20.4659 · Mozione · 2020-12-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 23 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711), in modo tale da permettere d'ora in poi lo scambio di emissioni di CO2 durante l'intero anno del conteggio. Il Consiglio federale creerebbe così incentivi per gli importatori, affinché rimangano al di sotto degli obiettivi di emissioni di CO2 e importino un maggior numero di veicoli ecologici in Svizzera. In questo modo si favorirebbe l'obiettivo di riduzione del CO2. La concorrenza nelle importazioni promuove il raggiungimento dei valori stabiliti senza aiuti statali e sgrava il preventivo dello Stato. Così facendo, è possibile soddisfare l'intento del Consiglio federale di semplificare il processo di esecuzione.
Begründung
A livello internazionale, lo scambio di certificati di CO2 è una prassi consolidata da anni. In Svizzera, lo scambio è limitato dalla regolamentazione dell'articolo 23 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO2. La cessione dei diritti di emissione deve essere effettuata per ogni singolo veicolo e avere luogo mediante un iter burocratico obbligatoriamente prima della prima immatricolazione. Attualmente non sono possibili cessioni a posteriori. Se si considera che i veicoli soggetti alla tassa sul CO2 sono oltre 300 000 e contrariamente alle esigenze degli importatori, lo scambio di emissioni di CO2 è praticamente inesistente. Pertanto d'ora in poi si dovrebbe consentire lo scambio di emissioni di CO2 durante l'intero anno del conteggio. Tale regolamentazione dovrà essere basata sui principi del libero mercato e conforme ai consueti standard internazionali.
1. I possibili introiti provenienti dallo scambio di certificati di CO2 costituirebbero un incentivo per gli importatori a rimanere al di sotto degli obiettivi di emissioni di CO2 e a importare in Svizzera un maggior numero di veicoli ecologici. I grandi e i piccoli importatori sarebbero incentivati a promuovere veicoli con sistemi di trazione alternativi, proponendo offerte interessanti.
2. Lo scambio dei valori di emissione avverrebbe direttamente tra i grandi importatori e indirettamente presso i piccoli importatori e i cittadini che importano un veicolo mediante il ricorso alle borse di CO2. Grazie alla maggiore flessibilità di queste borse, i piccoli importatori non risulterebbero svantaggiati.
3. Attualmente, per trasferire ad esempio le emissioni di CO2 di 1000 veicoli che rimangono al di sotto dell'obiettivo per 15 g, il venditore e l'acquirente devono inoltrare un gran numero di moduli all'autorità. Successivamente l'amministrazione gestisce gli attestati nell'ambito di un processo molto oneroso con singoli trasferimenti di emissioni. D'ora in avanti si potrebbe trasferire la stessa quantità di CO2 (15 000 g CO2) con un solo modulo e un unico trasferimento. Ciò consentirebbe uno scambio di emissioni efficiente, nel rispetto dell'attuale sistema di esecuzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come il Consiglio federale ha già spiegato nel suo parere del 21 novembre 2018 relativo alla mozione Regazzi 18.3945 "Snellimento della burocrazia per lo scambio delle emissioni di CO2 dei veicoli", lo scopo delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 è ridurre le emissioni di CO2 delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri di nuova produzione. Prima di introdurre le prescrizioni suIle emissioni di CO2, il Consiglio federale aveva già preso in esame un sistema di scambio delle emissioni di CO2, che però scartò a favore dell'attuale regolamentazione, che è molto allineata con quella dell'UE. Dal canto suo, la regolamentazione dell'UE non consente il trasferimento di singoli veicoli.
Già oggi le attuali prescrizioni sulle emissioni di CO2 mettono a disposizione degli importatori un sistema molto flessibile: questi ultimi possono, ad esempio, compensare i veicoli ad elevate emissioni con quelli a emissioni più basse grazie al conteggio dell'intero parco veicoli oppure costituire raggruppamenti di emissioni con altri importatori. La compensazione reciproca consente agli importatori di evitare sanzioni e quindi anche di gestire parchi veicoli di grandi dimensioni. La possibilità di far conteggiare proprie automobili nel parco veicoli nuovo di un altro importatore (cosiddetta cessione) è stata aggiunta nell'intento di permettere anche per i piccoli importatori e per gli importatori privati un calcolo delle sanzioni basato su valori medi del parco veicoli (attraverso le cosiddette borse di CO2). Per ragioni di parità di trattamento e di flessibilità, nonché per motivi di praticità, anche i grandi importatori devono poter ricorrere alla cessione dei propri veicoli. Una cessione del veicolo dopo la prima messa in circolazione, tuttavia, costituirebbe un'ulteriore disparità rispetto ai piccoli importatori, poiché questi ultimi dovrebbero pagare un'eventuale sanzione prima della prima immatricolazione.
La possibilità di scambiare i certificati di emissione di CO2 durante tutto l'anno aprirebbe la strada a ulteriori ottimizzazioni delle sanzioni, con il rischio che le emissioni medie del parco auto svizzero aumentino e si faciliti l'importazione di veicoli a elevate emissioni. In tal modo diventerebbe improbabile una riduzione netta delle emissioni medie di CO2.
È intenzione del Consiglio federale snellire via via l'attuazione delle prescrizioni. Già oggi, infatti, i grandi importatori possono cedere veicoli ad altri grandi importatori o a borse di CO2 semplicemente presentando liste con più veicoli contemporanemente. Questa misura riduce notevolmente l'onere burocratico legato alle cessioni di veicoli. Gli Uffici federali competenti, inoltre, verificano continuamente come semplificare ulteriormente i processi e renderne possibile la completa digitalizzazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.