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Assistenza amministrativa in materia fiscale di gruppi di società. L'Amministrazione federale delle contribuzioni funge da ausiliario per le autorità fiscali estere?

20.4633 · Interpellanza · 2020-12-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro della procedura di assistenza amministrativa concernente gruppi di società svizzere vengono regolarmente scambiati dati sensibili. Ciò è dovuto, da un lato, alla giurisprudenza particolarmente orientata allo scambio che il Tribunale federale ha "derogato" dalle disposizioni originarie della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF). D'altro lato, si ha l'impressione che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) agisca in modo troppo proattivo impegnandosi, in caso di dubbio, a favore degli interessi dello Stato richiedente. Dopo che, contrariamente all'istanza inferiore, il Tribunale federale si era espresso a favore dello scambio del bilancio e del conto economico nonché di dati fiscali di gruppi di società svizzere, l'AFC propone regolarmente di scambiare anche altri dati.

A quanto pare l'AFC ha inoltre l'intenzione di procedere a uno scambio dei nomi dei collaboratori, comprese informazioni sugli stipendi. A differenza della prassi applicata in passato, dal 2018 l'AFC scambia anche regolarmente informazioni relative ad accordi fiscali preliminari (ruling fiscali) e a dichiarazioni d'imposta. Le imprese interessate sono sconcertate dalla portata dello scambio.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Che tipo di dati sui gruppi di società svizzere viene scambiato regolarmente e secondo quali basi legali? In che modo si tiene conto della volontà normativa originaria della LAAF (comprese le limitazioni in merito allo scambio)?

2. È corretta l'impressione che l'AFC agisce in modo proattivo? In caso affermativo, ciò com'è giustificabile a livello legislativo?

3. Con quale accuratezza l'AFC verifica la presenza di motivi di non entrata nel merito della domanda e con quale frequenza arriva a tale conclusione?

4. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAAF la Svizzera deve prestare assistenza amministrativa soltanto per gli obblighi procedurali in Svizzera. L'AFC rispetta tale "limite" posto dal diritto interno?

5. In che modo vengono protetti i diritti di terzi e i loro nomi nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa?

6. Quante domande di assistenza amministrativa sono state fatte alla e dalla Svizzera dal 2013 (suddivise secondo gruppi e altri)? Quante domande ricevono gli altri membri dell'OCSE (Forum globale)? Secondo le statistiche, la Svizzera rientra tra i tipici "Paesi donatori di dati"? In caso affermativo, in che modo si possono tutelare meglio gli interessi della Svizzera?

7. Come viene garantito che, a livello di contenuto, la Svizzera presti assistenza amministrativa al massimo nella stessa misura in cui lo fanno gli altri Stati (principio della reciprocità)?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: nell'ambito dell'assistenza amministrativa fiscale su domanda, l'AFC scambia tutte le informazioni verosimilmente rilevanti soprattutto sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1), che si fondano sul vigente Modello di convenzione dell'OCSE nonché sulla giurisprudenza. La giurisprudenza ha definito quali informazioni sono "verosimilmente rilevanti". Esse includono le informazioni sui gruppi di società, come ad esempio bilanci, conti economici, dichiarazioni d'imposta, ruling, distribuzione internazionale di utili e perdite, numero di dipendenti, informazioni sui locali di una società e diverse altre informazioni determinanti. L'AFC non consente agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition") né di richiedere informazioni la cui rilevanza per le questioni fiscali di un determinato contribuente è improbabile. In questo contesto, la Svizzera può rifiutarsi di fornire informazioni con la motivazione che le informazioni richieste non sono "verosimilmente rilevanti" solo se una relazione tra i dati richiesti e l'indagine condotta nello Stato richiedente appare improbabile (cfr. DTF 141 II 436 consid. 4.4.3, 142 II 161 consid. 2.1.1; sentenza del TAF A-5695/2018 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.2).

