21.3193 · Interpellanza · 2021-03-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Se da un lato nei prossimi anni i costi di cura degli anziani esploderanno, dall'altro non vi sono incentivi alla costituzione di una previdenza privata. Senza provvedimenti adeguati, l'evoluzione demografica e l'evoluzione dei costi del settore sanitario rischiano di compromettere il contratto intergenerazionale.
Attualmente l'avere di vecchiaia accumulato nel pilastro 3a deve essere versato dalla fondazione di previdenza all'avente diritto al raggiungimento dell'età di pensionamento oppure, in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa, al compimento del 70° anno d'età. L'articolo 1 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) stabilisce che il capitale del pilastro 3a deve essere destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza. Attualmente il capitale confluisce nel patrimonio privato in un momento imposto dalla legge, piuttosto prematuro, in cui magari non vi è ancora nessuna necessità di farlo.
Il rinvio della riscossione degli averi di vecchiaia del pilastro 3a potrebbe fornire un prezioso contributo alla risoluzione del summenzionato problema dell'esplosione dei costi di cura degli anziani. Affinché il capitale possa rimanere depositato presso la fondazione di previdenza per il futuro bisogno di cura, occorrerebbero modifiche legislative che consentano il rinvio della riscossione del capitale.
Visto quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Non ritiene anacronistico l'obbligo di riscuotere il capitale del pilastro 3a al momento del pensionamento, considerate le prevedibili difficoltà di finanziamento dovute al forte aumento dei costi di cura degli anziani?
2. Che ne pensa dell'idea di consentire il rinvio della riscossione dei fondi previdenziali del pilastro 3a al fine di finanziare i futuri costi di cura delle persone anziane?
3. Un prelievo del capitale a tappe liberamente definite o sotto forma di rendita a termine consentirebbe agli aventi diritto di finanziare più a lungo la loro parte dei costi di cura nella vecchiaia ed eviterebbe quindi almeno in parte il ricorso alle prestazioni complementari. Per rendere possibile questa forma di responsabilità individuale, occorrerebbe estendere la validità delle disposizioni legali relative al pilastro 3a oltre l'età di pensionamento degli aventi diritto fino alla riscossione parziale o completa del capitale. Come giudica queste riflessioni e in particolare la possibilità di finanziare i costi di cura nella vecchiaia rinviando la riscossione del capitale del pilastro 3a (con libera scelta delle tappe della riscossione o versamento di una rendita a termine)?
4. Per aumentare la propensione a contribuire in tal modo al finanziamento dei costi di cura nella vecchiaia, all'insegna della responsabilità individuale, è ovvio che occorre creare incentivi fiscali, per esempio applicando un'aliquota d'imposta sul reddito fortemente ridotta o nulla sui capitali del pilastro 3a riscossi posticipatamente. A titolo complementare sarebbe inoltre opportuno che le persone anziane potessero dedurre nella dichiarazione fiscale la quota dei costi di cura da loro assunta, nella misura in cui sia stata finanziata con capitali del 3° pilastro riscossi posticipatamente. Condivide queste riflessioni? Quali sono i suoi obiettivi e le sue considerazioni al riguardo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il pilastro 3a è uno degli elementi del sistema costituzionale dei tre pilastri ed è coordinato con il primo e il secondo pilastro. Per questo motivo il limite d'età per il rinvio della rendita deve rimanere allo stesso livello in tutti e tre i pilastri, vale a dire a 70 anni. Questo limite ha una giustificazione oggettiva: il sistema previdenziale serve a premunirsi contro i rischi biometrici di vecchiaia, morte e invalidità. Almeno uno di questi rischi si realizza sempre per tutti gli assicurati. Non tutte le persone hanno invece necessariamente un bisogno di cura. Il rinvio della riscossione della rendita al fine di finanziare l'eventuale bisogno di cura equivarrebbe all'assicurazione di un nuovo rischio e sarebbe estraneo al sistema.
2. I costi di cura nella vecchiaia possono essere finanziati già oggi con gli averi del pilastro 3a riscossi. Dopo il pensionamento gli assicurati possono decidere autonomamente di riservare questi capitali a tal fine. Inoltre, vi sono solo poche persone che trarrebbero beneficio dalla possibilità di rinviare la riscossione della rendita oltre i 70 anni. Nei casi che richiedono cure e assistenza intense, anche grandi quantità di capitale non bastano per molto tempo a coprire i costi. E comunque, molte persone hanno un pilastro 3a esiguo o non l'hanno del tutto, ragion per cui un tale cambiamento sarebbe di scarsa utilità per il finanziamento dei costi di cura degli anziani. Nel suo rapporto del 25 maggio 2016 concernente la situazione attuale e le prospettive nell'ambito delle cure di lunga durata, il Consiglio federale ha illustrato diverse opzioni per il settore delle cure di lunga durata, scartando l'ampliamento del pilastro 3a, poiché non lo considera una soluzione valida (www.bag.admin.ch > Das BAG > Publikationen > Bundesratsberichte > 2016 > Bestandesaufnahme und Perspektiven im Bereich der Langzeitpflege).
3. La legislazione vigente prevede la possibilità di riscuotere la prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a in una sola volta, sotto forma di versamento in capitale, oppure periodicamente, sotto forma di rendita vitalizia. La riscossione di questo capitale quale rendita a termine non è ammessa, soprattutto per motivi di pianificazione fiscale (riduzione della progressione fiscale tramite la riscossione in più rate), e anche se lo fosse verrebbe considerata quale versamento unico di capitale. La libera scelta delle tappe della riscossione proposta dall'autore dell'interpellanza creerebbe una disparità di trattamento fiscale rispetto agli altri casi di riscossione delle prestazioni del pilastro 3a. Il Consiglio federale non può approvare una regolamentazione che causerebbe una disparità di trattamento. Nel summenzionato rapporto sulle cure di lunga durata è inoltre giunto alla conclusione che un ampliamento ancora maggiore del pilastro 3a al fine di finanziare le spese di cura degli anziani avrebbe sgravato in misura molto limitata le prestazioni complementari (meno di 15 milioni di franchi all'anno). Con il solo rinvio della riscossione del pilastro 3a lo sgravio atteso per le prestazioni complementari sarebbe ancora minore.
4. Il pilastro 3a gode già di un trattamento fiscale privilegiato, dato che i contributi possono essere dedotti dal reddito imponibile e che alle prestazioni in capitale viene applicata un'aliquota d'imposta ridotta. Inoltre, l'esenzione fiscale dei capitali previdenziali risparmiati vale fino al pensionamento. A determinate condizioni, la legislazione vigente consente già oggi ai contribuenti dedurre le spese per malattia e le spese per disabilità dal reddito imponibile. Infine, il trattamento fiscale "privilegiato" proposto dall'autore dell'interpellanza causerebbe una diminuzione del gettito fiscale attualmente non quantificabile sia per la Confederazione che per i Cantoni.
Risposta del Consiglio federale.