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21.3017 · Mozione · 2021-02-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare in modo mirato l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) adeguandola alle sfide attuali:

- più competenze in materia di investimenti in seno ai consigli di fondazione (art. 33): introduzione di esigenze statutarie applicabili all'organo supremo di un istituto di previdenza per quanto concerne le conoscenze nel settore della gestione dei rischi e della gestione degli investimenti;

- più gestione dei rischi (art. 50): il principio attuale di una ripartizione adeguata dei rischi dev'essere completato da una gestione globale dei rischi che dovrà essere menzionata nei rapporti;

- più responsabilità nella gestione degli investimenti (art. 55): le limitazioni delle categorie vanno soppresse. Ogni cassa pensioni ha una propria struttura dei rischi, per cui le regole fisse non hanno senso. In particolare nei periodi di rendimenti negativi sulle obbligazioni di Stato e di forti fluttuazioni sui mercati azionari, i limiti fissi determinano rendimenti bassi e creano una falsa sicurezza, il che nuoce alla sicurezza delle rendite.

Una minoranza della Commissione (Gysi Barbara, Feri Yvonne, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Prelicz-Huber, Wasserfallen Flavia, Weichelt-Picard) propone di respingere la mozione.

Begründung

La struttura delle singole casse pensioni varia molto a seconda del settore o dell'età degli affiliati. Di conseguenza gli influssi a lungo termine degli interessi negativi, di una popolazione sempre più anziana, della digitalizzazione e quindi dell'aumento della trasparenza e dell'automatizzazione sono diverse per ogni cassa pensione.

Nell'ambito di una revisione mirata dell'OPP 2 il Consiglio federale deve preparare il regolamento alle sfide future, al fine di aumentare la stabilità del secondo pilastro e tenere meglio conto del crescente patrimonio di investimento, osservando nel contempo "le 10 regole per il consiglio di fondazione" (BDO).

Esigendo una maggiore competenza in materia di investimenti (comprese le conoscenze della finanza verde) si garantisce che il consiglio di fondazione disponga di conoscenze sufficienti per quanto concerne la gestione degli investimenti e dei differenti rischi o che possa fare ricorso a consulenti.

La gestione dei rischi non dev'essere limitata alla suddivisione dei rischi nel portafoglio degli investimenti bensì deve essere globale e tener conto dei rischi specifici delle singole casse pensioni. Una gestione globale dei rischi fungerà quindi da base per le decisioni di investimento delle casse pensioni. Come definito già oggi esplicitamente nell'articolo 51, le casse pensioni devono perseguire una redditività adeguata. Rafforzando la gestione dei rischi si crea la base che permette alle casse pensioni di conseguire rendimenti ottimali senza aumentare i rischi.

L'aumento delle competenze in materia di investimenti e una gestione globale dei rischi consentiranno di sopprimere gli attuali limiti di investimento. Questi sono infatti superati sotto molteplici aspetti:

- danno una falsa sicurezza, poiché il rischio è molto diverso a seconda della categoria di investimento;

- danno un orientamento per la gestione del capitale, nonostante ogni cassa pensioni abbia una propria struttura e sia confrontata con rischi differenti;

- tolgono in parte la responsabilità agli organi competenti, poiché soltanto le deroghe devono essere motivate.

Diversi studi confermano che il cosiddetto "terzo contribuente", ossia il rendimento degli investimenti, può essere rafforzato rispetto all'estero. Il potenziale è infatti enorme: a rischio uguale, un aumento del rendimento pari a solo lo 0.6 per cento annuo potrebbe ad esempio compensare la riduzione del tasso di conversione dal 6.8 al 6.0 per cento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 51a capoverso 2 lettera i della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), l'organo supremo ha il compito intrasmissibile e inalienabile di garantire la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Se i membri del consiglio di fondazione non hanno conoscenze finanziarie sufficienti, in caso di necessità possono fare ricorso a specialisti interni ed esterni, cosa che non esitano a fare. Il Consiglio federale non può interferire nelle competenze del consiglio di fondazione. Le richieste degli autori della mozione sono inoltre in contraddizione con il sistema di milizia, con la libertà organizzativa e con uno dei principi fondamentali della previdenza professionale, vale a dire la composizione paritetica dell'organo supremo con rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, che di regola non sono esperti nell'ambito dei mercati finanziari.