Ad domande 2 e 4: la formulazione "verosimilmente rilevanti" mira a garantire il più ampio scambio di informazioni possibile nell'ambito dell'assistenza amministrativa fiscale su domanda (cfr. ad es. il n. XVII lett. c del Protocollo della CDI Svizzera-Paesi Bassi [RS 0.672.963.61], la sentenza del Tribunale federale 2C_814/2019 consid. 1.1.3 del 18 maggio 2020 e l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE nonché il relativo Commentario dell'OCSE). Nell'attuazione dell'assistenza amministrativa, l'AFC osserva gli accordi internazionali e il quadro giuridico interno applicabili nonché la pertinente giurisprudenza. Questo, ovviamente, vale anche per l'articolo 8 capoverso 1 LAAF, menzionato dall'autore dell'interpellanza.

Ad domanda 3: applicando il principio del doppio controllo, l'AFC esamina attentamente ogni domanda di assistenza amministrativa per vedere se sussistano dei motivi di non entrata nel merito. Una vera e propria non entrata nel merito da parte dell'AFC si verifica raramente, a causa delle precise condizioni materiali e formali di entrata nel merito stabilite nelle rispettive CDI. In caso di questioni poco chiare, l'AFC ha la possibilità di informarsi presso l'autorità richiedente in base all'articolo 6 capoverso 3 LAAF.

Ad domanda 5: nell'ambito dell'assistenza amministrativa fiscale su domanda, i terzi vengono informati dall'AFC in merito alla procedura di assistenza amministrativa se il loro diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LAAF è evidente in base agli atti. Tuttavia, non si può dare il diritto di ricorso per scontato: in linea di principio, i terzi sono protetti dall'utilizzo dei propri dati da parte dello Stato richiedente (principio di specialità). Pertanto, il semplice fatto che siano menzionati nei documenti destinati alla trasmissione non li autorizza a ricorrere né comporta un obbligo di notifica da parte dell'AFC. I terzi che si annunciano spontaneamente all'AFC vengono coinvolti nella procedura. Se l'AFC constata che, nei documenti da trasmettere, compaiono per puro caso informazioni su terzi che quindi non hanno alcuna importanza per l'autorità richiedente (ad es. collaboratori di una banca), tali informazioni vengono oscurate (cfr. la storica decisione del Tribunale federale 2C_376/2019 del 13 luglio 2020).

Ad domanda 6:la Svizzera ha ricevuto o presentato il seguente numero di domande di assistenza amministrativa (non esiste una ripartizione statistica per gruppo e altre società): 2013: 1386 ricevute / 6 presentate; 2014: 2791 ricevute / 2 presentate; 2015: 2623 ricevute / 39 presentate; 2016: 66 553 ricevute / 11 presentate; 2017: 28 164 ricevute / 18 presentate; 2018: 7266 ricevute / 28 presentate; 2019: 1514 ricevute / 37 presentate; 2020: non sono ancora disponibili cifre.

La seguente lista contiene le domande di assistenza amministrativa presentate ai singoli Stati membri del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). Gli Stati menzionati sono stati selezionati poiché comparabili alla Svizzera in termini di dimensione o perché hanno una vicinanza geografica o economica con la Svizzera: Cipro: 2508 (2016-2018); Liechtenstein: 275 (2014-2017); Spagna: 1772 (2015-2017); Olanda: 2241 (2014-2017); Lussemburgo: 2309 (2014-2017); Gran Bretagna: 5206 (2014-2017); Austria: 1543 (2014-2017); Stati Uniti: 2633 (2014-2016); Francia: 2381 (2013-2016); Italia: 1560 (2013-2016); Danimarca: 545 (2013-2016); Germania: 3950 (2013-2016); Norvegia: 666 (2013-2016).

In totale, la Svizzera riceve più domande di assistenza amministrativa estere di quante ne presenti lei stessa. In qualità di membro del Forum globale, la Svizzera fornisce regolarmente dei feedback agli altri Paesi nell'ambito delle valutazioni tra pari ("peer review") volte a verificare l'applicazione uniforme dello standard internazionale di assistenza amministrativa fiscale. Così facendo difende quindi attivamente i propri interessi.

Ad domanda 7:conformemente al Modello di convenzione dell'OCSE, le clausole di assistenza amministrativa negli accordi di assistenza amministrativa fiscale si basano sul principio di reciprocità, secondo il quale lo Stato richiedente mette a disposizione le informazioni richieste anche quando tali informazioni si trovano nello Stato stesso. Ciò garantisce che la Svizzera fornisca assistenza amministrativa al massimo nella stessa misura del rispettivo Stato partner.

Risposta del Consiglio federale.

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