20.457 · Iniziativa parlamentare · 2020-06-18
Liquidato
Wortlaut
La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) è modificata come segue*:
Art. 25 cpv. 2
h. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b, la prestazione effettuata nell'ambito di campagne di diagnosi precoce e prevenzione della Confederazione e dei Cantoni a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché la prestazione che permette di contenere i costi e per la quale esiste una convenzione con gli assicuratori.
Begründung
L'attuale articolo 25 capoverso 2 lettera h LAMal* vieta la presa a carico da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie delle prestazioni dei farmacisti che non sono effettuate al momento di fornire un medicamento prescritto, anche se permettono notevoli risparmi e migliorano al contempo la qualità. Questo limite arbitrario impedisce agli assicuratori malattie e ai farmacisti, tramite convenzioni tariffali, di rimunerare prestazioni farmaceutiche che permettono notevoli risparmi e che sono fornite senza necessariamente vendere un medicamento.
Il modello esemplare di collaborazione interprofessionale in vigore da oltre 10 anni nelle case di cura del Cantone di Friburgo, che prevede di includere il parere esperto del farmacista nella scelta e nella gestione dei medicamenti senza che sia per forza quest'ultimo a venderli, consente di risparmiare un risparmio di 4 milioni di franchi all'anno. Attualmente il risparmio relativo a questo modello è ridotto a 2 milioni annui poiché da due anni il farmacista deve vendere lui stesso i medicamenti a ogni residente della casa di cura.
I farmacisti sono debitamente formati a fornire prestazioni di prevenzione e di diagnosi precoce delle malattie e sono direttamente a contatto con il pubblico interessato. È chiaro che in questo ambito i farmacisti non vendono medicamenti. La legge attuale vieta però agli assicuratori di rimunerare queste prestazioni anche se figurano tra quelle a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e quindi permettono ufficialmente un risparmio (essendo efficaci, appropriate ed economiche), oppure rientrano in un programma nazionale o cantonale volto a incoraggiare le persone a rischio a ricorrere a queste prestazioni. Esiste per esempio un programma interprofessionale riconosciuto, che coinvolge medici di famiglia e farmacisti, per la diagnosi precoce del cancro dell'intestino le cui campagne sono sostenute da più Cantoni. Anche in questo caso il farmacista non può essere rimunerato dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto perché non vende medicamenti. È inaccettabile.
Infine, i partner di convenzioni tariffali dovrebbero poter rimunerare le prestazioni a due condizioni cumulative: la prestazione riduce i costi ed esiste una convenzione con gli assicuratori. L'articolo 25 capoverso 2 lettera h in vigore priva inutilmente i partner di convenzioni tariffali della possibilità di incoraggiare a risparmiare. È contrario al buon senso. Il nuovo testo proposto attua le mozioni Humbel 18.3977 e Ettlin 18.4079, entrambe accolte dalle Camere federali, e permette al contempo di escludere qualsiasi sviluppo indesiderato dei costi. Inoltre, rende nuovamente possibile conseguire l'ulteriore risparmio di 2 milioni di franchi all'anno nelle case di cura del Cantone di Friburgo e di altri Cantoni.
La presente iniziativa parlamentare è sostenuta da tutti i consiglieri nazionali del Cantone di Friburgo.
* Testo attualmente in vigore:
Art. 25 cpv. 2
h. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.