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20.4619 · Mozione · 2020-12-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di assoggettare alla legge sul materiale bellico (LMB) i beni militari speciali di cui all'allegato 3 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego.

Begründung

Da anni il Consiglio federale afferma, come ha fatto nel suo parere alla mozione 18.4138, che "rispetto a quella di altri Paesi, la prassi svizzera per la concessione di autorizzazioni all'esportazione di materiale bellico è restrittiva". Non viene tuttavia detto che quasi nessun altro Paese ha una definizione così ristretta di "materiale bellico" come la Svizzera. Nel campo di applicazione della legge sul materiale bellico (LMB) rientrano quasi esclusivamente beni concepiti specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento. Ciò non è più conforme all'importanza strategico-militare di altre tecnologie militari.

Per questo motivo altri Paesi integrano nei loro elenchi di controllo alle esportazioni per le armi convenzionali la Munitions List (ML) che gli attuali 42 Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar aggiornano continuamente. Anche l'UE ha sottolineato nella sua decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio del 16 settembre 2019 che le domande di licenza d'esportazione devono riferirsi ai prodotti di cui all'"elenco comune delle attrezzature militari dell'UE", a sua volta basata sulla ML.

Dal 1996 anche la Svizzera partecipa ai lavori di Wassenaar, ma nell'ambito delle armi convenzionali tratta la ML elaborata in quel contesto in due leggi diverse: la LMB, che prevede una valutazione autonoma delle domande di esportazione dal punto di vista della politica estera, e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI), che serve unicamente all'esecuzione degli accordi internazionali sui controlli.

In questo modo affari con l'estero riguardanti numerosi beni militari non vengono sottoposti alla valutazione prevista dall'articolo 22 LMB. Per rendersi conto di quanti beni militari sfuggono al controllo della legge basta consultare l'elenco dei "beni militari speciali" di 33 pagine che figura nell'allegato 3 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego. Il Consiglio federale potrebbe fermarne l'esportazione verso Paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti o la Turchia, che non sono soggetti a controlli internazionali, soltanto ricorrendo al diritto di necessità. È quanto ha fatto nel caso della Russia e dell'Ucraina dopo l'invasione della Crimea.

La situazione non è soddisfacente, né sul piano della politica estera né su quello giuridico, come mostrano le complesse revisioni dell'ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (RS 935.411; OPSP) o della legge sugli embarghi (19.085).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge federale sul materiale bellico (LMB, RS 514.51) per materiale bellico si intendono armi, sistemi d'arma, munizioni e esplosivi militari, ma anche attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili. Sono considerati materiale bellico anche componenti e assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili (art. 5 cpv. 2 LMB). Sono invece considerati beni militari speciali assoggettati alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI, RS 946.202) i beni concepiti o modificati a fini militari, pur non essendo armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimento o per l'istruzione al combattimento, come pure velivoli militari d'esercitazione con punti d'aggancio (art. 3 lett. c LBDI).

In quanto Stato membro dell'intesa di Wassenaar, la Svizzera ha ripreso la cosiddetta "Munitions List" (ML), integrandola nel suo diritto nazionale da un lato attraverso la LMB e dall'altro attraverso la LBDI. Sia l'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB, RS 514.511) sia l'allegato 3 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1) si basano sulla ML. I beni di cui all'allegato 3 OBDI che non rientrano nella definizione di materiale bellico prevista dalla LMB sono considerati beni militari speciali e sono assoggettati alla LBDI. Si tratta principalmente di beni come giubbotti di protezione e caschi per soldati, visori notturni e binocoli con telemetro militari, simulatori militari o velivoli d'esercitazione militari non armati. I beni militari speciali si definiscono pertanto come la differenza tra i beni che figurano sulla ML e i beni considerati materiale bellico (ossia i beni che figurano sulla ML meno il materiale bellico).

La Germania prevede una ripartizione analoga dei beni contenuti nella ML: alcuni sono soggetti alla legge sul controllo delle armi da guerra (Kriegswaffenkontrollgesetz) e altri alla legge sul commercio estero (Aussenwirtschaftsgesetz). La definizione di materiale bellico del diritto tedesco è più ristretta rispetto a quella del diritto svizzero. Per esempio, mentre in Svizzera i fucili di precisione, le pistole e i revolver sono assoggettati alla LMB, in Germania rientrano nella legge sul commercio estero. Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 5 capoverso 2 LMB, la legge tedesca sul controllo delle armi da guerra (Kriegswaffenliste, lista delle armi da guerra) considera materiale bellico soltanto pochi componenti e assemblaggi.

Anche in Austria i beni d'armamento della ML soggetti ad autorizzazione sono disciplinati in parte dalla legge sul materiale bellico (Kriegsmaterialgesetz) e in parte dalla legge sul commercio estero (Aussenhandelsgesetz). Il concetto dei beni militari speciali si ritrova pertanto anche nel diritto austriaco sul controllo delle esportazioni sotto la denominazione "beni militari civili" (zivile Militärgüter).

In Svizzera l'autorizzazione d'esportazione di beni militari speciali che figurano nell'allegato 3 OBDI è rifiutata se sono state disposte misure coercitive conformemente alla legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231), se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista possa sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato o qualora le Nazioni Unite o Stati partner dei regimi di controllo delle esportazioni vietino l'esportazione di tali beni e questo divieto sia sostenuto dai principali partner commerciali della Svizzera (art. 6 LBDI). L'autorizzazione viene inoltre rifiutata se vi sono ragioni di supporre che l'esportazione di beni militari speciali contribuisce all'armamento convenzionale di uno Stato destinatario in misura tale da accrescere le tensioni o l'instabilità regionali oppure da aggravare un conflitto armato, i beni non rimangono presso i destinatari finali dichiarati o se uno Stato partner ha negato allo stesso destinatario finale l'esportazione di un bene simile (art. 6 OBDI). Infine, i beni militari speciali sono soggetti a restrizioni all'esportazione di beni d'armamento anche nel quadro della politica delle sanzioni del Consiglio federale.

La richiesta di assoggettare i beni militari speciali alla LMB non è nuova. Il Consiglio federale si è già pronunciato in merito nel suo parere alla mozione 17.3153 e ritiene tuttora che le disposizioni giuridiche in materia siano adeguate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.