21.1019 · Interrogazione · 2021-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La cooperazione internazionale in materia penale è molto importante per impedire l'impunità e promuovere un ordinamento giuridico internazionale. La cooperazione diventa problematica quando uno Stato partner abusa a fini politici del sostegno della Svizzera nel perseguimento penale e viola i principi dello Stato di diritto e in materia di diritti umani. Secondo l'articolo 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) la cooperazione in materia penale è rifiutata se le persone sono perseguite per le loro opinioni politiche. Nella prassi questa disposizione è tuttavia di rado presa in considerazione e mette regolarmente in difficoltà le procure e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nei casi politicamente delicati. Alla luce di tali premesse, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
- Quali misure adotta il Consiglio federale per garantire che sia sufficientemente tenuto conto dell'articolo 2 AIMP nell'esame delle domande di assistenza giudiziaria?
- Come tratta il MPC i casi a sfondo politico? Sono previste procedure automatizzate per verificare componenti politiche?
- Qual è la procedura dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) per la trasmissione di domande di assistenza giudiziaria al MPC o alle procure nonché per il trattamento di domande di incarcerazione o di estradizione politicamente motivate? Sono previste procedure automatizzate di due diligence per verificare componenti politiche? Come viene tenuto conto dei rapporti di organizzazioni internazionali?
- Quali misure ha adottato il Consiglio federale per evitare che l'utilizzo di Interpol Red Notices, l'estradizione e l'assistenza giudiziaria siano strumentalizzati per perseguire dissidenti politici di Paesi autoritari e non sempre rispettosi dello Stato di diritto?
- L'UFG e il MPC possono respingere domande di incarcerazione ed estradizione nonché domande di assistenza giudiziaria in quanto politicamente motivate? E si avvalgono anche effettivamente di questa facoltà? In caso affermativo, con che frequenza l'UFG e il MPC hanno negli ultimi cinque anni respinto domande di incarcerazione o estradizione o domande di assistenza giudiziaria in quanto politicamente motivate?
- Come giudica il Consiglio federale il malcontento statunitense nei confronti della Svizzera riguado ai casi Magnitsky, Alekseev e Navalny?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) e l'autorità di esecuzione dell'assistenza giudiziaria esaminano d'ufficio se esistono motivi di esclusione dell'assistenza giudiziaria secondo l'articolo 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) (cfr. n. 3). Anche le autorità di ricorso esaminano tale questione qualora siano state fatte valere pertinenti censure. Non è necessario che il Consiglio federale adotti misure supplementari.
2. In virtù della separazione dei poteri, il Consiglio federale non può esprimersi in merito al modo di procedere del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Tuttavia, anche quest'ultimo è tenuto a esaminare d'ufficio i motivi di irricevibilità ai sensi dell'articolo 2 AIMP (cfr. n. 3).
3. L'UFG effettua un esame preliminare sommario di ogni domanda di assistenza giudiziaria ricevuta. Procede a una valutazione dei rischi, in particolare negli scambi con gli Stati con cui la Svizzera non ha ancora cooperato o con cui non è stato concluso alcun accordo bilaterale o multilaterale. Se un Paese con cui esiste un accordo viola gravemente gli strumenti in materia di diritti umani di cui all'articolo 2 AIMP, procede a una nuova valutazione. A tal fine l'UFG consulta anche i rapporti delle organizzazioni internazionali. Se giunge alla conclusione che è necessaria un'analisi approfondita dei rischi, deve esaminare la situazione generale nello Stato richiedente e, all'occorrenza, la situazione personale dell'interessato, come pure la possibilità di fugare eventuali dubbi imponendo allo Stato richiedente di fornire determinate garanzie. In tali casi l'UFG procede d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Una volta completato l'esame, l'UFG rifiuta la domanda, richiede le garanzie necessarie o inoltra la domanda all'autorità d'esecuzione. In quest'ultimo caso ciò non significa ancora che la Svizzera accorderà l'assistenza giudiziaria. La persona interessata ha sempre la possibilità di far valere presso l'autorità d'esecuzione un motivo di irricevibilità ai sensi dell'articolo 2 AIMP. Se questa allegazione pare verosimile, l'autorità di esecuzione o di ricorso può contattare il DFAE. Dal canto suo, l'UFG può all'occorrenza impugnare la decisione dell'autorità d'esecuzione o essere invitato dall'autorità di ricorso a pronunciarsi. In tale occasione può anche esprimersi in merito alla questione se sussista un motivo di irricevibilità ai sensi dell'articolo 2 AIMP.
La cooperazione è esclusa nei casi di estradizioni a sfondo politico sia dagli articoli 2 e 3 AIMP sia dai trattati d'estradizione multilaterali e bilaterali. In questi casi l'UFG non ordina la carcerazione in vista d'estradizione. Se è avviata una procedura d'estradizione e la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta al Tribunale penale federale (e in ultima istanza al Tribunale federale) su proposta dell'UFG (art. 55 cpv. 2 AIMP). Oltre alla giurisprudenza attuale, nell'esame di tali questioni sono consultati, a seconda dei casi, il DFAE e altre autorità specializzate (p. es. la SEM) nonché eventualmente rapporti di organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative.
4. Prima della pubblicazione di avvisi rossi (red notices), la Commissione di controllo degli archivi di Interpol (CCF), organo indipendente del Segretario generale di questa organizzazione, con sede a Lione, esamina sistematicamente se sussiste un contesto politico o una possibile violazione dell'articolo 3 dello statuto di Interpol. All'occorrenza, l'avviso non è diramato. Anche la persona perseguita stessa o ad esempio il suo Paese d'origine può sollecitare un tale esame. Per il resto si rinvia alle risposte ai numeri 1 e 3 riguardanti il rispetto dell'articolo 2 AIMP.
5. Nella prassi è piuttosto raro che la Svizzera riceva domande di arresto di carattere prettamente politico (cfr. n. 4). Se ciò avviene, le autorità svizzere possono rifiutare l'estradizione a causa di persecuzione politica. I motivi di irricevibilità di una domanda d'estradizione non sono rilevati statisticamente, per cui non è possibile fornire indicazioni in merito.
Come illustrato al numero 3, l'UFG rifiuta autonomamente le domande d'assistenza giudiziaria soltanto nella fase dell'esame preliminare sommario. Nella prassi si avvale di questa facoltà, ma non tiene alcuna statistica.
6. L'UFG ha ricevuto dalla Russia varie domande di assistenza giudiziaria che dopo un esame sommario ha trasmesso alle autorità competenti, per esame dettagliato ed esecuzione. Le parti coinvolte nella procedura possono far valere le loro argomentazioni e contestare le decisioni per via giudiziaria. Il Consiglio federale e le autorità svizzere sono consapevoli che queste procedure di assistenza giudiziaria s'iscrivono in un contesto fortemente politicizzato. Il Consiglio federale prende atto dell'indignazione espressa da alcuni parlamentari americani, ma sottolinea che i casi sono trattati rigorosamente secondo i criteri definiti dalla legge.
Risposta del Consiglio federale.