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21.1030 · Interrogazione · 2021-05-04

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

In passato i Cantoni disponevano di un ampio margine di apprezzamento sul modo in cui intendevano impostare le loro elezioni. La giurisprudenza emanata negli ultimi anni dal Tribunale federale ha tuttavia obbligato diversi Cantoni a cambiare il loro sistema elettorale. I Cantoni di Zugo e Uri hanno reagito a questa ingerenza del Tribunale federale nelle questioni elettorali presentando due iniziative che miravano a ridare la competenza sulle questioni elettorali ai Cantoni. Le due iniziative cantonali sono state respinte dal Consiglio nazionale nella votazione finale del 14 dicembre 2018 e sono state così liquidate.

Con questo rifiuto l'autonomia organizzativa dei Cantoni continua a rimanere molto limitata dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Per poter considerare meglio le condizioni locali, gli sviluppi del diritto elettorale dovrebbero però essere promossi e decisi dai Cantoni, e non imposti dalla massima autorità giudiziaria. La giurisprudenza del Tribunale federale ha invece creato grande incertezza nei Cantoni su cosa sia giuridicamente ammesso. A questa incertezza ha contribuito altresì una nuova sentenza del Tribunale federale che mette in dubbio anche il sistema maggioritario come quello di Appenzello Interno, applicato da 19 Cantoni su 20 (DTF I 394).

In diversi Cantoni la revisione totale o parziale della propria costituzione cantonale solleva la questione fondamentale della necessità di adeguare il loro attuale sistema elettorale alla luce di questa giurisprudenza. Una possibile alternativa potrebbe essere il passaggio al voto di preferenza, secondo cui gli elettori possono attribuire più preferenze a diversi candidati invece di dare il loro voto a uno soltanto. Quest'ultima modalità di voto, oltre a incoraggiare riflessioni tattiche, ha talvolta come conseguenza anche che uno schieramento politico vinca il mandato diretto nonostante nella circoscrizione elettorale sia un altro schieramento ad avere la maggioranza.

1. La Confederazione ha già condotto in passato un'analisi sull'eventualità di introdurre in Svizzera il voto di preferenza? Quali informazioni ha ottenuto?

2. Cosa pensa il Consiglio federale del voto di preferenza o del voto singolo trasferibile (single transferable vote, STV)?

3. L'introduzione del voto di preferenza a livello cantonale o nazionale sarebbe secondo lo stato attuale conforme al diritto federale?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non si è occupato sinora approfonditamente della questione del voto di preferenza in Svizzera.

I Cantoni possono strutturare in ampia misura liberamente il loro sistema politico e la procedura elettorale nel rispetto della Costituzione federale. L'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101) sancisce che i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale conformemente alla loro autonomia organizzativa. I Cantoni sono tuttavia vincolati in particolare ai requisiti minimi di cui all'articolo 51 capoverso 1 Cost. nonché alla garanzia costituzionale di cui all'articolo 34 Cost. Un sistema elettorale deve essere conforme a questi standard federali, nonché tener conto della realtà comunale e cantonale.

La compatibilità dei sistemi elettorali cantonali con i principi del diritto federale è verificata dall'Assemblea federale nell'ambito del conferimento della garanzia alle costituzioni cantonali e su ricorso dal Tribunale federale. Nella prassi più recente riveste un'importanza centrale il principio dell'uguaglianza del valore effettivo dei voti, che è dedotto dagli articoli 34 capoverso 2 e 8 capoverso 1 Cost. Ciò ha portato a riforme del diritto di voto in diversi Cantoni.

Il Consiglio federale non esclude che il sistema del voto di preferenza possa favorire l'uguaglianza del valore effettivo dei voti. Tuttavia, una valutazione del sistema elettorale e della conformità al diritto federale può essere intrapresa in ultima istanza esclusivamente su un sistema elettorale concreto e sulle circostanze effettivamente presenti nel Cantone o Comune interessato. E questo fra l'altro perché il numero di mandati e la suddivisione del territorio in circondari elettorali influenzano notevolmente gli effetti del sistema elettorale. Il sistema del voto di preferenza negli Stati che lo applicano presenta inoltre numerose differenze.

Risposta del Consiglio federale.