21.1048 · Interrogazione · 2021-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera il diritto dei sindacati di accedere agli stabilimenti aziendali nonché di informare i lavoratori deriva da una serie di disposizioni, tra cui l'articolo 28 della Costituzione federale (libertà sindacale) e le Convenzioni 87, 98 e 135 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2017 una sentenza del Tribunale federale (TF) ha stabilito che la libertà sindacale conferisce ai sindacati il diritto di accedere agli edifici pubblici per poter informare i propri iscritti ed entrare nei luoghi di lavoro. Oggi, soprattutto a causa del telelavoro, è difficile, se non impossibile, che i sindacati siano presenti in loco. Solo un collegamento virtuale con i dipendenti garantirebbe ai sindacati l'accesso al personale. È un caso di disparità di trattamento. Sul fronte delle imprese parastatali, ad esempio, ai sindacati sono stati concessi alcuni accessi digitali (p. es. informare il personale attraverso intranet o tramite newsletter). Altre imprese, per contro, evitano di entrare nel merito della questione. Nel 2017 il TF ha decretato che vietare ai sindacati di accedere agli edifici aziendali viola il diritto superiore. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
- Il divieto di accesso virtuale al personale imposto ai sindacati da alcune aziende non lede lo stesso diritto superiore e, in particolare, la libertà sindacale?
- In che modo il Consiglio federale intende garantire tale libertà sindacale in un mondo del lavoro sempre più mobile?
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera la libertà sindacale è sancita dall'articolo 28 della Costituzione federale, dalla Convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale nonché dalla Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, che la Svizzera ha ratificato. L'attuazione e il rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro sono soggetti al controllo dell'OIL, che non ha mai formulato raccomandazioni o domande sull'accesso agli stabilimenti aziendali. Nel suo rapporto del 16 novembre 2016 in adempimento del postulato 12.3166 Meier-Schatz "Crescente mobilità sul posto di lavoro. Conseguenze giuridiche" (cap. 7.10), il Consiglio federale si è già pronunciato sulla questione richiamandosi al diritto svizzero. Rimanda quindi all'analisi tuttora valida esposta nel rapporto e dichiara di aver preso visione della sentenza del Tribunale federale citata nell'interrogazione.
Poiché la libertà sindacale è salvaguardata dalla Costituzione federale e viene fatta valere nei procedimenti giuridici non è necessario alcun intervento legislativo. Inoltre, questo aspetto può essere negoziato dalle parti sociali e adeguatamente regolamentato nei contratti collettivi di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.