21.3235 · Postulato · 2021-03-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto
- perché le "altre procedure di qualificazione" introdotte nel 2004 con la nuova legge sulla formazione professionale all'articolo 33 per attestare le capacità e abilità professionali non hanno avuto il successo sperato;
- quali esperienze sono state fatte nei singoli Cantoni e Paesi europei in relazione alla validazione degli apprendimenti informali, della pratica professionale e di altri aspetti;
- quali proposte è possibile formulare, di concerto con gli altri partner della formazione professionale per reimpostare le procedure di validazione.
Begründung
Con l'introduzione della nuova legge sulla formazione professionale nel 2004 (LFPr), i partner della formazione professionale riponevano grandi aspettative nelle "altre procedure di qualificazione" (art. 33 LFPr) per comprovare le capacità e abilità professionali. L'articolo 32 OFPr offre la possibilità di conseguire un titolo della formazione professionale senza aver frequentato un ciclo di formazione disciplinato; a tal fine la validazione degli apprendimenti acquisiti costituisce una misura centrale (Masterplan formazione professionale 2012 del 5 ottobre 2010). Nel suo messaggio 12.033 il Consiglio federale afferma che "occorre istituire in tutto il sistema educativo una validazione delle formazioni acquisite e disporne la presa in considerazione per il conseguimento di diplomi formali".
Oggi siamo delusi dal fatto che questo paradigma della computabilità si applichi solo in rari casi. Le poche procedure di validazione proposte da alcuni Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (oml) sono molto costose e riservate a persone con competenze linguistiche e organizzative superiori alla media. La speranza di offrire una qualifica a gran parte delle persone non qualificate si è via via affievolita.
Al momento sembrano più promettenti le iniziative che non si basano sul paradigma dell'ammissione ai titoli standardizzati. Puntando su un approccio flessibile e modulare, questa modalità intende rendere visibili per il mercato del lavoro le competenze acquisite in modo informale. Così facendo le capacità e le abilità di determinati gruppi target possono essere validate nell'ambito di singoli moduli e tradotte in certificati (anche parziali) senza dipendere da cicli di formazione formali. Un tale approccio offre migliori chance sul mercato del lavoro e semplifica l'accesso alle formazioni e alle formazioni continue.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'obiettivo dell'autore del postulato, ossia certificare determinate competenze rilevanti a livello professionale, deve essere distinto dalla validazione degli apprendimenti acquisiti e dal computo di tali apprendimenti nel quadro del conseguimento di un titolo formale. In Svizzera non è prevista la certificazione di singole competenze acquisite in modo informale e, come minimo, per svolgere determinate attività occorre conseguire una certificazione settoriale (p. es. il certificato per collaboratore sanitario della Croce rossa svizzera oppure i certificati dell'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura).
Il Consiglio federale ritiene quindi opportuno rilevare in un rapporto la situazione svizzera e le esperienze di altri Paesi in materia di certificazione degli apprendimenti non formali e informali.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.