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21.3199 · Postulato · 2021-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle possibilità di vietare, nel rispetto del diritto OMC e della prassi internazionale, l'importazione di merci, se esiste una forte probabilità che queste, o alcune delle loro componenti, siano state ottenute con l'impiego del lavoro forzato.

Begründung

Stando alle stime dell'ONU, nel 2020 circa 25 milioni di persone sono state costrette al lavoro forzato. Le misure adottate finora per lottare contro questa pratica si sono rivelate poco efficaci. Perciò non sorprende che gli USA, il Canada e forse presto anche l'Unione europea e l'Australia, applichino in quest'ambito metodi più validi. Il Consiglio federale è incaricato di analizzare le basi giuridiche e valutare altri strumenti che consentano di introdurre un divieto d'importazione per le merci, nei casi in cui queste, o alcune delle loro componenti, siano state molto probabilmente ottenute mediante lavoro forzato.

Considerato che le autorità doganali svizzere non potrebbero svolgere i necessari controlli senza avvalersi di un appoggio esterno, il rapporto deve anche valutare la possibilità di istituire un servizio a cui inoltrare eventuali denunce. Questo servizio dovrebbe garantire una procedura di controllo delle merci sicura e senza ostacoli burocratici, avvalendosi delle informazioni fornite da istituzioni internazionali e delle competenze dei centri di ricerca e del settore privato. In questo modo, il compito di verificare le condizioni di produzione all'estero e, di conseguenza, il rispetto del divieto di lavoro forzato, non spetterebbe all'Amministrazione federale: le valutazioni potrebbero invece fondarsi su svariati rapporti concernenti il lavoro forzato elaborati da organizzazioni internazionali, centri di ricerca e ONG. Si tratterebbe di stilare un elenco dei casi in cui le merci, o alcune loro componenti, molto probabilmente sono state ottenute mediante lavoro forzato.

Da ultimo, il rapporto dovrebbe informare sulle possibilità di attuare il divieto d'importazione conformemente alla normativa OMC - in particolare l'articolo XX lettere b ed e del GATT -, alla prassi internazionale e alla giurisprudenza dell'OMC (in particolare riguardo ai casi Top Glove, Hetian Taida Apparel e Shrimp-Turtle).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione espressa nel postulato sulla necessità di adottare misure efficaci per combattere il lavoro forzato. La Svizzera si impegna per la promozione e il rispetto dei diritti e degli obbighi fondamentali sul lavoro, fra cui il divieto del lavoro forzato. In quanto Stato membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Svizzera ha ratificato la Convenzione fondamentale n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato (RS 0.822.713.91) nonché la Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5).

Come per la mozione 20.3424 Sommaruga Carlo, che chiedeva di vietare l'importazione di merci provenienti dal lavoro forzato, il Consiglio federale rimane del parere che un approccio fondato sul diritto privato, unito all'impegno multilaterale della Svizzera e alla promozione mirata di condizioni di lavoro dignitose mediante progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, sia il sistema più efficace di lotta contro il lavoro nero.

Il Consiglio federale si aspetta che le aziende stabilite o attive nel nostro Paese rispettino, per tutte le loro attività in Svizzera e all'estero, le norme e le direttive riconosciute a livello internazionale in materia di gestione aziendale responsabile, come le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani. L'Esecutivo sostiene le imprese nell'attuazione di procedure di controllo della dovuta diligenza tramite i due piani d'azione riveduti per il periodo 2020-2023, uno concernente la responsabilità sociale d'impresa (RSI) e l'altro l'economia e i diritti umani (NAP). Dal 2018 l'Amministrazione federale organizza regolarmente, in collaborazione con le associazioni di categoria e le camere di commercio, dei workshop per gli importatori interessati.

In tale contesto, il Consiglio federale ritiene che il controprogetto indiretto all'iniziativa per multinazionali responsabili adottato dal Parlamento, che prevede nuovi obblighi di rendiconto e di verifica della diligenza, sia parte di un approccio efficace. A questo proposito, rimanda all'iniziativa parlamentare 21.427 Gredig, che persegue lo stesso obiettivo del postulato, ma che propone di estendere al divieto del lavoro forzato i particolari obblighi di diligenza previsti dal controprogetto indiretto sopra indicato.

Per intensificare il suo impegno internazionale contro il lavoro forzato, dal 1° aprile 2021 la Svizzera ha aderito a Alleanza 8.7, un vasto partenariato mondiale che si batte per eliminare il lavoro minorile, il lavoro forzato e la tratta di esseri umani. La Svizzera e le sue aziende possono beneficiare della rete della piattaforma e delle conoscenze raccolte all'interno dell'Alleanza.

Le violazioni al divieto del lavoro forzato possono essere identificate e sanzionate solo sulla base di un approccio coordinato sul piano internazionale. Inoltre, un divieto unilaterale d'importazione esporrebbe a una significativa incertezza giuridica le aziende che importano prodotti rilevanti o le cui importazioni provengono da zone a rischio. Di conseguenza, queste aziende dovrebbero rinunciare del tutto a tali importazioni o effettuare controlli preliminari che vanno oltre la verifica della dovuta diligenza in materia di diritti umani.

Nella pratica sarebbe difficile far rientrare nel campo di applicazione della clausola derogatoria prevista dal diritto dell'OMC un divieto d'importazione di merci ottenute con l'impiego del lavoro forzato. Nella giurisprudenza dell'OMC le eccezioni generali sono sistematicamente interpretate in modo restrittivo e considerate caso per caso.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.