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Revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e conseguenze per i cittadini naturalizzati sopra i 30 anni

20.4669 · Interpellanza · 2020-12-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'Esercito, la legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661) è stata rivista con effetto dal 1° gennaio 2019. La revisione prevede che l'assoggettamento alla summenzionata tassa inizi nell'anno successivo al completamento della scuola reclute (ma al più tardi nell'anno in cui l'obbligato al servizio compie 25 anni), e non più automaticamente al 20º anno nel caso in cui la persona non ha assolto la scuola reclute. La durata dell'assoggettamento alla tassa si estende su 19 anni, dall'anno in cui la persona compie 19 anni fino all'anno in cui ne compie 37. L'esigibilità della tassa non supera però gli 11 anni. Dalla modifica della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10), entrata in vigore nel 2018, il reclutamento è per principio possibile fino al 24º anno d'età (art. 9 cpv. 2), ma può essere eccezionalmente esteso fino ai 30 anni al massimo se sussiste una necessità da parte dell'Esercito (art. 9 cpv. 3 LM e art. 12 cpv. 2 OOPSM).

Queste modifiche comportano delle conseguenze per le persone naturalizzate, in particolare per coloro che ottengono la cittadinanza svizzera dopo i 30 anni o che avevano tra i 30 e i 37 anni al momento dell'entrata in vigore della LTEO riveduta. A partire dai 30 anni, questi nuovi cittadini non possono più prestare servizio militare, neanche se lo desiderano. Ciononostante si vedono costretti a versare una tassa sostitutiva. Si pone pertanto la questione riguardante la natura di tale tassa, poiché queste persone non possono né hanno potuto fornire la prestazione sostituita dalla tassa. Non essendo mai state chiamate in servizio, non sono mai state ammesse nell'Esercito né hanno avuto la possibilità di fornire una prestazione alternativa, come il servizio civile o il servizio di protezione civile.

Nella sua sentenza Glor contro la Svizzera nel 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa su una questione relativa alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Essa ha riconosciuto un trattamento discriminatorio tra determinate persone esentate dalla tassa e altre che non lo sono, benché dichiarate inabili al servizio militare. Sottolinea quindi la necessità di un'alternativa e la volontà della persona in questione di prestare comunque servizio. In tale ambito, la Corte si fonda sull'uguaglianza che deve essere alla base dell'assoggettamento a un obbligo e della riscossione di qualsiasi tassa sostitutiva, nonché sul legame diretto tra il contributo causale in questione e la prestazione interessata.

Per i motivi che precedono incarico il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande, dapprima in riferimento agli uomini naturalizzati sopra i 30 anni (i), secondariamente per quanto riguarda gli uomini che avevano tra i 30 e i 37 anni al momento dell'entrata in vigore della LTEO riveduta (ii):

1. La tassa sostitutiva alla quale sono state e saranno assoggettate queste persone è stata analizzata dal punto di vista della sua conformità con la sentenza Glor contro la Svizzera della Corte europea dei diritti dell'uomo, visto che in entrambi i casi le persone non possono fornire la prestazione da sostituire?

2. La tassa d'esenzione deve necessariamente sostituire una prestazione di norma obbligatoria che una persona non ha tuttavia fornito. Il Consiglio federale ritiene che tale tassa sia conforme ai principi applicabili alle tasse causali, benché le summenzionate persone non abbiano mai avuto la possibilità né l'opportunità di prestare servizio?

3. La tassa d'esenzione è un contributo causale, dovuto esclusivamente a seguito dell'esonero da una prestazione. Nelle situazioni citate, tale tassa rispetta il principio secondo cui l'importo del contributo richiesto a una determinata persona deve essere commisurato al valore oggettivo della prestazione fornita?

4. Il Consiglio federale ha tenuto conto del fatto che, nel regime applicabile prima del 1° gennaio 2018, una persona naturalizzata sopra i 25 anni poteva essere del tutto assoggettata alla tassa d'esenzione in quanto, fino al compimento del 30º anno d'età, aveva ancora la possibilità - teorica - di prestare servizio, e che quindi le due prestazioni (obbligo militare e tassa d'esenzione) coesistevano, mentre con la nuova legge, a partire dai 30 anni, non è più così?

