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20.4699 · Interpellanza · 2020-12-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Come intende il Consiglio federale garantire che, nell'ambito dello smaltimento di rifiuti contaminati da PFAS esportati dalla Svizzera, emissioni nocive di tali inquinanti non contaminino l'aria, il suolo o le acque? Come valuta il Consiglio federale le vie di smaltimento e il trattamento all'estero? Sono conformi ai requisiti stabiliti in Svizzera dall'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)?

Begründung

I composti alchilici per- e polifluorurati (PFAS) sono un gruppo di prodotti chimici che, per le loro proprietà tecniche, sono stati utilizzati per decenni in numerosi processi e prodotti industriali come la produzione di tessuti, di apparecchi elettronici, di schiume antincendio (ritardanti di fiamma), rivestimenti di carta, vernici o sciolina. I prodotti chimici più noti di questo gruppo sono l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS).

I PFAS, delle sostanze versatili altamente stabili in termini biologici, chimici e termici nonché idro- e liporepellenti, erano indispensabili per l'industria. L'uso dei PFOS è vietato in Europa dal 2010, mentre il divieto di utilizzare PFOA è in vigore dal 2020. Di conseguenza, lonello smaltimento dei rifiuti contenenti PFAS richiede grande attenzione. È importante garantire che le sostanze non si diffondano nell'ambiente. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha sottoposto lo smaltimento in Svizzera a requisiti severi. Ad esempio, i rifiuti contaminati da PFAS devono essere inceneriti a oltre 1000 °C.

Secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) il loro smaltimento all'estero deve soddisfare gli stessi requisiti stabiliti in Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

I movimenti transfrontalieri di rifiuti sono disciplinati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05) e dalla decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (RS 0.814.052) e attuati nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e nell'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif, RS 814.610).

Nel quadro della procedura di autorizzazione per l'esportazione di rifiuti, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) verifica se sono soddisfatti i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 17 OTRif. Lo smaltimento all'estero deve, tra l'altro, essere ecocompatibile e corrispondere allo stato della tecnica svizzero. Questa condizione è verificata sulla base di informazioni tecniche sulla procedura di smaltimento e a test di laboratorio eventualmente necessari. In tal modo si garantisce che gli standard ambientali svizzeri non possano essere aggirati esportando i rifiuti all'estero.

La procedura di autorizzazione si applica anche alle esportazioni di rifiuti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Il requisito del trattamento ecologico è soddisfatto se i PFAS vengono distrutti mediante un trattamento termico superiore a 1000 °C. Se sono soddisfatte anche le altre condizioni, l'UFAM può approvare l'esportazione.

Risposta del Consiglio federale.

Emissioni nocive all'estero in seguito all'esportazione di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)? | Lexipedia | Lexipedia