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21.3147 · Interpellanza · 2021-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Stando all'articolo intitolato Gut getarnt ist halb gewonnen, apparso nella Wochenzeitung del 18 febbraio 2021, in realtà le esportazioni di beni d'armamento (beni militari speciali e beni dual use) sono molto più elevate di quanto dichiarato finora. Secondo i dati disponibili, nel 2019 sono state rilasciate autorizzazioni singole per un valore di 363 milioni di franchi; le esportazioni per cui è stata concessa un'autorizzazione generale d'esportazione - si tratta di informazioni pubblicate per la prima volta - corrispondono invece a 2783 milioni di franchi. Questa mancanza di trasparenza sulla reale entità delle esportazioni di beni d'armamento per le quali è stata concessa un'autorizzazione generale è assai criticabile, soprattutto in considerazione dell'importanza di queste informazioni per la politica nazionale ed estera. Trattandosi inoltre di temi su cui spesso siamo chiamati a votare, per ragioni di correttezza politica è necessario che le esportazioni di beni d'armamento dalla Svizzera siano oggetto di rapporti trasparenti.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

- Perché finora i dati sulle esportazioni che hanno beneficiato di un'autorizzazione generale non venivano pubblicati?

- A questo riguardo il Consiglio federale prevede un cambiamento di prassi?

- Come mai questi dati non vengono differenziati in base al tipo di beni: dual use oppure beni militari speciali (secondo la SECO)?

- Perché riguardo ai beni d'armamento non ci sono dati statistici sulle esportazioni effettive, bensì soltanto sulle autorizzazioni concesse?

- Significa che non viene effettuato alcun controllo?

- In base a quali criteri le autorizzazioni generali d'esportazione prevedono ulteriori sottocategorie?

- Per quale motivo nell'autorizzazione rilasciata alla società Pilatus (l'unica autorizzazione generale di validità "mondiale") manca l'indicazione relativa all'obbligo di presentare una domanda per un'autorizzazione singola in caso di forniture a destinatari del settore militare o dell'armamento, e invece tale indicazione compare nelle autorizzazioni concesse alle altre aziende?

- Perché soltanto la società Pilatus dispone di un'autorizzazione generale di validità "mondiale"?

- L'amministrazione Biden ha bloccato tutte le esportazioni di armamenti verso l'Arabia Saudita, e a Ginevra per la prima volta si svolgono seri negoziati per la pace nello Yemen. Questi sviluppi modificano in qualche modo la strategia della Svizzera in materia di esportazioni verso Riad?

Cosa pensa il Consiglio federale dell'influenza che informazioni poco trasparenti possono avere sugli esiti delle votazioni federali? Il Consiglio federale non è inadempiente al suo obbligo di informare?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sull'applicazione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) nei rapporti sulla politica economica esterna (art. 13 LBDI; RS 946.202). Detti rapporti presentano dati aggregati relativi alle autorizzazioni singole e alle autorizzazioni generali concesse. Ulteriori dati statistici sono consultabili sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). La mancanza di chiavi statistiche per le voci di tariffa più importanti ai fini del controllo delle esportazioni non permette rilevamenti statistici più precisi dei beni esportati in virtù di un'autorizzazione generale. Secondo l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1) la SECO può esigere in qualsiasi momento informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un'autorizzazione generale d'esportazione. I controlli si svolgono in base al grado di rischio, con la collaborazione dell'Amministrazione federale delle dogane e del Servizio della attività informative della Confederazione. Dall'inizio del 2021 sono però previste verifiche sistematiche delle esportazioni di beni militari speciali, con un obbligo di notifica periodico per i titolari delle licenze generali, anche allo scopo di precisare il quadro dei dati concernenti le esportazioni con autorizzazioni generali.

La SECO può rilasciare un'autorizzazione generale ordinaria d'esportazione (AGO) per l'esportazione di beni di cui all'allegato 2 parte 2 e agli allegati 3 e 5 verso gli Stati soggetti a tutti i regimi di controllo delle esportazioni sostenuti dalla Svizzera. L'elenco di questi Stati è contenuto nell'allegato 7. La SECO può rilasciare un'autorizzazione generale straordinaria d'esportazione (AGS) per l'esportazione dei suddetti beni verso Stati che non figurano nell'elenco dell'allegato 7. Le AGS vengono rilasciate per destinatari e beni specifici.

La Pilatus Flugzeugwerke AG dispone di un'AGS per la fornitura di parti di ricambio per velivoli militari (beni militari speciali) a 18 Stati destinatari specificati, a cui in passato erano stati consegnati velivoli militari di addestramento disarmati. Le esportazioni sono state autorizzate caso per caso, secondo i criteri previsti dalla legislazione in materia di controlli di beni a duplice impiego. In questi casi si tratta di destinatari finali militari. L'AGS permette di esportare in tempi rapidi e ridurre gli oneri amministrativi, in particolare in relazione allo sdoganamento all'esportazione dalla Svizzera.

Rimangono salve le disposizioni della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP; RS 935.41) e le misure previste dalla legislazione sugli embarghi.

La società suddetta dispone di un'altra AGS per la fornitura di parti di ricambio (beni dual use) per velivoli di tipo civile non soggetti ad autorizzazione. Questa AGS è valida mondialmente, fatte salve le disposizioni della LPSP e l'attuazione di misure previste dalla legislazione in materia di embarghi.

Altre 24 aziende dispongono di un'AGS di validità mondiale rilasciata per beni specifici con le medesime riserve. Si tratta però esclusivamente di beni dual use.

Pertanto, in presenza di misure adottate in applicazione della legge sugli embarghi la concessione di autorizzazioni è esclusa. La Svizzera non decide autonomamente le misure sanzionatorie: si attiene alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU o eventualmente recepisce le misure adottate dall'Unione europea. L'annuncio statunitense non può perciò influire direttamente sulla legislazione svizzera.

Da ultimo, il Consiglio federale ritiene che la legislazione in materia di controlli dei beni a duplice impiego venga attuata secondo criteri di trasparenza nei confronti del Parlamento e del pubblico.

Risposta del Consiglio federale.