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Disoccupazione al termine del tirocinio. Quali misure durante il Covid per i settori rimasti fermi?

21.3277 · Interpellanza · 2021-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 23 capoverso 2 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) impone al Consiglio federale di stabilire delle indennità forfettarie per le persone che ricevono prestazioni di disoccupazione dopo il tirocinio.

Il Consiglio federale ha attuato questa disposizione con l'articolo 41 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) prevedendo degli importi forfettari particolarmente bassi per i giovani. Di conseguenza, al termine del tirocinio un giovane che non ha ancora compiuto 20 anni riceverà un importo di soli 20 franchi al giorno, e un giovane fino ai 25 anni un importo di 51 franchi, per un totale compreso fra i 440 e i 1200 franchi al mese, quindi al di sotto del minimo esistenziale. La stessa regolamentazione si applica a un giovane che è stato assunto e viene licenziato dopo sei mesi (art. 37 cpv. 4 OADI).

Queste regole sono comprensibili in tempi normali come incentivo a ritrovare un impiego. Attualmente, però, le persone che hanno concluso una formazione nei settori rimasti fermi (ristorazione, eventi, cultura, ecc.) non hanno alcuna prospettiva, anzi: sono spesso le prime a perdere il posto di lavoro, poche settimane dopo l'assunzione, a causa della pandemia.

Nei Cantoni le casse di disoccupazione esortano queste persone a rivolgersi all'assistenza sociale. Questo approccio è molto insoddisfacente dal punto di vista dell'inserimento e delle prospettive professionali.

  • Cosa prevede di fare il Consiglio federale per affrontare questo problema?
  • Non sarebbe ragionevole correggere, per il periodo della pandemia, l'articolo 41 OADI escludendo, di fatto o di diritto, dalla riduzione dell'importo forfettario le persone che si sono formate nei settori in cui vige un divieto di esercizio?
  • In alternativa, non sarebbe opportuno eliminare il periodo minimo di sei mesi di occupazione per questi settori quando il licenziamento è stato deciso a causa del divieto di esercizio per l'impresa che assume la persona in questione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la situazione attuale complica l'integrazione nel mondo del lavoro dei giovani al termine del tirocinio. Sono infatti state adottate diverse misure per attenuare l'impatto della lotta contro il coronavirus sulle prospettive professionali dei giovani. Non vi è stata invece alcuna modifica della regolamentazione in vigore, dall'inizio della pandemia, per quanto riguarda gli argomenti toccati dall'autore dell'interpellanza. Il guadagno assicurato delle persone che hanno appena concluso la formazione professionale è in effetti stabilito in base a importi forfettari. Questi importi, tuttavia, non si applicano agli assicurati che, dopo aver concluso una formazione professionale soggetta a contribuzione, hanno esercitato per almeno un mese un'attività soggetta a contribuzione. Per questa categoria il guadagno assicurato viene calcolato in base all'articolo 37 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02) e, a seconda della fattispecie, vengono applicati metodi di calcolo diversi (v. n. marg. C37 Prassi LADI ID). Poiché per gli assicurati che hanno lavorato almeno un mese la regolamentazione attuale prevede importi più elevati di quelli forfettari, il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione in vigore risulti vantaggiosa e che un cambiamento non sia al momento necessario. Inoltre, le regole in vigore sono rimaste invariate anche in occasioni di crisi passate che hanno colpito i giovani, in particolare perché, durante una ripresa economica, la disoccupazione giovanile ha tendenza a riassorbirsi più rapidamente rispetto alla disoccupazione globale.

Sono comunque state riattivate o rafforzate misure già esistenti al fine di sostenere l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. Fin dal mese di marzo 2020 sono inoltre state introdotte nuove misure:

  • Nel quadro della formazione professionale vengono proposte offerte di orientamento professionale e di carriera per i giovani che hanno concluso il tirocinio; nel 2020 molte scuole professionali hanno esteso l'offerta di consulenza prevista per gli apprendisti dell'ultimo anno. I programmi di mobilità all'interno della Svizzera offrono l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze linguistiche. Molti giovani, inoltre, dopo il tirocinio decidono di iscriversi a una scuola di maturità professionale e acquisire così maggiori competenze prima di entrare nel mondo del lavoro.
  • Grazie all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) le aziende che beneficiano dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) possono assumere apprendisti e continuare a impiegarli anche al termine del tirocinio; i formatori responsabili che hanno subito una perdita di lavoro e continuano a seguire le persone in formazione possono ricevere l'ILR; tutti gli aventi diritto (giovani inclusi) hanno ricevuto 120 indennità giornaliere supplementari fra marzo e agosto 2020, e altre 66 fra marzo e maggio 2021. Infine, gli apprendisti hanno diritto all'ILR per i periodi da marzo a maggio 2020 e da gennaio a giugno 2021. Per il secondo periodo però devono soddisfare alcune condizioni, in particolare quella di proseguire la formazione.

L'AD e la formazione professionale dispongono di strumenti di provata efficacia, che hanno in parte esteso per far fronte alle conseguenze della pandemia. L'andamento del mercato del lavoro continuerà in ogni caso a essere seguito da vicino.

Risposta del Consiglio federale.