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21.3194 · Mozione · 2021-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge nazionale d'esecuzione dell'articolo 10a Cost. (divieto di dissimulare il proprio viso).

Begründung

Il 7 marzo 2021 Popolo e Cantoni hanno inserito nella Costituzione federale un nuovo articolo 10a. In futuro, in tutta la Svizzera sarà pertanto vietato velarsi integralmente nello spazio pubblico. Questa nuova disposizione costituzionale non è tuttavia applicabile direttamente, ma va attuata nella legge. La disposizione transitoria prevede un termine di due anni per l'elaborazione della legislazione esecutiva (art. 197 n. 12 Cost.).

Sorprendentemente, appena due giorni dopo il responso delle urne l'Ufficio federale di giustizia ha indicato che l'attuazione del divieto di dissimulare il viso incombe in primo luogo ai Cantoni, poiché in virtù della vigente ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione spetta a loro disciplinare la fruizione dello spazio pubblico. In assenza di una base costituzionale, il Consiglio federale (intendendo l'Assemblea federale) non è autorizzato a emanare una legge federale che vieti di dissimulare il viso nell'intero spazio pubblico.

Questo modo di vedere non è condivisibile. Gli articoli 10a e197 n. 12 Cost. hanno infatti conferito alla Confederazione la competenza concorrente di legiferare nel settore specifico della dissimulazione del viso nello spazio pubblico. È vero che il tenore della Costituzione non menziona nominalmente i destinatari del nuovo mandato legislativo. Occorre tuttavia in linea di massima supporre che i termini "legge" e "legislazione d'esecuzione" nella Costituzione federale intendano gli atti normativi che riguardano il medesimo livello statale, quindi le leggi federali. Questo deve valere anche per gli articoli introdotti nella Costituzione tramite iniziative popolari. Non vi sono indizi secondo cui il Costituente non volesse istituire una nuova competenza federale specifica, bensì un mero mandato legislativo all'attenzione dei Cantoni. Al contrario, nel materiale e nella campagna di votazione è stato rimproverato all'iniziativa di mirare a una soluzione unitaria nazionale e quindi a un'ingerenza eccessiva nel federalismo.

Inoltre, l'articolo 10a Cost. non vieta soltanto di dissimulare il proprio viso (cpv. 1), bensì anche di obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso (cpv. 2). Questa fattispecie penale è comparabile a una coazione (art. 181 CP), punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Perlomeno il nuovo divieto dell'"obbligo di dissimulare il viso" rientra chiaramente nel diritto penale ed è incontestato che la Confederazione ha la competenza esclusiva della legislazione in campo penale (art. 123 Cost.).

Nondimeno, la legislazione federale può e deve tenere conto di timori in materia di federalismo. Si potrebbe tra l'altro vagliare la possibilità di emanare una legge quadro che lasci un certo margine di manovra ai Cantoni, ad esempio permettendo al diritto cantonale di specificare le eccezioni al divieto di dissimulare il viso. In particolare la disposizione d'eccezione relativa alle "usanze locali" potrebbe benissimo essere concretizzata a livello locale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il nuovo articolo 10a, inserito nella Costituzione federale (Cost.; RS 101) dopo che Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare "Sì al divieto di dissimulare il proprio viso", non modifica in alcun modo la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni sancita dal diritto costituzionale. La disposizione transitoria dell'articolo 197 numero 12 Cost., menzionata dall'autore della mozione, stabilisce soltanto entro quale termine deve essere elaborata la necessaria legislazione esecutiva. In linea di massima spetta ai Cantoni legiferare in materia di ordine nello spazio pubblico, mentre la Confederazione dispone di una competenza normativa in ambito penale (art. 123 cpv. 1 Cost.).

Il Consiglio federale rispetta la ripartizione delle competenze sancita nella Costituzione. Ritiene tuttavia altrettanto importante che il mandato costituzionale sia attuato in maniera efficace ed entro le scadenze previste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale intende attuare a livello federale, in virtù delle sue competenze, il divieto di dissimulare il proprio viso. In estate porrà in consultazione una normativa penale. Non è pertanto necessario emanare una legge d'esecuzione dell'articolo 10a Cost. o una legge quadro che preveda un margine di manovra per i Cantoni come chiesto dall'autore della mozione. Una legge quadro di questo tipo avrebbe, per sua natura, un carattere di diritto di polizia. In questo settore la Confederazione non dispone, in linea di principio, di alcuna competenza normativa.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.