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20.4674 · Interpellanza · 2020-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il 22 marzo 2019, una modifica della legge sulle telecomunicazioni ha permesso di intervenire a livello della legge federale contro la concorrenza sleale e di introdurre una misura (art. 3 cpv. 1 lett. u, v e w) che mira a dichiarare sleale l'uso di informazioni raccolte per mezzo di pratiche di telemarketing a loro volta ritenute sleali. La decisione è stata presa in particolare a seguito di dell'iniziativa parlamentare di P. Nantermod (16.490).

In presenza di prove, questa misura potrebbe garantire la possibilità di denunciare un'azienda che ha ottenuto e utilizzato dati raccolti da agenzie di telemarketing con pratiche sleali.

Tuttavia, è possibile che alcune agenzie di telemarketing all'estero fungano da intermediario o da broker e che ricevano un incarico di telemarketing senza dover trasmettere direttamente i dati al mandante.

Mi permetto di presentare al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Perché la modifica alla legge non è ancora entrata in vigore? Quando verrà implementata e quando il Consiglio federale stima che questa misura contribuirà effettivamente a ridurre il ricorso a pratiche di telemarketing sleali?

2. Secondo il Consiglio federale, con questa misura si riuscirà a condannare tutte le pratiche di telemarketing sleali utilizzate dalle aziende che non sono direttamente o facilmente denunciabili, perché con sede all'estero?

3. In particolare, la persona che viene contattata potrebbe denunciare l'azienda che ha incaricato l'impresa o la persona che effettua la telefonata? È possibile denunciare un'azienda quando essa ricorre a intermediari o broker che si servono di pratiche sleali per ottenere determinati dati che non le vengono forniti direttamente?

Stellungnahme des Bundesrates

La modifica della legge contro la concorrenza sleale (LCSI ; RS 241) fa parte della revisione parziale del 22 marzo 2019 della legge sulle telecomunicazioni (FF 2017 5599 / LTC ; RS 784.10). In particolare è previsto che siano considerati sleali i messaggi pubblicitari verso numeri non iscritti nell'elenco telefonico, equiparati a quelli che vi figurano con l'annotazione (art. 3, cpv. 1, lett. u LCSI).

Questa modifica introduce altre due misure secondo le quali agisce in modo sleale chiunque effettua chiamate pubblicitarie senza che venga visualizzato un numero chiamante iscritto nell'elenco telefonico e al cui utilizzo sia abilitato (art. 3, cpv. 1, lett. v LCSI) e chi si basa su informazioni ottenute in seguito alla violazione delle lettere u o v (art. 3, cpv. 1, lett. w LCSI).

Soltanto l'articolo 3, capoverso 1, lettera w LCSI è nato dalla proposta di P. Nantermod (ip. 16.490), che non era tuttavia stata accolta dal Parlamento in quanto il suo contenuto è stato parzialmente ripreso nella revisione della LTC e della LCSI.

Oltre alle già citate modiche alla LCSI, la revisione della LTC prevede anche che i fornitori di servizi di comunicazione siano tenuti a lottare contro le chiamate pubblicitarie indesiderate nella misura permessa dalla tecnologia (art. 45a LTC), ad esempio facendo uso di filtri di chiamata.

1 e 2. Le nuove diposizioni della LCSI sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 6159); l'articolo 45a LTC verrà invece introdotto il 1° luglio 2021. L'obiettivo della revisione è rafforzare la protezione dalle pratiche di telemarketing sleali. Poiché le disposizioni di cui sopra sono entrate in vigore recentemente o saranno valide dal 1° luglio 2021, una valutazione degli effetti appare al momento prematura. In ogni caso è necessario tenere a mente che, vista la complessità e le particolarità della cooperazione internazionale in materia penale nonché il principio della doppia incriminazione, sarà difficile, se non impossibile, denunciare gli attori all'estero (vedasi risposta alla domanda tre riportata di seguito).

3. Un'azienda con sede in Svizzera che incarica una società svizzera o estera di effettuare chiamate sleali è perseguibile quale coautrice dell'infrazione. I prossimi sviluppi potranno indicare se si sarà riusciti a raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 3, capoverso 1 lettera w LCSI, ossia denunciare e punire tutti i beneficiari della vendita telefonica sleale, anche in assenza di un contratto o un mandato.

Risposta del Consiglio federale.