21.3080 · Mozione · 2021-03-04
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio è incaricato di prendere misure per assicurare che il sistema delle indiscrezioni sia identificato, corretto e sanzionato in modo più mirato. In un rapporto specifico all'attenzione del Parlamento informerà sul numero e il contenuto delle indiscrezioni e i successivi procedimenti.
Begründung
La crisi dovuta al coronavirus ha sottoposto l'intero sistema politico (Governi, Parlamenti, Cantoni) a un test di resistenza. Sono anche notevolmente aumentate le indiscrezioni prima e dopo le sedute del Consiglio federale tanto che non è più possibile parlare di singoli casi. Le indiscrezioni sono assurte a vero e proprio sistema che consente ai responsabili di pilotare il flusso mediatico nella propria direzione, aumentare la pressione attraverso i media e influire in modo mirato sulla formazione dell'opinione e sul processo decisionale. Indirizzando il dibattito su aree specifiche è anche possibile sviare deliberatamente l'attenzione dalle proprie mancanze (nel caso specifico di questa pandemia: strategia di test poco coerente, applicazione COVID malfunzionante, fornitura poco tempestiva di una soluzione informatica per la vaccinazione ecc.). Anche se si tratta di una riflessione sul breve termine, per ovvie ragioni i media non denunciano queste indiscrezioni sistematiche. Tale evoluzione ha un impatto fondamentalmente negativo sui principi del sistema politico svizzero:1. Principio di concordanza e di collegialità: la reciproca fiducia in seno all'Esecutivo si deteriora in modo permanente e dunque si indebolisce la fiducia nel Governo come autorità collegiale.2. Federalismo: la reciproca fiducia tra Confederazione e Cantoni si deteriora in modo permanente e dunque si indebolisce la fiducia nelle autorità statali nel loro insieme.3. Difesa degli interessi svizzeri all'estero: si indeboliscono le posizioni negoziali della Svizzera e dunque gli interessi della Svizzera non possono più essere difesi al meglio.Ne consegue un enorme handicap aggiuntivo nella gestione di crisi. Il diritto vigente prevede le usuali misure disciplinari in caso di indiscrezioni (art. 98 e seguenti dell'ordinanza sul personale federale), compresa la possibilità di sanzioni penali. Alla luce della situazione attuale queste misure risultano insufficienti: l'alto numero di indiscrezioni non può più essere contrastato con procedure individuali. Sono necessari nuovi strumenti per arginare il fenomeno, ad esempio allestendo un monitoraggio delle indiscrezioni gestito dalla Cancelleria federale o da un ufficio esterno. Una persona esterna deve inoltre effettuare un'indagine amministrativa nei Dipartimenti o nei settori dell'amministrazione in cui si identifica in modo oggettivo una concentrazione di indiscrezioni. A prescindere dagli adeguamenti alla legislazione, il Consiglio federale dovrà comunque fornire ogni anno un rapporto specifico all'attenzione del Parlamento sul numero e il contenuto delle indiscrezioni e i successivi procedimenti legali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condanna le indiscrezioni e condivide la constatazione dell'autore della mozione in merito al fatto che recentemente siano aumentate. Tuttavia, non vede in questo alcun "sistema di indiscrezioni". Il numero di indiscrezioni dipende in particolare dal numero di temi "scottanti" al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. La pandemia da coronavirus e le conseguenze che ha avuto sull'intera società possono essere una spiegazione per il numero elevato di indiscrezioni. Tuttavia, vi erano già state fasi precedenti con più indiscrezioni.Le indiscrezioni sono affrontate regolarmente nel Collegio governativo, nei Dipartimenti o in altri organi (p. es. la Conferenza dei segretari generali), nonché nello scambio con i Cantoni o con il Parlamento.È compito dei responsabili dei Dipartimenti e della Cancelleria federale far capire che le indiscrezioni minano soprattutto la fiducia nell'Amministrazione e hanno conseguenze sia penali sia dal profilo del diritto del personale.Negli ultimi anni il Consiglio federale e l'Amministrazione hanno già adottato varie misure al fine di ostacolare e di sanzionare più efficacemente le indiscrezioni, in particolare per quanto riguarda gli affari del Consiglio federale. La cerchia delle persone aventi diritti d'accesso alla banca dati degli affari del Consiglio federale è stata maggiormente ristretta nel caso di affari confidenziali e tutti gli accessi sono registrati. In linea di principio, soltanto i consiglieri federali, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri ricevono copie cartacee numerate degli affari classificati SEGRETO.Queste copie sono distribuite e restituite contro ricevuta e la loro distruzione è sistematicamente registrata. Inoltre, anche i membri della Delegazione delle finanze e della Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono, secondo una procedura chiaramente definita, affari del Consiglio federale classificati SEGRETO.Le indiscrezioni sono reati perseguibili d'ufficio sulla base dell'articolo 293 "Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete" o dell'articolo 320 "Violazione del segreto d'ufficio" del Codice penale (CP; RS 311.0). Le indiscrezioni possono essere denunciate anche dai Dipartimenti o dalla Cancelleria federale al Ministero pubblico della Confederazione, il quale può interrogare gli imputati e i testimoni o le persone informate sui fatti e, se vi è un sufficiente indizio di reato, condurre perquisizioni domiciliari o sequestri. Se il reato è abbastanza grave, sono altresì possibili misure di sorveglianza (p. es. l'accertamento dei dati relativi al traffico o dei dati marginali). Negli ultimi anni sono state presentate diverse denunce. Tuttavia, non sono state pronunciate condanne ai sensi degli articoli 293 o 320 CP.Il Consiglio federale respinge ulteriori misure. Meccanismi di controllo supplementari, come ad esempio diritti d'accesso più restrittivi, ostacolano la collaborazione necessaria al processo politico. Un coordinamento globale e lo scambio nell'ambito della procedura di consultazione degli uffici o della procedura di corapporto non sarebbero quasi più possibili. Elaborare un rapporto sul numero e sul contenuto delle indiscrezioni e introdurre un monitoraggio, come chiesto nella motivazione, non contribuirebbero in modo decisivo a contenere o a chiarire le indiscrezioni. La valenza di queste informazioni sarebbe inoltre molto limitata. Da un lato, in effetti, un'indiscrezione non proviene necessariamente dal Dipartimento responsabile del dossier e la fonte dell'indiscrezione, nella maggior parte dei casi, può essere al massimo "presunta" ma difficilmente identificata. Dall'altro, il numero delle indiscrezioni, come già menzionato, dipende anche dal numero dei temi "scottanti" ed è soggetto a fluttuazioni.