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21.313 · Iniziativa cantonale · 2021-05-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Ausgangslage

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Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 115 della legge sul Parlamento, il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa.

L'Assemblea federale è invitata ad adeguare la legge federale sulla pianificazione del territorio (RS 700; LPT) nel quadro della revisione in corso (LPT 2), in modo che nelle zone agricole i Cantoni e i Comuni possano autorizzare la costruzione di edifici e impianti per la produzione di calore o corrente elettrica da biomassa legnosa.

Begründung

Rispondendo all'interpellanza 51.20.76 "Mehr Planungsfreiheit bei zentralen Holzfeuerungsanlagen" (maggiore margine di pianificazione nell'ambito degli impianti centrali a combustione legnosa) il Governo cantonale constata che in base al diritto federale al momento attuale la costruzione di edifici e impianti per la produzione di calore da biomassa legnosa al di fuori di una zona edificabile (ad es. zona agricola) non è (in genere) ammessa. In caso di adeguamento del diritto federale in questo ambito, il Governo si dice disposto a esaminare la prassi attuale adeguandola se necessario.

Per quel che riguarda la biomassa legnosa (legno per la produzione di energia) secondo l'attuale procedura di autorizzazione non è possibile costruire nuovi edifici destinati alla produzione di energia da legno (calore o calore/corrente elettrica) in una zona agricola. Va perduta così l'occasione di realizzare sistemi coordinati in rete in prossimità di agglomerati dato che nelle zone edificabili il valore di un terreno sul quale non vengono costruiti alloggi redditizi, bensì impianti per la produzione di calore, diminuisce notevolmente. Inoltre nelle zone di insediamento le emissioni di impianti di questo genere (fumo, rumore, trasporti) raramente sono ben viste.

Attualmente in Svizzera sussiste un notevole potenziale non sfruttato di energia da legno con il quale sarebbe possibile risparmare 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. In tale contesto occorre valutare attentamente le disposizioni legali federali in modo da migliorare le basi per la costruzione di impianti con cui produrre energia da legno.

In linea di principio, l'introduzione dell'articolo 16a capoverso 1bis LPT conferma che i responsabili politici auspicano la costruzione di impianti di questo tipo nell'ambito dell'attività agricola. A livello di esecuzione, purtroppo, con l'articolo 34a capoverso 1bis dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (RS 700.1; OPT) il Consiglio federale ha limitato notevolmente le condizioni di conformità alla zona. Tuttavia gli interessi della politica energetica non devono essere sacrificati a quelli della pianificazione territoriale.

Affinché il notevole potenziale delle risorse energetiche del nostro territorio possa essere sfruttato nel contesto di una redditizia catena regionale di creazione di valore aggiunto e le zone rurali possano apportare il proprio contributo alla Strategia energetica 2050 e al raggiungimento degli obiettivi climatici, è necessario eliminare diversi ostacoli nella pianificazione territoriale.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 15.06.2023

Il Consiglio nazionale ha tacitamente bocciato due iniziative cantonali di San Gallo e Turgovia che chiedevano di autorizzare nelle zone agricole la costruzione di edifici e impianti per la produzione di calore o corrente elettrica da biomassa legnosa. La questione è infatti già stata trattata dalla seconda fare della revisione parziale della Legge sulla pianificazione del territorio, approvata proprio stamane dal Nazionale. Le due iniziativa tornano agli Stati, la cui commissione Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia le aveva approvate.

Dibattito al Consiglio degli Stati, 28.05.2024

Non è dato seguito