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21.3009 · Mozione · 2021-01-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di modifica del Codice penale affinché nei casi lievi ma evidenti l'ordine di espulsione giudiziaria possa essere pronunciato mediante decreto d'accusa e l'elenco dei reati sia precisato in merito ai casi di lieve entità che si verificano con elevata frequenza.

1. L'ordine di espulsione può essere pronunciato dal Ministero pubblico nel quadro di una procedura del decreto d'accusa, per quanto le condizioni necessarie per l'emanazione di un decreto d'accusa siano adempiute.

2. Una difesa obbligatoria dev'essere assicurata soltanto se una delle altre condizioni legali applicabili è adempiuta. Il semplice fatto che vi sia un rischio di espulsione giudiziaria non giustificherebbe una difesa obbligatoria in casi del genere.

3. L'elenco dei reati di cui all'articolo 66a cpv. 1 lett. d, f ed h del Codice penale (CP) dev'essere riesaminato e all'occorrenza precisato.

Il Consiglio federale intensifica inoltre i suoi sforzi affinché la Confederazione e i Cantoni armonizzino al più presto il rilevamento dei dati relativi alle espulsioni giudiziarie e all'applicazione della clausola relativa ai casi di rigore.

Begründung

Le audizioni dell'Associazione svizzera dei magistrati (ASM) e della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) condotte dalla CIP hanno mostrato che la legislazione di esecuzione relativa all'iniziativa popolare "Per l'espulsione di stranieri che commettono reati" (Iniziativa espulsione), in vigore dal 1° ottobre 2016, viene applicata dalle autorità giudiziarie conformemente alla Costituzione e alla legge. L'espulsione giudiziaria costituisce la regola mentre il ricorso alla clausola per i casi di rigore è l'eccezione. La Commissione ritiene che tale ambito necessiti tuttavia di modifiche legislative puntuali.

ad 1. Spesso non è il tribunale che deve giudicare i reati figuranti nell'elenco bensì il Ministero pubblico. Nella procedura del decreto d'accusa, quest'ultimo può giudicare i casi lievi punibili con pene privative della libertà di al massimo sei mesi; tuttavia esso non può pronunciare espulsioni giudiziarie. La legge va quindi modificata in modo che il Ministero pubblico possa pronunciare mediante decreto d'accusa l'ordine di espulsione giudiziaria in casi lievi ma evidenti (persone senza statuto di soggiorno, "turisti criminali" con pene privative della libertà inferiori a sei mesi).

ad 2. Il Codice di procedura penale prevede che ciascun imputato debba essere difeso qualora rischi di subire un'espulsione giudiziaria. Questo vale anche per gli imputati stranieri che non hanno mai avuto un permesso di soggiorno o che sono giunti in Svizzera unicamente allo scopo di compiervi un reato ("turismo criminale"). In questi casi la difesa obbligatoria dev'essere esclusa.

ad 3. Le infrazioni e le contravvenzioni di lieve entità devono essere espressamente escluse dall'espulsione obbligatoria, in particolare qualora siano commesse da giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Se in taluni casi questa misura dovesse produrre risultati inappropriati, potrebbe essere pronunciata un'espulsione non obbligatoria. Va posto l'accento su una definizione più precisa dei reati elencati nell'articolo 66a capoverso 1 lettera d (furto in combinazione con violazione di domicilio), lettera f (diversi reati di truffa) nonché lettera h (in relazione con la pornografia) del Codice penale. Le disposizioni devono essere riesaminate e all'occorrenza precisate, in considerazione dell'elevata frequenza di casi di lieve entità.

Dall'entrata in vigore delle modifiche della legge sono emerse ripetutamente incongruenze nelle statistiche delle condanne riguardo alla percentuale di applicazione delle espulsioni giudiziarie. Tali incongruenze sono da un lato riconducibili alle lacune e alle imprecisioni nella redazione delle sentenze e dei decreti d'accusa e, dall'altro, a divergenze nell'applicazione della legge nei Cantoni. A queste ultime si potrebbe in parte porre rimedio mediante una precisazione dell'elenco dei reati. D'altra parte, gli errori commessi dai Cantoni nella redazione delle sentenze dei tribunali e dei decreti d'accusa nel registro penale generano verosimilmente scarti nelle percentuali d'applicazione. La presente mozione mira a estendere e a precisare il mandato della già accolta mozione 18.3408 s "Esecuzione sistematica delle espulsioni giudiziarie" presentata dal Consiglio degli Stati. Nel quadro di quest'ultima, il Parlamento ha già indicato che, riguardo alle persone che non hanno diritto di soggiorno, l'espulsione giudiziaria dovrebbe poter essere parimenti pronunciata nell'ambito di una procedura del decreto di accusa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.