Lexipedia

21.1017 · Interrogazione · 2021-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella sessione invernale del 2020, il Parlamento ha approvato il progetto 20.046 "LAMal. Rimunerazione del materiale sanitario", che semplificherà la rimunerazione di questo materiale introducendo una regolamentazione unitaria.

Durante le deliberazioni parlamentari è stato affermato che in base alle stime l'adeguamento sgraverà di circa 65 milioni di franchi all'anno le finanze dei Cantoni e dei Comuni. Visto che la rimunerazione del materiale sanitario non verrà a cadere, ma sarà semplicemente coperta in altro modo, in futuro saranno le casse malati a doversene fare carico nel quadro dell'AOMS. Questa cifra è ancora corretta?

Conformemente a diverse sentenze emesse dal Tribunale amministrativo federale nel 2017, determinati materiali indispensabili per il personale di cura rientravano in precedenza - almeno in parte - nelle prestazioni di cura ed erano quindi coperti dai contributi versati dagli assicuratori-malattie secondo l'articolo 7a OPre. La modifica di legge del dicembre del 2020 avrà pertanto quale conseguenza una doppia rimunerazione di determinati materiali tramite i contributi a carico di chi paga i premi?

Nel suo commento del giugno del 2019 sulla neutralità dei costi e sulla valutazione dei bisogni di cure, l'UFSP afferma che negli anni passati ha avuto luogo un "trasferimento della fatturazione dei materiali dalle case di cura e dai fornitori di cure a domicilio verso gli studi medici, le farmacie e i centri di consegna EMAp". Se questo fosse il caso, non dovrebbero essere adeguati anche i contributi di cui all'articolo 7a OPre? Il Consiglio federale prevede un tale adeguamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel suo messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) del 27 maggio 2020 (FF 2020 4317), il Consiglio federale fa presente che la modifica di legge per la rimunerazione separata del materiale sanitario porterà a una riduzione degli oneri finanziari dei Cantoni e dei Comuni stimata a 65 milioni di franchi l'anno, importo che andrà a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Questa stima è tuttora valida.

2. Nelle sue sentenze C-3322/2015 e C-1970/2015 del 2017, il Tribunale amministrativo federale ha confermato il parere del Consiglio federale sulla mozione Humbel 14.4292, secondo cui il materiale sanitario utilizzato dal personale infermieristico non deve essere rimunerato separatamente, bensì da AOMS, Cantoni e assicurati secondo la chiave di ripartizione del finanziamento delle cure. Il materiale sanitario non è però rimunerato esclusivamente mediante i contributi alle cure dell'AOMS. Il diritto vigente prevede infatti che i Cantoni finanzino le spese delle prestazioni di cura, comprese quelle per il materiale sanitario, non coperte dai contributi dell'AOMS e degli assicurati. Tuttavia, poiché diversi Cantoni e Comuni non hanno garantito il finanziamento residuo indispensabile per coprire le spese del materiale sanitario, il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha deciso una modifica di legge che introduce una rimunerazione del materiale sanitario unitaria per tutta la Svizzera (FF 2020 8725). In futuro, i contributi dell'AOMS e degli assicuratori e il finanziamento residuo dei Cantoni serviranno a rimunerare le prestazioni di cura e i prodotti di consumo semplici direttamente connessi alle cure (p. es. guanti) e il materiale e gli apparecchi riutilizzabili per diversi pazienti (p. es. termometri medici), mentre il materiale sanitario restante sarà finanziato separatamente dall'AOMS in base all'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). Questo sistema non implica una doppia rimunerazione del materiale sanitario.

3. Per verificare la neutralità dei costi in merito ai contributi alle cure stabiliti per la prima volta con la nuova regolamentazione del finanziamento delle cure (art. 7a dell'ordinanza sulle prestazioni [OPre; RS 832.112.31], RU 2009 3527 6849 cifra I), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha confrontato le spese a carico dell'AOMS nell'anno precedente all'entrata in vigore della modifica di legge (2010) con quelle del primo anno dopo la scadenza del termine transitorio per l'introduzione dei contributi (2014), analizzando diversi parametri relativi alla compatibilità dei dati del 2010 con quelli del 2014. Su questa base, è giunto alla conclusione che questi dati non sono perfettamente compatibili a causa dell'influsso dei diversi parametri. Non è possibile apportare correzioni specifiche. Per esempio, l'entità del trasferimento della fatturazione dei materiali non è quantificabile. Un adeguamento dei contributi alle cure nell'articolo 7a OPre è giustificato in virtù del pool di dati di SASIS in funzione del fornitore di prestazioni per la categoria principale "case di cura" e della statistica Spitex dell'Ufficio federale di statistica riguardante la rimunerazione delle cure. L'analisi è documentata nel commento alla neutralità dei costi e alla valutazione dei bisogni di cura del giugno 2019. Con l'adeguamento del 2 luglio 2019 dei contributi alle cure nell'articolo 7a OPre si è conclusa la verifica della neutralità dei costi secondo il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAMal del 13 giugno 2008.

Risposta del Consiglio federale.