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20.4616 · Interpellanza · 2020-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Limitandosi a riprendere le definizioni e prassi elaborate dalla giurisprudenza in materia di rinuncia alla sostanza, la recente riforma delle PC non ha colto l'occasione per operare distinzioni importanti in quest'ambito, ragion per cui chiedo al Consiglio federale di esprimere il suo parere sull'attuazione di una regolamentazione più flessibile in materia di rinuncia alla sostanza, segnatamente nei due casi seguenti:

1. Se un bene è stato alienato a titolo di acconto della quota ereditaria per permettere a un discendente di installarvisi (costruzione di un'abitazione primaria), si propone di prevedere che venga computato quale rinuncia alla sostanza il valore fiscale o che sia perlomeno introdotta la possibilità di ottenere uno sconto nel computo del valore venale del bene cui si è rinunciato.

2. Qualora un fondo considerato nel calcolo delle PC a titolo di rinuncia alla sostanza venga successivamente declassato per ordine di un'autorità o per legge (dezonamento), le PC sono sottoposte a revisione e il valore del bene cui si è rinunciato viene adeguato al nuovo valore a contare dal mese successivo al declassamento. In questo modo si intende compensare la doppia penalizzazione derivante dal dezonamento: quella del beneficiario, che vede ridursi il valore della donazione, e quella del donatore, le cui PC continuano a essere calcolate applicando un valore del bene che non corrisponde più al suo valore di mercato. Contrariamente al titolare di un conto bancario, che, se ha registrato un'ingente diminuzione della sua sostanza su un dato periodo per uno dei motivi elencati all'articolo 17d capoverso 3 OPC-AVS/AI, può chiedere una sostanziale riduzione dell'importo considerato quale dispendio eccessivo, il proprietario fondiario si vede computare nel calcolo delle PC un importo fisso e immutabile a titolo di rinuncia alla sostanza.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, la riforma delle PC ha introdotto una definizione della nozione di rinuncia alla sostanza che riprende a grandi linee quella elaborata dalla giurisprudenza. Una rinuncia si configura quando il beneficiario di PC rinuncia a redditi, parti di sostanza o altri diritti legali o contrattuali senza obbligo legale né controprestazione adeguata. Pertanto, le donazioni e altri acconti della quota ereditaria rappresentano sempre una rinuncia alla sostanza in assenza di una controprestazione adeguata. La valutazione della sostanza in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, è disciplinata nell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Per principio, per stabilire se vi è stata una rinuncia a parti di sostanza si considera non il valore fiscale bensì il valore venale (ovvero il valore di mercato). Il Consiglio federale ritiene che questa regolamentazione sia coerente e legittima, in quanto tutte le componenti della sostanza sono per principio considerate in base al loro valore effettivo al momento del calcolo delle PC. È per questa ragione che nel quadro della riforma delle PC non ha proposto alcuna modifica relativa alla valutazione della sostanza in caso di alienazione di un immobile. Con la riforma delle PC sono state ridotte le franchigie sulla sostanza complessiva, ma non quella sugli immobili di cui i beneficiari di PC sono proprietari e che servono loro quale abitazione. Sotto questo punto di vista, i proprietari di immobili restano privilegiati rispetto agli altri beneficiari di PC. Inoltre il meccanismo di ammortamento della sostanza cui si è rinunciato permette di ridurre di anno in anno l'impatto della rinuncia nel calcolo delle PC. I due elementi menzionati consentono di attenuare gli effetti di questa regolamentazione. Prevedere una valutazione della sostanza in base al valore fiscale in caso di acconti della quota ereditaria equivarrebbe a privilegiare ulteriormente, e in modo notevole, i proprietari di immobili e causerebbe una crescita ingiustificata delle spese per le PC.

2. In caso di declassamento di un fondo, su ordine di un'autorità o a causa di un dezonamento, la riduzione della sostanza del beneficiario di PC non costituisce una rinuncia alla sostanza. In questo caso la riduzione è considerata quale perdita di sostanza involontaria, non imputabile a dolo o negligenza grave del beneficiario. La legge tutela i beneficiari di PC dalle riduzioni di sostanza involontarie. Il diritto alle PC non deve infatti essere messo in discussione o modificato a causa di fatti indipendenti dalla volontà del beneficiario. Per esempio, se il saldo di un conto bancario diminuisce considerevolmente in seguito a perdite imprevedibili sui mercati finanziari, questa riduzione di sostanza involontaria non va fatta gravare sul beneficiario di PC. Tuttavia questa disposizione ha dei limiti: la legge non tutela il beneficiario di PC quando il declassamento avviene successivamente alla rinuncia alla sostanza. E, più in generale, la riforma delle PC non ha modificato la valutazione della sostanza in caso di rinuncia. La sostanza computabile è valutata in base alle regole della legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio del beneficiario. Qualunque sia la natura di un bene, occorre considerare il suo valore al momento in cui il beneficiario di PC ha acconsentito a rinunciarvi. Questo è pertanto l'unico valore adeguato per il computo del bene in questione nel calcolo delle PC, e serve da base per il calcolo della sostanza cui si è rinunciato. Oltretutto, le franchigie applicabili e l'ammortamento annuo della sostanza cui si è rinunciato permettono di attenuare gli effetti della regolamentazione in oggetto.

Risposta del Consiglio federale.