21.1063 · Interrogazione · 2021-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Gli uffici della migrazione cantonali prevedono la garanzia finanziaria e di sostentamento, uno strumento che permette a uno straniero di far giungere in Svizzera una persona non rientrante nel ricongiungimento familiare. Un cittadino tedesco può, ad esempio, far giungere in Svizzera la sua convivente, sottoscrivendo e presentando all'ufficio della migrazione una dichiarazione con cui si impegna a provvedere finanziariamente alla sua partner in Svizzera.
Se la coppia si separa, la garanzia rilasciata dall'ufficio della migrazione non è più valida e lo straniero non deve più sostenere finanziariamente l'altra persona. Adottando gli articoli 29a e 61a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), il legislatore ha escluso determinate persone dall'aiuto sociale, ma queste disposizioni non concernono le persone entrate in Svizzera grazie alla garanzia finanziaria e di sostentamento. Persone che non rientrano affatto nella categoria del ricongiungimento familiare e potrebbero non aver lavorato nemmeno un giorno hanno quindi diritto all'aiuto sociale secondo quanto previsto dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Ovviamente l'ufficio della migrazione può esaminare la revoca del permesso di dimora, ma il Comune di domicilio deve continuare a versare l'aiuto sociale, eventualmente fino a una decisione del Tribunale federale.
Questa situazione mi induce a porre al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Quante garanzie finanziarie e di sostentamento sono rilasciate ogni anno dagli uffici della migrazione cantonali?
2. A parere del Consiglio federale si tratta di un problema? In caso affermativo, è disposto ad adeguare di conseguenza l'articolo 61 LStrI affinché le persone con garanzia finanziaria e di sostentamento non abbiano diritto all'aiuto sociale secondo la COSAS e perdano il loro titolo di soggiorno?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In una decisione di principio, il Tribunale federale (TF) ha ritenuto che i cittadini UE/AELS che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera devono disporre di mezzi di sostentamento sufficienti. L'origine di questi mezzi, propria o altrui, è irrilevante. Se uno straniero deve tuttavia sollecitare l'aiuto sociale o prestazioni complementari, il suo diritto di soggiorno cessa conformemente all'articolo 24 paragrafo 8 dell'Allegato I dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0142.112.681) e possono essere adottati provvedimenti che pongono fine al soggiorno (cfr. DTF 135 II 265). In base a questa giurisprudenza, le autorità migratorie cantonali devono rilasciare un permesso di dimora ai cittadini UE/AELS che dispongono di una dichiarazione di garanzia o di riconoscimento di debito emessa da un garante. Il Consiglio federale non dispone tuttavia di dati in merito. La forma di queste garanzie finanziarie e di sostentamento, in particolare la loro durata di validità, rientra nella competenza dei Cantoni.
2. Gli articoli 29a e 61a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), menzionati nell'interrogazione, sono entrati in vigore il 1° luglio 2018. Il primo articolo concerne le persone in cerca di impiego e il secondo i disoccupati. L'articolo 29a LStrI uniforma l'applicazione in precedenza disomogenea da parte dei Cantoni dell'ALC ed esclude il versamento dell'aiuto sociale alle persone in cerca di impiego, comprese quelle beneficianti di una garanzia finanziaria e di sostentamento. L'articolo 61a LStrI attua l'ALC in caso di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro (FF 2016 2621) e permette, a determinate condizioni, di revocare un permesso di dimora. Questa disposizione concerne unicamente persone qualificate in precedenza come lavoratori. L'ALC prevede un regime distinto per le persone non esercitanti un'attività lucrativa e beneficianti di una garanzia finanziaria e di sostentamento.
L'ALC e la giurisprudenza del TF determinano chiaramente le condizioni alle quali i cittadini UE/AELS che non esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a soggiornare in Svizzera (art. 24 par. 1 Allegato I ALC). Questo diritto sussiste finché la persona dispone di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto sociale o a prestazioni complementari durante il suo soggiorno. Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini svizzeri hanno diritto a prestazioni d'assistenza (cfr. art. 24 par. 2 Allegato I ALC e art. 16 dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone; RS 142.203). Se queste condizioni non sono più adempiute, il permesso di dimora deve essere revocato. Le autorità incaricate del versamento di prestazioni di aiuto sociale e quelle incaricate di fissare e versare le prestazioni complementari devono comunicare spontaneamente alle autorità migratorie qualsiasi versamento (art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI; art. 82b e 82d dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; RS 142.201).
Il principio secondo cui uno straniero che non esercita un'attività lucrativa deve disporre dei mezzi finanziari necessari e quindi non può far valere il diritto all'aiuto sociale si applica anche ai cittadini di Stati terzi (art. 27-29 LStrI).
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene necessaria una precisazione supplementare nella legge, in quanto le disposizioni dell'ALC e della LStrI sono sufficientemente chiare.
Risposta del Consiglio federale.