5. A partire dai 30 anni, pur versando la tassa d'esenzione non è più possibile essere chiamati in servizio. Dal punto di vista giuridico, il Consiglio federale come valuta questa tassa per tali persone?

6. Nella sentenza Glor contro la Svizzera le autorità elvetiche avevano sottolineato che la tassa d'esenzione è destinata a compensare gli sforzi e gli oneri che le persone esentate dal servizio non devono sopportare. Il Consiglio federale come giudica il fatto che queste persone non hanno mai potuto né dovuto compiere lo sforzo destinato a essere sostituito dalla tassa poiché, quali cittadini stranieri, non hanno avuto la possibilità di prestare servizio militare né di fornire una prestazione alternativa?

Stellungnahme des Bundesrates

Dalla sentenza Glor della Corte europea dei diritti dell'uomo non si può dedurre che a tutte le persone disposte a prestare servizio debba essere offerta la possibilità di svolgere un servizio personale. Alle domande poste dall'interpellante il Consiglio federale risponde quindi in sintesi come segue:

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare (TEO) è uno dei tre modi possibili (servizio militare, servizio civile o appunto tassa d'esenzione) per adempiere l'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 59 capoverso 1 Cost. La tassa d'esenzione è una tassa causale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 24.8.2017, 2C_1051/2016, consid. 2.2.2). In virtù del principio di equivalenza applicabile alle tasse causali, l'importo della tassa deve basarsi sul valore del beneficio che la persona soggetta al pagamento della tassa ha tratto dal relativo esonero; l'importo può tuttavia anche essere inferiore. Il legislatore ha fissato questo valore in funzione del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi. La tassa d'esenzione è applicabile quando non vi sono le condizioni per prestare servizio personale. Tra queste condizioni rientrano, ad esempio, l'idoneità fisica e psichica al servizio nonché l'età. Tuttavia, il servizio personale deve essere fornito nel quadro della parità di trattamento generale e sulla base di regole chiare (ad es. limiti di età), applicabili a tutti i cittadini svizzeri. Malgrado il suo carattere prioritario non sussiste alcun diritto al servizio personale. La TEO è quindi generalmente dovuta indipendentemente dal fatto che sia possibile o meno prestare servizio personale.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nel caso Glor ha affrontato in particolare la questione se le persone con lievi infermità, che esercitano una normale attività lucrativa, possono essere dichiarate inabili contro la loro volontà e assoggettate all'obbligo di pagare la TEO. La Corte EDU ha riconosciuto la disparità di trattamento, in particolare per le persone che prestano servizio civile per motivi di coscienza e che quindi sono esentate dall'obbligo di pagare la TEO. Essa ha pertanto chiesto che anche le persone con lievi infermità possano prestare servizio invece di essere assoggettate all'obbligo di pagare la TEO. Tuttavia, non si trattava di un diritto generale al servizio personale. Successivamente, in aggiunta al consueto servizio militare, è stato introdotto un nuovo servizio speciale per le persone dichiarate inidonee (secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. c legge militare, LM; RS 510.10). Per il resto, questa sentenza non ha avuto ripercussioni per il sistema svizzero dell'obbligo militare.

Il 25° anno di età corrisponde all'età massima generale per assolvere la scuola reclute (art. 49 cpv. 1 e 2 LM). Su richiesta, in singoli casi è possibile prestare servizio dopo il superamento dell'età massima di reclutamento, ovvero il 24° anno di età (art. 2 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 56 cpv. 2 OOPSM (RS 512.21). Per motivi di parità di trattamento, questi criteri devono essere applicati a tutti i cittadini svizzeri obbligati a prestare servizio, compresi i nuovi cittadini. In questo contesto vanno menzionati in particolare gli Svizzeri all'estero che tornano in Svizzera all'età di 31° anni. Se non prestano servizio militare, anche questi cittadini svizzeri saranno assoggettati alla tassa al più tardi fino al loro 37° anno di età.

Risposta del Consiglio federale.