21.3247 · Postulato · 2021-03-17
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare le possibilità per disciplinare in modo trasparente e comprensibile gli appalti pubblici e di stendere un rapporto in merito, in particolare:
a. con quale frequenza e in quali casi il DDPS si appella alle clausole di eccezione previste dalla legge federale sugli appalti pubblici e quando questa scelta è realmente giustificata;
b. chi decide, nel singolo caso, che il DDPS si rifà alle clausole di eccezione nell'ambito di un suo acquisto;
c. se questa decisione può essere affidata a un organo indipendente, rafforzando inoltre la governance attraverso una maggiore tutela giurisdizionale.
Begründung
La questione dell'acquisto delle mascherine ha causato grossi problemi. Il DDPS ha impedito una procedura di acquisto ordinata e trasparente non da ultimo quando si è appellato alle clausole di eccezione relative alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute previste dalla legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1, fino a fine 2020 art. 3 cpv. 2 lett. a e b, da inizio 2021 art. 10 cpv. 4) nel quadro dell'acquisto di materiale medico importante nell'ambito della pandemia di COVID-19. Secondo il rapporto sugli acquisti del 3 dicembre 2020 redatto dalla taskforce DDPS incaricata del coordinamento degli acquisti nell'ambito del COVID-19, il DDPS ha applicato queste clausole di eccezione per un periodo molto più lungo di quanto può sembrare giustificato tenendo conto della situazione dei mercati.
Si constatano incongruenze simili anche nell'ambito di acquisti di altri beni effettuati dal DDPS, che vengono commercializzati anche in ambito civile. Il DDPS si appella a necessità di mantenimento del segreto molto più frequentemente di quanto giustificato. In questo modo riesce a sottrarsi a una procedura ordinata e trasparente come quella prevista dalla LAPub. È necessario rafforzare la governance e la tutela giurisdizionale rispetto alla questione seguente: in quali casi il DDPS può rivendicare l'applicazione di clausole di eccezione previste dalla LAPub. Nel suo parere alla mozione 16.3815, il Consiglio federale spiega a ragione che le eccezioni secondo l'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC e la LAPub sono giustificati solo in casi molto chiari e ben definiti.
Già il rapporto del 18 ottobre 2007 del controllo parlamentare dell'amministrazione all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'acquisto di armamenti presso il DDPS aveva rilevato numerose lacune. I media sono pieni di esempi che mostrano come le lacune allora descritte non siano ancora state colmate.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le eccezioni riguardo alla protezione della salute o della vita e della sicurezza sono stabilite nell'accordo OMC sugli appalti pubblici e nella revisione della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub, RS 172.056.1). Il legislatore ha formulato le eccezioni in modo cosciente ed esaustivo. il principio della concorrenza deve passare in secondo piano di fronte a obiettivi sovraordinati come la protezione della vita o della sicurezza pubblica. Le eccezioni servono alla protezione e alla sicurezza della Svizzera. Non servono invece ad aggirare il diritto vigente.
La regolamentazione d'eccezione concernente la sicurezza (art. 10 cpv. 4 lett. a LAPub) è applicabile principalmente nel caso di acquisti la cui divulgazione metterebbe in pericolo la sicurezza della Svizzera.
La richiesta di clausole d'eccezione viene in ogni caso verificata a livello giuridico sulla base di una decisione sulla procedura prevista a tale scopo. Al riguardo occorre di volta in volta chiarire se siano a disposizione mezzi più moderati e meno limitativi per la concorrenza tra i fornitori. Le eccezioni devono essere motivate e documentate da parte dell'organo richiedente, che è responsabile delle decisioni.
Gli acquisti di importanti materiali e servizi medici effettuati durante la crisi dovuta al COVID-19 si fondavano sull'ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale del 13 marzo 2020. Questo in conformità alla regolamentazione d'eccezione nell'allora articolo 3 capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 18 dicembre 1994 sugli appalti pubblici. L'applicabilità era chiaramente data, poiché in quel momento l'ulteriore evoluzione della pandemia non era prevedibile. Nel contempo si imponeva una considerevole urgenza, dal momento che numerosi Stati e organizzazioni dovevano acquistare contemporaneamente mascherine di protezione e altro materiale medico.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.