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20.464 · Iniziativa parlamentare · 2020-09-23

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 3 (nuovo)

Essa comprende il diritto dei collaboratori di una impresa alla codecisione, alla corresponsabilità e alla partecipazione.

Begründung

In Svizzera i diritti di partecipazione degli impiegati sono ancora a uno stadio rudimentale, se paragonati con quelli degli altri Paesi dell'OCSE. La legge sulla partecipazione statuisce un diritto alla consultazione unicamente in caso di licenziamenti collettivi. Il carattere autoritario di questa interpretazione della libertà economica non è degna della tradizione svizzera in materia di democrazia diretta. La democratizzazione dell'economia deve essere ulteriormente sviluppata insieme al rafforzamento dei diritti di tutti coloro che partecipano all'attività economica, in particolare in vista delle gigantesche sfide che la digitalizzazione, la crisi climatica, la globalizzazione e le disuguaglianze crescenti pongono all'economia e alla società svizzere. I collaboratori di una impresa dovrebbero ottenere lungo tutta la filiera del valore aggiunto la possibilità di partecipare alle decisioni importanti dell'impresa in base al principio democratico "una persona un voto". In particolare la partecipazione dovrebbe riguardare questioni relative alla produzione, alla commercializzazione, all'equità salariale e alle spese del settore ricerca e sviluppo. L'estensione della cerchia di collaboratori che assume responsabilità all'interno delle imprese consente di rafforzare la qualità e l'accettazione delle decisioni in seno all'impresa e di aumentare l'importanza attribuita alle ripercussioni sanitarie, ambientali e sociali anche al di fuori dell'impresa dei processi di produzione, dei beni e delle prestazioni.