Rafforzare l'indipendenza dei giudici federali vietando loro di fare versamenti ai partiti
20.468 · Iniziativa parlamentare · 2020-09-24
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
La legge sul Tribunale federale (RS 173.110), la legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32), la legge sull'organizzazione delle autorità penali (RS 173.71) ed eventuali ulteriori disposizioni legali pertinenti devono essere adeguate per vietare ai giudici federali di versare le cosiddette tasse o tributi sul mandato e di fare donazioni ai propri partiti di appartenenza.
Begründung
La pratica, seguita dai giudici federali su base volontaria e in svariati modi, di versare tributi sul mandato o fare donazioni ai partiti a cui devono la loro nomina deve essere vietata. Tali versamenti danno l'impressione che vi sia una dipendenza tra i giudici federali e i partiti, in violazione del principio costituzionale dell'indipendenza del terzo potere. Da un lato può sembrare che la nomina e/o la rielezione dei giudici dipenda da simili versamenti. Dall'altro, invece, siccome diversi partiti contano su queste entrate per finanziare una parte sostanziale del loro budget, può sorgere il sospetto che i partiti dipendano da tali versamenti e quindi, nelle loro proposte di nomina, diano più peso a riflessioni di carattere finanziario che non all'idoneità personale e professionale del giudice. Questo rapporto di dipendenza (reciproca), possibile o effettivo, non è inoltre in linea con le accresciute aspettative di trasparenza, poiché le dette prestazioni non figurano da nessuna parte.
La proposta di adeguamento delle basi legali permette di consolidare anche la credibilità della scelta volontaria di mantenere la proporzionalità partitica, scelta legittimamente fondata sulla rappresentazione dei diversi valori e ideologie nei tribunali e che non dovrebbe essere messa in cattiva luce dal sospetto, anche solo presunto, di rapporti di dipendenza o "favoritismi". Questo comprometterebbe l'autorità del terzo potere e indebolirebbe l'accettazione della giurisprudenza di massima istanza.