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20.4614 · Mozione · 2020-12-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) affinché gli indennizzi relativi a un licenziamento o basati sulla legge federale sulla parità dei sessi (LPar) non siano più considerati come reddito e non vengano quindi tassati in quanto tale.

Begründung

Un recente articolo della RTS ci informava che le autorità vodesi hanno tassato le indennità ricevute da due sarte come compensazione della differenza fra i salari effettivamente pagati a uomini e donne e a seguito del licenziamento.

Conformemente all'articolo 23 LIFD, sono imponibili gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività e gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto.

Non sottostanno all'imposta sul reddito i versamenti effettuati a titolo di riparazione morale (art. 24 lett. g LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. i LAID).

Tuttavia, secondo varie sentenze cantonali, le indennità versate per indennizzare un licenziamento abusivo o ingiustificato (art. 336a e 337c CO) sono esentate dall'imposta sul reddito poiché hanno una componente di riparazione morale.

Inoltre, secondo il Tribunale federale questo tipo di indennizzo non è parte del salario determinante per la definizione dei contributi sociali (DTF 123 V 241; DTF 123 V 5); a maggior ragione questi importi devono essere considerati un indennizzo a titolo di riparazione morale e non un salario.

Non si capisce quindi per quale motivo le indennità versate in base all'articolo 5 LPar dovrebbero essere trattate diversamente. Tanto più che il Tribunale federale ritiene che si tratti parimenti di indennizzi versati a titolo di riparazione morale (sentenza del Tribunale federale 2C_319/2009 del 26 gennaio 2010, consid. 7.2).

Con la prassi attuale, alla vittima di discriminazioni viene inflitta in un certo senso una duplice pena. In effetti, la vittima deve subire per anni una disparità vietata dalla legge. Essa deve inoltre battersi per anni sul piano giuridico per far riconoscere i propri diritti. Infine, se la vittima prevale nella causa, l'indennizzo ottenuto viene tassato mentre dovrebbe permettere la riparazione morale.

Questa situazione è inaccettabile e deve essere modificata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le pretese (indennità) a cui un lavoratore ha diritto in caso di disdetta abusiva o immediata senza una causa grave secondo gli articoli 336a e 337c capoverso 3 CO sono esentate dall'imposta sul reddito a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 24 LIFD o dell'articolo 7 capoverso 4 lettera i LAID. Per contro, le pretese secondo l'articolo 337c capoverso 1 CO sono equiparabili a una continuazione del pagamento dello stipendio fino alla scadenza del termine di disdetta effettivo oppure ordinario e quindi soggiacciono all'imposta sul reddito.

Per analogia, le pretese finanziarie avanzate in virtù della LPar devono essere considerate nell'ambito del diritto vigente. Se si tratta di un risarcimento per il danno subìto, questo deve essere considerato una pretesa di riparazione morale (art. 5 cpv. 5 LPar) ed è perciò esentato dall'imposta (art. 24 LIFD e art. 7 cpv. 4 lett. i LAID). Se invece si tratta del pagamento di un salario normalmente dovuto al lavoratore (art. 5 cpv. 1 lett. d LPar), questo soggiace all'imposta sul reddito. Il lavoratore si ritrova così nella stessa situazione che avrebbe avuto se avesse ricevuto il salario appropriato.

La stessa distinzione relativa all'imposta sul reddito si applica anche all'obbligo contributivo per le assicurazioni sociali. Mentre la rimunerazione per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (ad es. ai sensi dell'art. 337c cpv. 1 CO) è considerata quale salario determinante e quindi soggiace all'obbligo contributivo, il risarcimento per riparazione morale non fa parte del salario determinante e quindi non soggiace all'obbligo contributivo. In tal modo si garantisce che i salari effettivamente dovuti (ad es. secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. d LPar) siano coperti dalle assicurazioni sociali e siano soggetti all'obbligo contributivo come avviene per tutti gli altri salari, ma che la riparazione morale per il danno subìto sia versata alla persona interessata senza deduzione di contributi e in esenzione da imposta.

Secondo il Consiglio federale, la normativa vigente nel diritto fiscale e nel diritto delle assicurazioni sociali, che fa una distinzione tra il pagamento dei salari dovuti e le prestazioni ricevute a titolo di riparazione, è appropriata e tiene conto del principio della parità di trattamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.