20.4693 · Mozione · 2020-12-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) affinché gli orfani e il genitore coniuge superstite, sia esso donna o uomo, non vengano discriminati. In sostanza che:
1. ogni orfano maggiorenne in formazione o bisognoso di assistenza abbia diritto a che il genitore coniuge superstite che si occupa di esso, anche se divorziato, padre o madre indiscriminatamente, riceva la rendita vedovile;
2. i coniugi superstiti divorziati (padri o madri), senza figli in formazione o senza persone bisognose di assistenza a carico, abbiano diritto ad una rendita vedovile unicamente se la sentenza di divorzio cresciuta in giudicato prevede dei contributi alimentari a loro favore. L'ammontare della rendita vedovile (AVS e PP cumulativamente) può raggiungere al massimo l'importo del contributo alimentare dovuto dall'ex coniuge deceduto (padre o madre) stabilito nella sentenza di divorzio. Il diritto alla rendita si estingue con il diritto al contributo alimentare.
Begründung
La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha accolto il ricorso di un uomo, domiciliato in Svizzera, a cui la rendita per vedovo è stata revocata quando la figlia più giovane ha raggiunto la maggiore età (Dec. 20.10.2020: AFF.E B. c. SUISSE, Requête no 78630/12). Dopo la morte della moglie, l'uomo ha cresciuto i due figli da solo e ha ricevuto una rendita per la vedovanza. Tale rendita non sarebbe stata annullata, se il vedovo fosse stato una donna. Il diritto limitato alla rendita per vedovo si basa sul concetto che il marito paga per le spese di sostentamento della moglie. Nello specifico l'attuale formulazione della Legge sancisce una chiara e ingiustificata discriminazione tra uomini e donne. Questa visione, contraria al principio di uguaglianza, non corrisponde più al contesto sociale odierno, ha determinato la CEDU. Gli orfani non devono essere discriminati in caso di decesso di uno dei genitori coniugati: gli orfani di madre devono avere diritto alla stessa rendita complessiva LAVS (e, conseguentemente, anche alla rendita LPP) degli orfani di padre. Oggi i figli maggiorenni in formazione o bisognosi di cure a cui muore la madre non dispongono cumulativamente della stessa rendita rispetto a quelli a cui muore il padre, non essendo concessa la rendita vedovile al vedovo superstite che li accudisce. Infatti, gli uomini sposati o divorziati, la cui moglie o ex moglie è deceduta, ricevono una rendita per vedovi solo fino a quando hanno figli al di sotto dei 18 anni, dopodiché il diritto si estingue. Paradossalmente, il diritto alla rendita vedovile è invece riconosciuto alle donne divorziate se il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni. Oggi, infatti, la donna divorziata, economicamente indipendente e non creditrice di contributi alimentari dall'ex marito, anche senza figli o con figli maggiorenni in formazione, può beneficiare di una rendita vedovile al momento del decesso dell'ex coniuge, indipendentemente dal di lei reddito e nonostante abbia già incassato al divorzio dall'ex marito la metà dei contributi AVS e LPP. Il marito divorziato invece non può beneficiare di una rendita vedovile alla morte della sua ex moglie. Concedere la rendita vedovile alle donne divorziate rappresenta una discriminazione verso i figli ancora in formazione e l'ex marito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce la necessità di una ridefinizione delle condizioni per la concessione delle rendite per superstiti che tenga conto dei cambiamenti sociali intervenuti dall'introduzione delle rendite per vedove e per orfani, nel 1948, e delle rendite per vedovi, nel 1997. Già nel suo messaggio sull'11a revisione dell'AVS, respinta dal Popolo il 16 maggio 2004 (00.014 11a revisione dell'AVS; FF 2000 1651), l'Esecutivo aveva proposto di armonizzare le condizioni di diritto per le rendite per superstiti allineando le regole valide per i vedovi a quelle applicate alle vedove. Successivamente, in adempimento del postulato 08.3235 "Rendite vedovili" della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, era stato svolto uno studio dettagliato sulla situazione economica delle persone vedove (Philippe Wanner e Sarah Fall, "La situation économique des veuves et de veufs", 2011, Università di Ginevra, Laboratorio di demografia e studi familiari). Sulla base di questo studio, nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (14.088 Previdenza per la vecchiaia 2020. Riforma; FF 2015 1), il Consiglio federale aveva proposto diverse misure relative alle prestazioni per superstiti, tese in particolare a garantire più efficacemente lo svolgimento dei compiti educativi, che prevedevano il mantenimento della rendita vedovile unicamente per le donne e per gli uomini che, all'insorgere della vedovanza, hanno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o bisognoso di cure. Tuttavia, nel corso dei dibattiti il Parlamento ha deciso di rinunciare a queste misure, ritenendo che rischiassero di compromettere il successo della riforma in occasione della votazione popolare.
Nel progetto di riforma AVS 21, il cui messaggio è attualmente trattato in Parlamento (19.050 Messaggio concernente la stabilizzazione dell'AVS [AVS 21]; FF 2019 5179), il Consiglio federale si è voluto concentrare sugli elementi essenziali e urgenti per garantire la stabilità finanziaria dell'AVS e, di conseguenza, non ha ripreso le misure relative alle rendite per superstiti.
La sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa B. contro la Svizzera non è ancora passata in giudicato. Il Consiglio federale ritiene che le prestazioni per superstiti vadano riesaminate, nel quadro di una futura revisione o di un progetto specifico, nel loro complesso (rendite per vedove, per vedovi e per orfani) e non considera appropriato limitarsi a una modifica riferita unicamente ai vedovi, come richiesto dalla mozione. L'Esecutivo propone inoltre di accogliere il postulato Feri Yvonne 20.4449 "Eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi", che lo incarica di redigere un rapporto su come si possa eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi nell'AVS e nell'assicurazione contro gli infortuni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.