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21.1062 · Interrogazione · 2021-09-23

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Per motivi legati allo Stato di diritto, è importante che le procedure di valutazione e di acquisto concernenti Air2030 rimangano verificabili conformemente alla legislazione in materia di vigilanza e dal punto di vista storico. Ciò presuppone che i dati e i documenti siano interamente conservati.

1. Il Consiglio federale può garantire che i dati saranno conservati e non eliminati presso il centro dati autonomo appositamente sviluppato da armasuisse?

2. Può garantire che nessun documento verrà distrutto e che l'obbligo di offerta dei documenti sarà rispettato conformemente all'articolo 6 della legge federale sull'archiviazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1.

Per il Consiglio federale la sicurezza dei dati in seno all'Amministrazione federale è una priorità assoluta. Per questo motivo armasuisse ha protetto in modo efficace i dati sensibili della valutazione mediante un centro dati autonomo. In caso di dati degli offerenti classificati dal punto di vista militare, armasuisse deve trattare e proteggere questi dati in conformità agli accordi sulla protezione delle informazioni in vigore esistenti con i Paesi produttori o con la NATO. Questi accordi stabiliscono che i dati classificati dal punto di vista militare, in linea di principio, possono essere utilizzati soltanto per lo scopo concordato. Nel caso specifico ciò vale per la valutazione e l'acquisto di un nuovo aereo da combattimento e di un nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata. Per tale ragione, la Svizzera è obbligata a chiarire con i Paesi produttori dei candidati non selezionati come procedere con i dati classificati dal punto di vista militare.

2.

Le informazioni di offerenti esteri classificate dal punto di vista militare non possono quindi essere conservate o offerte per la conservazione all'Archivio federale svizzero senza il loro esplicito consenso. Le informazioni classificate dal punto di vista militare degli offerenti esteri non selezionati nell'ambito della procedura di acquisto devono quindi essere, di comune accordo, distrutte o restituite, a meno che l'offerente estero non acconsenta esplicitamente alla loro archiviazione presso l'Archivio federale.

Il DDPS non distruggerà o restituirà i dati classificati dal punto di vista militare dei candidati non selezionati prima che siano stati firmati i contratti d'acquisto, vale a dire che ciò accadrà solo dopo il dibattito parlamentare o dopo un'eventuale votazione popolare alle urne negativa. Fino a quel momento, le delegazioni parlamentari e gli organi di controllo preposti avranno accesso ai dati in qualsiasi momento, naturalmente nel rispetto dei relativi accordi di protezione delle informazioni.

Tutti gli altri documenti e dati dei candidati, non classificati da un punto di vista militare, come ad esempio le offerte finanziarie, non devono essere restituiti. Saranno conservati e archiviati in conformità ai regolamenti e alle prescrizioni in vigore. Lo stesso vale per tutti gli altri documenti e dati creati dal DDPS nell'ambito della valutazione per il nuovo aereo da combattimento e per il nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata.

Risposta del Consiglio federale.