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21.3224 · Interpellanza · 2021-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo quanto riportato dai media, l'Ufficio federale di giustizia sta chiarendo, su mandato del Consiglio federale, questioni giuridiche riguardo a eventuali privilegi, ad esempio in occasione di manifestazioni private o nei trasporti pubblici, per le persone vaccinate contro il COVID.

Attualmente si stima che fino a 1,5 milioni di persone residenti in Svizzera abbiano contratto il COVID-19 e siano guarite da questo virus. Le differenze regionali sono importanti. I medesimi interrogativi si pongono per le persone vaccinate e per quelle che hanno avuto il COVID. Sono protette da una nuova infezione (in particolare anche nel caso delle mutazioni), eventuali nuovi contagi hanno un decorso più blando, possono infettare terzi? Si tratta di questioni che vanno esaminate ulteriormente.

Nel caso in cui lo status degli anticorpi vada considerato simile dopo una vaccinazione e dopo un'infezione da COVID, eventuali privilegi per le persone vaccinate violano il principio delll'uguaglianza giuridica sancito dalla Costituzione federale. Secondo studi attuali, sei-otto mesi dopo aver contratto il COVID oltre il 90 per cento delle persone presenta ancora sufficienti anticorpi. Occorre chiarire quali strumenti permettono di tutelare al massimo la popolazione con il minor onere possibile per il settore sanitario.

Per questo motivo invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. La decisione di privilegiare le persone vaccinate rispetto a quelle guarite dal COVID che godono di una naturale immunità è giuridicamente attuabile fintanto che questioni fondamentali quali le reinfezioni, il decorso della malattia, i contagi di terzi non sono chiarite dalla scienza?

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui, secondo l'attuale stato delle conoscenze, le persone che hanno contratto il COVID e non possono o vogliono vaccinarsi (p. es. per motivi di salute, a causa dei ritardi nella fornitura dei vaccini o per motivi personali) devono essere giuridicamente equiparate alle persone vaccinate se possono presentare un test sierologico validato?

3. Come valuta la proposta di ammettere alle manifestazioni le persone in grado di presentare una prova della vaccinazione, un test sierologico positivo o un test antigenico attuale negativo, ad esempio un test salivare validato?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 18 febbraio 2021 l'Ufficio federale di giustizia ha pubblicato un parere giuridico sul quadro normativo per distinzioni in funzione dello status vaccinale. Ha analizzato in dettaglio la questione dell'ammissibilità di distinzioni di questo tipo da parte di entità che adempiono compiti statali e da parte di privati.

1-2. Una differenziazione da parte dello Stato tra persone vaccinate e non presuppone che il rischio di trasmissione del virus da parte di persone vaccinate sia ridotto rispetto a quello da parte di non vaccinati perlomeno in maniera tale da giustificare un trattamento diverso. Attualmente si stima ad almeno sei mesi il periodo durante il quale una persona vaccinata contro il COVID-19 con un vaccino mRNA è protetta dalla malattia e corre un rischio minimo di trasmettere il virus.

Se il rischio di trasmissione del virus da parte delle persone guarite dal COVID-19 fosse altrettanto ridotto come quello da parte dei vaccinati, un diverso trattamento da parte dello Stato violerebbe la parità di trattamento. Il periodo durante il quale una persona guarita dal COVID-19 è protetta da una nuova infezione e corre un rischio considerevolmente ridotto di trasmettere il virus è ancora oggetto di analisi scientifiche; ammonta ad almeno tre mesi, ma analisi scientifiche più recenti depongono a favore di un periodo da sei a otto mesi.

Nelle relazioni tra privati, rette dal principio dell'autonomia privata, non sussistono, fatte salve determinate riserve, ostacoli giuridici a una differenziazione prima che la riduzione del rischio di trasmissione sia dimostrata scientificamente.

3. Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha adottato, nella legge COVID-19, un nuovo articolo 6a che incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti del documento che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19. Il Consiglio federale esaminerà ancora se occorre autorizzare le grandi manifestazioni a condizione che l'accesso dipenda dall'essere vaccinato, guarito o testato negativamente.

Risposta del Consiglio federale.