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21.1018 · Interrogazione · 2021-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In varie regioni del nostro Paese esistono diritti di pesca privati che sono anche di natura acquisita. È il caso del Cantone del Giura, per esempio, per i fiumi che scorrono nella Val Terbi (Scheulte e Gabiare), una regione incantevole nei pressi di Delémont. Nel Giura, questi diritti di pesca acquisiti sono un'eredità dei tempi dell'appartenenza al Cantone di Berna. Questo principio dell'uso privato di un corso d'acqua a tempo indeterminato era magari immaginabile all'epoca, ma solleva degli interrogativi, dato che oggi è generalmente accettato che i corsi d'acqua sono considerati un bene pubblico. Il Consiglio federale può informarmi sulla situazione giuridica che prevale oggi in merito ai diritti acquisiti, in particolare nel campo della pesca fluviale? Occorre ricordare che in una sentenza del 29 marzo 2019 il Tribunale federale ha rimesso in questione la legittimità dei diritti acquisiti in materia di diritti delle acque nell'ambito di una controversia che verteva sulla costruzione di una piccola centrale idroelettrica. Una siffatta decisione è applicabile ai diritti di pesca? Questi diritti acquisiti hanno ancora oggi valenza giuridica senza limiti di tempo? O l'uso privato di un dominio pubblico deve essere limitato nel tempo? In caso affermativo, un'autorità cantonale può contestare un tale diritto ereditato da un antico diritto per restituire all'uso pubblico un antico privilegio?

Stellungnahme des Bundesrates

Con diritto di pesca privato si intende un vecchio diritto esclusivo, illimitato nel tempo che consente di appropriarsi gratuitamente dei pesci di un tratto limitato di un corso d'acqua (DTF 97 II 25, consid. 2a). Alcuni Cantoni fanno valere diritti acquisiti per la pesca in acque pubbliche sovente iscritti a registro fondiario e illimitati nel tempo.

Nella sua decisione del 29 marzo 2019 (DTF 145 II 140) sui diritti d'acqua acquisiti, il Tribunale federale ha precisato che i diritti di usufrutto speciale illimitati nel tempo sono oggi considerati anticostituzionali, poiché la collettività deve avere la possibilità di verificare periodicamente se l'utilizzo è ancora conforme all'interesse pubblico. In caso contrario, la collettività sarebbe privata della sua sovranità sulle acque (consid. 6.4). È quindi opportuno considerare le disposizioni in materia di protezione delle acque. Inoltre possono entrare in linea di conto anche altri interessi. Infine, secondo il Tribunale federale, la protezione degli investimenti giustifica il mantenimento dei diritti d'acqua acquisiti fino all'ammortamento degli investimenti effettuati, ma al più tardi dopo 80 anni.

Dalla decisione menzionata (DTF 145 II 140) non si evince chiaramente l'applicabilità di questa nuova giurisprudenza ai diritti di pesca internazionali. Una dottrina recente ritiene che l'obbligo di riacquisto riguarda qualsiasi usufrutto speciale illimitati nel tempo, inclusi i vecchi diritti acquisiti (rivista "Droit de l'environnement dans la pratique", 2020 I 8). Secondo questo parere, la DTF 145 II 140 si applicherebbe quindi ai diritti di pesca privati. Secondo il Consiglio federale, il fattore determinante è il rispetto delle disposizioni delle legislazioni in materia di pesca, in particolare quelle relative alle misure di protezione. Alcune legislazioni cantonali sulla pesca precisano espressamente tale aspetto (cfr. p. es. l'art. 48 della legge sulla pesca della Repubblica e Cantone del Giura).

In conclusione, spetta ai Cantoni decidere in merito all'acquisizione di un diritto di pesca privato da parte della collettività e valutarne le eventuali conseguenze finanziarie. L'acquisizione in via amichevole o attraverso espropriazione dei diritti di pesca comunali o privati è già prevista nella legislazione di alcuni Cantoni (cfr. p. es. l'art. 3 della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del Cantone Ticino).

Risposta del Consiglio federale.