20.4716 · Mozione · 2020-12-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento le modifiche di legge necessarie affinché i contributi obbligatori versati alla cassa pensioni o sul conto di libero passaggio non possano essere utilizzati per il rimborso di prestazioni dell'aiuto sociale.
Begründung
Vi sono Comuni che, al momento del pensionamento anticipato, obbligano persone povere a utilizzare l'avere di vecchiaia della previdenza professionale per rimborsare le prestazioni di cui hanno beneficiato. Ne consegue che dopo il pensionamento molte di queste persone devono ricorrere alle prestazioni complementari perché il reddito della previdenza professionale non è più disponibile. Tuttavia, la legge prevede il rimborso delle prestazioni dell'aiuto sociale soltanto se è ragionevolmente esigibile in quanto la situazione economica degli interessati è migliorata. Questo non è di certo il caso di chi ha bisogno di prestazioni complementari.
Il modo di procedere dei Comuni è contrario allo scopo della previdenza professionale. Infatti, secondo l'articolo 113 della Costituzione federale, la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale. Questo è quanto rileva anche il Consiglio federale nella risposta alla domanda 20.5820, in cui afferma che gli averi accumulati nella previdenza professionale sono destinati per principio al sostentamento durante la vecchiaia, in caso d'invalidità o per i superstiti e si dichiara assolutamente contrario a qualsiasi obbligo di utilizzarli, in contrasto con lo scopo previdenziale, per saldare debiti contratti con l'aiuto sociale. È pertanto necessario creare a livello federale basi legali inequivocabili per garantire che i contributi obbligatori versati alla cassa pensioni o sul conto di libero passaggio non possano essere utilizzati per rimborsare prestazioni dell'aiuto sociale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli averi accumulati nella previdenza professionale sono destinati per principio al sostentamento durante la vecchiaia, in caso d'invalidità o per i superstiti. Tuttavia, dopo il versamento del capitale di previdenza gli assicurati possono disporre liberamente di questo denaro. Dal momento del versamento, il capitale in questione non è più totalmente protetto dalle pretese dei creditori, dunque nemmeno dall'intervento delle autorità dell'aiuto sociale, ma può essere in parte pignorato.
Il Consiglio federale è però categoricamente contrario a qualsiasi obbligo di utilizzarlo, in contrasto con lo scopo previdenziale, per saldare debiti contratti con l'aiuto sociale. Un tale obbligo contraddice tra l'altro le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), le quali stabiliscono che gli averi liberati della previdenza per la vecchiaia fanno parte della sostanza computabile e vanno utilizzati per coprire le spese future per il mantenimento. In base alle direttive COSAS, le autorità dell'aiuto sociale devono obbligare le persone bisognose di sostegno a liberare averi del 2° pilastro solo dal momento in cui è possibile riscuotere anticipatamente la rendita AVS (62 anni per le donne e 63 per gli uomini). Questo perché gli averi di vecchiaia del 2° pilastro devono costituire un completamento della rendita AVS e solo una volta utilizzate entrambe è possibile richiedere in caso di bisogno le prestazioni complementari (PC).
Una disposizione come quella richiesta dall'autrice della mozione, che vieti l'utilizzo degli averi previdenziali obbligatori accumulati per il rimborso di prestazioni dell'aiuto sociale, non sarebbe tuttavia attuabile nel quadro del diritto federale: gli istituti di previdenza e di libero passaggio non hanno né l'obbligo né la possibilità di verificare come gli assicurati utilizzino le prestazioni di vecchiaia versate o di chiederne loro il rendiconto. Anche se venisse creato un obbligo di verifica o di rendiconto di questo tipo, non disporrebbero dei mezzi necessari per impedire che gli averi riscossi confluiscano alle autorità dell'aiuto sociale. L'introduzione di strumenti di controllo in questo senso richiederebbe l'allestimento di un ingente apparato burocratico. Una disposizione vincolante volta a impedire l'obbligo di riscuotere fondi previdenziali per pagare debiti contratti con l'aiuto sociale non può pertanto essere adottata nell'ambito delle assicurazioni sociali, ma deve essere prevista nel quadro dell'aiuto sociale. Quest'ultimo non è però disciplinato a livello federale: la Costituzione federale ne assegna la competenza ai Cantoni. Il Dipartimento federale dell'interno tratterà con questi ultimi la questione nell'ambito del Dialogo nazionale sulla politica sociale.
Il Consiglio federale fa inoltre notare che, nel quadro della riforma delle PC, nella legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40) è stato introdotto il nuovo articolo 47a per migliorare la copertura nella vecchiaia. Gli assicurati che dopo il compimento dei 58 anni perdono il lavoro possono restare affiliati al medesimo istituto di previdenza per garantire così il loro diritto a una rendita. Se l'avere di vecchiaia accumulato è sufficiente, non sono così costretti a ricorrere alle PC e nemmeno a riscuotere il capitale di vecchiaia per il rimborso di prestazioni dell'aiuto sociale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.