Lexipedia

20.4656 · Postulato · 2020-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Le discussioni sulle esenzioni dall'obbligo della mascherina durante la pandemia di coronavirus hanno dimostrato che vi sono problemi e questioni irrisolte nel rilascio di certificati medici. Come è stato riportato anche dai media, talvolta le esenzioni sono state concesse con troppa leggerezza. Sanzionare queste irregolarità di medici e personale sanitario è difficile se non impossibile. Nelle sue risposte alle domande 20.5887 e 20.5886, il Consiglio federale fa giustamente riferimento alla responsabilità della comunità medica e dei Cantoni. Cionondimeno, servono soluzioni, poiché anche nella situazione normale si constatano tendenze analoghe, per esempio nel caso dei certificati di incapacità al lavoro.

Il Consiglio federale è incaricato di proporre in un rapporto soluzioni per rafforzare l'obbligo di diligenza dei professionisti della salute e dei medici nel rilascio di certificati medici e certificati di incapacità al lavoro. Quali modifiche legislative sarebbero necessarie per rafforzare quest'obbligo e, più in generale, la responsabilità professionale? Quali nuove regole e incentivi si possono immaginare per i Cantoni, le associazioni professionali e le società mediche per risolvere il problema? Come si può garantire che i medici siano davvero sanzionabili in caso di rilascio di certificati di compiacenza e false attestazioni? Come si possono rafforzare le vie legali per garantire che i medici che rilasciano certificati di compiacenza o falsi certificati di incapacità al lavoro siano effettivamente tenuti a renderne conto? Il Consiglio federale è incaricato di elencare ed esaminare diverse opzioni e di presentare un rapporto in merito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'articolo 40 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) sono elencati in modo esaustivo gli obblighi professionali, tra cui quello di esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso (lett. a). I Cantoni devono designare un'autorità di vigilanza (art. 41) incaricata di fare osservare gli obblighi professionali adottando tutte le misure necessarie, compreso il divieto di esercitare la professione. In uno studio del 2015, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha analizzato l'attività di vigilanza dei Cantoni sugli obblighi professionali prescritti dalla LPMed. Lo studio sarà ripetuto nella primavera del 2021 e i risultati saranno resi pubblici.

Oltre ai disciplinamenti legali, i membri della federazione dei medici svizzeri FMH sono tenuti a rispettare il codice deontologico, che al suo articolo 34 prevede espressamente il divieto di rilasciare certificati di compiacenza. L'applicazione del codice deontologico è di competenza delle federazioni cantonali dei medici; in caso di eventuali ricorsi la decisione definitiva spetta alla commissione deontologica della FMH. Il codice deontologico è un codice di comportamento valido non soltanto per i membri della FMH, ma per tutti i medici svizzeri e il Tribunale federale vi fa riferimento per le sue sentenze in materia di obblighi professionali.

Ai sensi della fattispecie particolare dell'articolo 318 del Codice penale svizzero (CP), i medici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questo reato è perseguibile d'ufficio ed è una variante privilegiata rispetto al cosiddetto reato generale della falsità in documenti (art. 251 CP). Con il privilegio si dovrebbe tener conto del fatto che i medici in questa situazione possono trovarsi regolarmente in un conflitto di lealtà. Peraltro il Parlamento si sta occupando dell'adeguamento dell'articolo 318 CP nel quadro dell'armonizzazione delle pene (18.043 Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni). Contrariamente alla proposta di stralciare la fattispecie di base (n. 1 primo comma) scaturita dalla consultazione, il Consiglio federale, dopo attento esame, vorrebbe lasciarla immutata. Per contro intende eliminare il reato per negligenza secondo il numero 2, poiché non ritiene fondato che questo sia punibile nella forma privilegiata della fattispecie mentre invece nell'articolo 251 CP non lo è. La pena per il reato qualificato (falso certificato medico in cambio di una ricompensa, n. 1 secondo comma) dev'essere innalzata a cinque anni. Con decisione del 9 giugno 2020, il Consiglio degli Stati ha adottato queste modifiche in quanto Camera prioritaria.

Il quadro giuridico relativo ai certificati (di compiacenza) rilasciati in modo negligente è pertanto chiaro e appare sufficiente. Un rapporto in adempimento di un postulato non permetterebbe di giungere a nuove conclusioni ed è pertanto superfluo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.