Le prescrizioni d'investimento della previdenza professionale sono già da diverso tempo basate sul principio di prudenza (investitore prudente), che trova espressione negli articoli 48a, 48f-48h e 49-52 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). Con questi articoli di ordinanza sono già stati disciplinati gli aspetti seguenti: compito direttivo, obbligo di diligenza, asset liability management (gestione degli attivi e dei passivi), diversificazione, approccio basato su processi, gestione strategica e sorveglianza dei risultati degli investimenti, lealtà nell'amministrazione del patrimonio, controllo dei costi, conseguimento di un rendimento conforme al mercato, liquidità sufficiente e garanzia della necessaria libertà di azione grazie alla possibilità di superare i limiti. Questi limiti hanno una funzione sussidiaria e non impediscono affatto agli istituti di previdenza di amministrare il patrimonio conformemente ai rischi e conseguire al contempo un rendimento adeguato. Lo scopo dei limiti è quello di incentivare il consiglio di fondazione ad agire in modo diligente, verificando, in caso di superamento dei medesimi, se siano ancora rispettati i principi della dovuta diligenza, della sicurezza e della diversificazione. I limiti garantiscono che il principio dell'investitore prudente non rimanga lettera morta ma gli istituti di previdenza prendano effettivamente decisioni consapevoli. I limiti per categoria sono particolarmente importanti nell'ambito degli investimenti illiquidi e nell'ambito degli investimenti con effetto leva. Proprio perché i consigli di fondazione non sono costituiti di regola da esperti in materia di investimenti, i limiti sono una possibilità semplice ed economica per garantire il rispetto del principio di prudenza. Senza questi limiti occorrerebbe prendere misure molto costose per migliorare la gestione dei rischi e il reporting. La prassi attuale ha dato buoni risultati. Come già spiegato nelle risposte ad altri interventi parlamentari (cfr. Mo. Silberschmidt [Pezzatti] 18.3806 Rafforzare la previdenza professionale attraverso prescrizioni d'investimento al passo coi tempi e Ip. Dittli 18.3816 Ottimizzare i redditi patrimoniali nella previdenza professionale), il Consiglio federale non ritiene urgente una modifica dell'attuale sistema.

Le misure proposte causerebbero inevitabilmente un aumento delle spese nell'ambito della gestione dei rischi e del reporting, mentre è molto improbabile che permetterebbero di conseguire rendimenti più elevati. L'OPP 2 prescrive già oggi agli istituti di previdenza di ottimizzare i loro rendimenti ed essi provvedono a farlo. Il conseguimento sistematico di una performance superiore al mercato è in ogni caso molto improbabile. Se fosse possibile conseguire un rendimento più elevato senza correre maggiori rischi, tutti gli investitori lo farebbero e quindi questa possibilità svanirebbe rapidamente. Proprio nel caso degli investimenti alternativi, inoltre, i rischi effettivi vengono spesso (nettamente) sottovalutati a causa di un'insufficiente misurazione dei rischi. Per raggiungere un rendimento atteso più elevato, gli istituti di previdenza devono esporsi a maggiori rischi. La loro capacità di rischio è tuttavia limitata, ragion per cui non possono farlo nell'attuale, difficile contesto. Gli istituti di previdenza devono infatti onorare i propri impegni anche in circostanze sfavorevoli, garantendo il pagamento delle rendite e mantenendo la propria capacità di risanamento. L'abolizione dei limiti per categoria e la presenza di un maggior numero di esperti in materia di investimenti nei consigli di fondazione non cambierebbero le cose.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.