21.3282 · Mozione · 2021-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una base legale per reintrodurre la possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate analogamente a quanto previsto dal vecchio articolo 20 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo.
Begründung
La catastrofica situazione nei campi profughi ai margini dell'Europa è ulteriormente peggiorata a causa della pandemia da COVID. Anche le persone che hanno diritto all'asilo sono costrette a farsi strada verso l'Europa e la Svizzera con l'aiuto di organizzazioni criminali di passatori e a rischiare la propria vita per poter chiedere asilo nel nostro Paese. Dal 2014 oltre 21 000 persone sono morte fuggendo attraverso il Mediterraneo, parliamo di dieci persone al giorno!
Occorre porre fine a questo dramma, di cui è in parte responsabile anche la nostra legislazione. Ciò può essere conseguito in maniera relativamente semplice reintroducendo la possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate. Tale opzione è stata abrogata nel 2012 con la revisione della legge sull'asilo, in quanto il Consiglio federale voleva evitare che la Svizzera fosse l'unico Paese europeo a prevedere questa possibilità. Questo avveniva però prima del peggioramento della crisi dei rifugiati. Nel frattempo ci sono tuttavia note le drammatiche conseguenze della riforma. Finora il Consiglio federale si è opposto a che la Svizzera reintroduca da sola la possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate con la motivazione che ciò farebbe del nostro Paese un polo d'attrazione per i richiedenti l'asilo. Il Consiglio federale dimentica che la possibilità di presentare domande d'asilo presso le ambasciate permette di impostare una procedura d'asilo ordinata e che la definizione della procedura non implica alcuna decisione in merito ai criteri di ammissibilità, che restano invariati. È vero che tale opzione può cagionare un onere supplementare per l'amministrazione, un onere tuttavia indubbiamente sostenibile alla luce dell'attuale tragedia umana.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La possibilità di presentare domande d'asilo all'estero è stata abolita nell'ambito della revisione urgente della legge sull'asilo, approvata dal Popolo il 9 giugno 2013 con il 78,4 per cento dei voti. All'epoca la Svizzera era l'unico Stato in Europa ad ammettere le domande d'asilo presentate presso le sue rappresentanze nel Paese d'origine degli interessati. Questa situazione aveva portato a un'iniqua ripartizione delle domande d'asilo a scapito della Svizzera. Per di più, soltanto un numero relativamente limitato di richiedenti che avevano presentato la loro domanda in questo modo era poi stato autorizzato ad entrare in Svizzera. La situazione non è cambiata e attualmente l'UE non intende ripristinare la possibilità di presentare domande d'asilo presso le rappresentanze estere. Un'iniziativa unilaterale della Svizzera non risolverebbe pertanto i problemi esistenti.
Al Consiglio federale preme sottolineare che, nonostante l'abolizione della possibilità di presentare una domanda d'asilo all'estero, le persone direttamente e seriamente minacciate ottengono la necessaria protezione della Svizzera. In concreto: se nel singolo caso occorre presumere che la vita o l'integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza e questo pericolo può essere scongiurato soltanto accordando protezione in Svizzera, è possibile rilasciare un visto per motivi umanitari (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto, OEV; RS 142.204). La persona ottiene immediatamente protezione e la sua domanda d'asilo può essere esaminata dopo l'entrata in Svizzera. Questa prassi è finora risultata efficace. Tiene conto della tradizione umanitaria della Svizzera e permette di aiutare in maniera rapida e senza formalità burocratiche le persone in situazioni di emergenza.
La Svizzera può inoltre accogliere rifugiati direttamente dall'estero nel quadro dei programmi di reinsediamento (art. 56 LAsi). Per reinsediamento s'intende il trasferimento permanente di rifugiati particolarmente bisognosi di protezione riconosciuti dall'ACNUR (Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati) in uno Stato terzo pronto ad accoglierli. Nel quadro di questo programma la Svizzera accoglie persone che fuggono da conflitti gravi e persecuzioni personali nel Medio Oriente e lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Dal 2013 il nostro Paese ha in tal modo permesso a oltre 4800 persone di entrare in modo sicuro in Svizzera e ha accordato loro l'asilo. Nel 2021 è previsto di accogliere nel quadro di tale programma complessivamente 1000 rifugiati provenienti dai Paesi di prima accoglienza Libano, Egitto e Turchia; 225 di queste persone sono già giunte in Svizzera.
Alla luce di tale situazione, il Consiglio federale ritiene che gli strumenti legali esistenti consentano di trovare soluzioni umanitarie ed efficaci. Continua dunque a non ritenere necessaria una modifica di legge tesa a reintrodurre la possibilità di presentare domande d'asilo presso le rappresentanze all'estero.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.