua fattoria al termine della sua attività lucrativa e/o concede, nell'ambito di una divisione all'interno della famiglia, uno o più immobili edificabili ai figli in linea diretta (donazione, anticipo ereditario, abbandono dell'attivo, divisione, legato ecc.).

Nei casi sopra citati, l'autorità fiscale considera che questi immobili non sono più soggetti alla LDFR, segnatamente secondo l'articolo 66 segg. LDFR (prezzo d'acquisto esorbitante). Le conseguenze di questa valutazione fiscale si riversano su una stima del valore venale dei suddetti immobili, facendo emergere un finto utile importante tassato come reddito ordinario.

Questa situazione si verifica nonostante, nella maggior parte dei casi, gli agricoltori non ottengano alcuna controprestazione finanziaria. Il semplice passaggio da sostanza commerciale a sostanza privata determina un utile fittizio imponibile (realizzazione dovuta alla sistemica fiscale).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Se i lavoratori indipendenti cessano la loro attività lucrativa dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi, a un'aliquota ridotta. Se, dopo la cessazione della loro attività, gli agricoltori trasferiscono fondi dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, in linea di principio l'utile derivante dall'aumento di valore è imponibile, poiché a fini fiscali il trasferimento è equiparato a un'alienazione.

Su domanda del contribuente, in caso di trasferimento di fondi dalla sostanza commerciale nella sostanza privata l'imposizione dell'utile derivante dall'aumento di valore è differita (cfr. circolare AFC n. 26, n. marg. 2.1 e circolare AFC n. 38, allegato 2). In questi casi è imposta solo la differenza fra il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e i costi d'investimento (ammortamenti recuperati) al momento della cessazione dell'attività.

Nel caso di un differimento, l'utile derivante dall'aumento di valore è quindi imposto solo quando l'agricoltore aliena il fondo a terzi, ovvero quando riceve una controprestazione finanziaria. Il Consiglio federale ritiene che questa regolamentazione sia appropriata e di conseguenza non ravvisa alcuna necessità di intervento.

Nella mozione 12.3172 "Imposizione di fondi agricoli e silvicoli" era stata domandata una modifica della legislazione fiscale: Leo Müller aveva chiesto che gli utili derivanti da tutti i fondi agricoli e silvicoli detenuti nella sostanza commerciale fossero assoggettati all'imposta sul reddito soltanto fino a concorrenza delle spese di investimento. Aveva inoltre proposto che l'utile derivante dall'aumento di valore fosse esentato dall'imposta federale diretta e assoggettato all'imposta cantonale sugli utili da sostanza immobiliare. Questa modifica sarebbe stata applicabile anche in caso di cessazione dell'attività commerciale.

Il Consiglio federale ha attuato la suddetta mozione con il disegno di legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (16.031). Il progetto è poi stato abbandonato perché le due Camere non sono entrate nel merito a causa di dubbi sulla costituzionalità e di considerazioni politico-finanziarie.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.