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21.3286 · Interpellanza · 2021-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il diritto a un ambiente sano è menzionato in un numero crescente di procedimenti legali in tutto il mondo, in risposta ai gravi danni su vasta scala inflitti al clima e alla biodiversità da parte di aziende o Stati. Alcuni di questi procedimenti si concludono talvolta positivamente. Nel febbraio del 2021, nel quadro del "caso del secolo", il tribunale amministrativo di Parigi ha dichiarato colpevole lo Stato francese di violazioni nella lotta al riscaldamento climatico. Questa è la prova della crescente giuridicizzazione delle preoccupazioni ambientali.

Tuttavia, il reato di ecocidio non è ancora considerato nel diritto internazionale. Il 20 gennaio 2021, il Parlamento europeo ha adottato un emendamento per promuovere il riconoscimento dell'ecocidio come reato internazionale presso la Corte penale internazionale (CPI). Una richiesta simile era già stata avanzata nel 2019 dagli Stati di Vanuatu e delle Maldive, cui nel 2020 si è aggiunto il Belgio.

Alcuni Paesi cercano inoltre di integrare la nozione di ecocidio nelle loro basi legali. In particolare, nel contesto della sua legge sul clima e sulla resilienza, la Francia sta discutendo il concetto di reato di ecocidio, ossia un reato generale d'inquinamento delle acque, dell'aria e dei suoli e di pericolo per l'ambiente.

Nella sua risposta alla mia interpellanza 17.3947, il Consiglio federale ha dichiarato che il quadro penale in Svizzera è molto limitato, anche nel caso di reati ambientali gravi. Questa lacuna complica ulteriormente il perseguimento dei reati internazionali contro l'ambiente, poiché, ad esempio, l'articolo 305bis del Codice penale (riciclaggio di denaro) non si applica. Nel suo parere del 25 novembre 2015 in merito alla mozione 15.3958 Barazzone, il Consiglio federale aveva già indicato che erano all'esame miglioramenti delle disposizioni penali del diritto ambientale e che avrebbe esaminato in particolare come inasprire le disposizioni penali della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

- A che punto è questo studio sui miglioramenti possibili delle disposizioni penali del diritto ambientale? La questione dei reati ambientali gravi viene considerata?

- Quali specifiche modifiche sarebbero necessarie per rafforzare le disposizioni penali in modo che i reati ambientali gravi, compresi quelli con un impatto oltre le nostre frontiere, possano essere puniti nel nostro Paese? Il Consiglio federale è disposto a procedere a tali modifiche?

- In che modo il Consiglio federale può contribuire a far sì che il reato di ecocidio sia riconosciuto nel diritto internazionale, come chiedono ora Parlamento europeo, Belgio, Vanuatu e Maldive? È disposto ad agire in questo senso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; RS 453). Le disposizioni penali più severe entreranno presumibilmente in vigore nel 2022. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) sta esaminando se, oltre ad altre modifiche, si debbano inserire disposizioni penali più severe nel progetto di revisione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).

2. Il diritto penale nella LPAmb prevede attualmente reati (sanzionati con una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria) e contravvenzioni (sanzionate con un'ammenda). Questa prassi si discosta dalla tendenza internazionale, orientata a pene più severe per i reati ambientali. In Svizzera, inoltre, le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro del Codice penale (art. 305bis CP) sono applicabili solo ai crimini (sanzionati con pena detentiva superiore a 3 anni) e quindi non ai valori patrimoniali provenienti da reati ambientali. Per tale motivo, l'UFAM sta valutando la possibilità di apportare miglioramenti nel diritto penale della LPAmb che facilitino il perseguimento dei crimini ambientali a livello nazionale e internazionale.

Il Consiglio federale si impegna inoltre a rafforzare l'applicazione dei reati ambientali. A tal fine, nel 2018 ha istituito un gruppo di coordinamento contro la criminalità ambientale che si occupa di valutare come ottimizzare il perseguimento dei reati ambientali. Lo strumento della confisca di valori patrimoniali ottenuti illegalmente (misura di cui all'art. 70 segg. CP) nel settore ambientale è una delle priorità dell'attuale programma di lavoro. I reati contro l'ambiente non devono essere economicamente vantaggiosi. Questo principio è perseguito attraverso la confisca dei valori patrimoniali, applicabile anche nel caso di reati ambientali gravi.

3. A livello europeo è soprattutto il Consiglio d'Europa a occuparsi di diritto penale in materia di reati ambientali. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente, con il diritto penale del 4 novembre 1998, mirava a rafforzare il diritto penale ambientale in Europa. In questa convenzione - ratificata da un solo Stato e mai entrata in vigore - figurano varie fattispecie di reati ambientali. A novembre 2020, il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) ha deciso di istituire un gruppo di lavoro sulla criminalità ambientale (CDPC-EC) con l'obiettivo di esaminare l'opportunità di creare nuovi strumenti nel diritto penale ambientale o di aggiornare la Convenzione. La Svizzera parteciperà a queste attività.

La risposta del Consiglio federale del 22 novembre 2017 all'interpellanza 17.3947 Thorens Goumaz continua a riflettere lo stato attuale dell'ecocidio in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.