20.491 · Iniziativa parlamentare · 2020-12-16
Parlamento
Liquidato
Zusammenfassung
Legge...
Wortlaut
L'articolo 208 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO) va modificato come segue:
Cpv. 2
... con la consegna della merce difettosa. Il venditore risponde tuttavia soltanto se questi danni potevano essere previsti.
Begründung
Se qualcuno vende sei pappagalli per 4 800 franchi e questi si ammalano presso l'acquirente, muoiono e causano anche la morte dell'intero allevamento (senza colpa alcuna del venditore), il venditore deve risarcire all'acquirente il danno causato al suo allevamento. Nel caso giudicato dal Tribunale federale (TF) il danno ammontava a quasi 2 milioni di franchi (DTF 133 III 257 segg.). Tutto ciò è ingiusto e insensato dal profilo dell'economia del diritto.
Secondo il TF, il risultato citato risulta dall'interpretazione (e delimitazione) dell'articolo 208 capoversi 2 e 3 CO. La responsabilità indipendente da colpa del venditore per danni conseguenti a difetti è tuttavia criticata nella dottrina in quanto contraria al sistema e materialmente ingiustificata. D'altro canto, secondo il principio della divisione dei poteri spetta all'autorità legislativa, e non a quella esecutiva, decidere se questa critica politico-giuridica sia giustificata (DTF III 257 consid. 2.5.4, pag. 271). Di conseguenza, nella dottrina è stato chiesto al legislatore di fare chiarezza a questo proposito e di creare certezza del diritto (Schmid, ZBJV 2010, pag. 604).
La proposta integrazione dell'articolo 208 capoverso 2 CO rappresenta un possibile chiarimento della situazione giuridica. Essa non comporterebbe cambiamenti nella responsabilità indipendente da colpa del venditore per danni conseguenti a difetti (sebbene nella dottrina fosse stato criticato già il principio stesso), ma introdurrebbe il requisito del nesso causale adeguato mediante la condizione supplementare della prevedibilità del danno, in particolare per quanto riguarda la sua entità ("soltanto se"). Al riguardo va fatta una valutazione oggettiva ("potevano essere previsti"). Con l'integrazione citata, nel caso dei pappagalli si sarebbe potuti arrivare a un risultato mitigato e ragionevole applicando l'apprezzamento del giudice. Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare potranno essere valutate anche altre proposte di disciplinamento che mirano a limitare a una misura sopportabile la responsabilità del venditore per danni conseguenti a difetti.