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21.3074 · Interpellanza · 2021-03-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Lo vediamo nella situazione attuale di COVID-19 e lo ha evidenziato anche l'esercitazione 2019 della Rete integrata Svizzera per la sicurezza: la comunicazione di crisi è essenziale. Se vogliamo che i provvedimenti adottati siano accettati dalla popolazione, dobbiamo comunicare in modo accurato e capire la situazione.

Per capire la situazione ci vogliono dati appropriati e una loro attenta interpretazione. Il lavoro di raccolta ed elaborazione dei dati è un esercizio delicato e una carenza di qualità può portare a una distorsione critica della percezione della situazione.

Desidero quindi porre le seguenti domande al Consiglio federale:

nel quadro della crisi causata dalla COVID-19:

1. Chi definisce i provvedimenti da revocare?

2. Come e da chi è assicurata la qualità del processo di definizione?

3. Chi definisce i metodi di raccolta dei dati?

4. Come e da chi è assicurata la qualità della raccolta dei dati?

5. Con quali mezzi tecnici i dati sono stati trasmessi all'Amministrazione federale? È stato necessario predisporne di nuovi?

6. Chi definisce i metodi di aggregazione e presentazione dei dati raccolti?

7. Chi verifica l'appropriatezza dei risultati presentati sulla base delle conoscenze scientifiche?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'abolizione e l'allentamento di provvedimenti drastici, adottati in Svizzera a livello nazionale per affrontare l'epidemia di COVID-19, sono decisi dal Consiglio federale, su richiesta del dipartimento competente per la materia in questione. Prima di prendere le proprie decisioni, il Consiglio federale consulta i dipartimenti, i rispettivi specialisti negli uffici, nonché gli organi consultivi come la Swiss National Covid-19 Science Task Force.

2. Il processo per definire i provvedimenti COVID-19 avviene considerando le diverse prospettive degli esperti coinvolti provenienti da Confederazione, mondo scientifico e società specializzate. Il controllo di qualità è effettuato a tutti i livelli del processo ed è garantito in particolare da una procedura di consultazione. Nella situazione particolare vengono sentiti anche i Cantoni.

3. Il rilevamento dei dati si basa sul fabbisogno ha continuato ad evolversi costantemente anche durante la pandemia. Il fabbisogno di dati e informazioni è stabilito costantemente dalla Confederazione, tenendo conto del mondo della scienza, dei Cantoni e delle organizzazioni d'intervento.

Nella sua attuazione, il metodo di rilevazione dei dati dipende dal tipo di contenuto dell'informazione (con caratteristiche come degno di protezione, strutturato, aggregato o interpretato), dalla dinamica temporale di fabbisogno ed evoluzione (una tantum o ricorrente, immediata o consolidata), dal volume di dati, ma anche dalla fonte, vale a dire dalla conservazione dei dati presso il fornitore, e infine dalla funzionalità dei sistemi impiegati.

4. Garantire la qualità dei dati è un compito estremamente complesso, a causa del fabbisogno di dati in continua evoluzione e degli adeguamenti dei sistemi di elaborazione che ne risultano, dell'immenso volume e dell'elevata pressione temporale. Tutti gli attori nel settore sanitario, nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti, nella ricerca o in determinate strutture (come laboratori, farmacie o anche centri di test) che generano i dati s'impegnano a garantirne la qualità nella loro generazione, preparazione e trasmissione. La qualità dei dati è controllata già alla fonte mediante gli strumenti di dichiarazione impiegati, per mezzo di questionari strutturati con campi di risposta predefiniti, con valori prescritti e intervalli di valori definiti, che possono essere controllati ai fini della plausibilità al momento della ricezione.

In ultima analisi, è l'organizzazione d'intervento della Confederazione che riunisce tutte le basi di dati (numero di casi, occupazione degli ospedali, esecuzione) in una visione d'insieme che funge da base di pianificazione per le decisioni del Consiglio federale. L'organizzazione d'intervento assicura la trasparenza di questa visione d'insieme con le relative basi di dati e gli indicatori di efficacia ponderati.

5. Il "sistema d'informazione per le dichiarazioni", la banca dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP; cfr. art. 60 della legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101) - come base per la ricezione centralizzata di dichiarazioni digitali di agenti patogeni con obbligo di dichiarazione - era già realizzato al momento dell'insorgenza della pandemia. La dichiarazione di laboratorio elettronica era pronta. Alle organizzazioni soggette all'obbligo di dichiarazione, come ad esempio medici, laboratori, farmacie od ospedali, è stato chiesto di inviare le dichiarazioni sulla COVID-19 non al servizio del medico cantonale competente, ma direttamente all'UFSP. La digitalizzazione del canale di dichiarazione viene costantemente ottimizzata e adattata all'evoluzione del fabbisogno di dati. Così il sistema, che in condizioni normali elabora quotidianamente 200 dichiarazioni, ha potuto essere ampliato fino ad arrivare a una capacità prima di 40 000 e ora di 100 000 dichiarazioni.

I sistemi di dichiarazione sono costantemente oggetto di innovazioni tecniche, da una parte per quanto concerne le interfacce con i sistemi di esecuzione cantonali per l'interruzione delle catene di trasmissione (TTIQ), con le vaccinazioni e con il monitoraggio dell'attuazione delle misure di protezione, dall'altra nella digitalizzazione del sistema di dichiarazione per malattie trasmissibili con obbligo di dichiarazione.

6. L'organizzazione della sorveglianza delle malattie infettive e la diffusione dei suoi risultati sono di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica, conformemente alla LEp. Lo stesso vale per il COVID-19. L'UFSP definisce sia l'aggregazione dei dati sia la loro pubblicazione. Per farlo, si avvale dell'accesso a vari esperti.

7. L'UFSP valuta su base regolare la pertinenza dei dati che diffonde, affidandosi a gruppi di esperti esterni come la Science Task Force o la Commissione federale per le vaccinazioni. Si adatta altresì all'evoluzione internazionale.

Risposta del Consiglio federale.