21.3295 · Interpellanza · 2021-03-18
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Alla fine di novembre 2020 il Cantone di Ginevra ha accettato con quasi il 75 per cento di voti favorevoli di rinunciare a revocare i diritti politici a livello cantonale e comunale a ogni persona posta sotto curatela generale a causa della sua disabilità mentale o psichica.Tale decisione è in linea con la tendenza a un'apertura ai diritti politici e con i valori dell'articolo 29 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) con cui la Svizzera si è impegnata a garantire alle persone con disabilità i diritti politici e l'opportunità di goderne su base di uguaglianza all'interno della società civile.Il Cantone di Ginevra ha quindi concretamente deciso di dare la priorità ai diritti politici delle persone in questione rispetto a ogni forma di restrizione.In termini di diritti politici, le associazioni mantello nell'ambito della disabilità considerano la decisione ginevrina un passo promettente! Inclusion Handicap evoca una stigmatizzazione derivante dall'immagine spesso negativa della malattia psichica nella società, mentre il fatto di essere privato dei diritti politici è percepito come un'ingiustizia e un'incapacità di partecipare alla vita pubblica. Nelle loro attività sul campo, le associazioni constatano un vivo interesse per le questioni politiche.A livello federale il gruppo di persone aventi diritto di voto è aumentato notevolmente nel corso del tempo. Oggi si tratta di un gruppo di persone molto vasto avente i diritti politici previsti nell'articolo 136 della Costituzione federale. L'esclusione categorica di alcune persone con disabilità è in contrasto con questo sviluppo e non risponde ai valori fondamentali della nostra Costituzione. Non è conciliabile con il divieto costituzionale di discriminazione fondata sulla disabilità. Non rispetta nemmeno gli obblighi di diritto internazionale che la Svizzera ha assunto ratificando la CDPD.Ad eccezione dei Cantoni di Vaud e di Neuchâtel, la disposizione federale è stata recepita da tutti i Cantoni per quanto concerne i diritti politici a livello cantonale e comunale. Vaud e Neuchâtel prevedono la possibilità di reintegrare il corpo elettorale per via procedurale. Inoltre, in questi due Cantoni sono state presentate mozioni che mirano ad allinearsi al modello di Ginevra.Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:1. Considerata la situazione attuale, con l'esclusione incondizionata di una parte della popolazione dai diritti politici, il Consiglio federale è disposto a fare il punto della situazione e, con cognizione di causa, ad avviare una discussione per migliorarla?2. Prenderà in considerazione la possibilità di ispirarsi al "modello ginevrino" per permettere alle persone con disabilità psichica o mentale di esercitare i diritti politici a livello federale, tenendo conto dell'autonomia delle persone con disabilità psichica o mentale e del loro desiderio di partecipare alla vita pubblica e politica?3. Altri Paesi, in particolare la Germania e la Francia, hanno concesso i diritti politici a tutte le persone con disabilità. Sarebbe opportuno analizzare anche questi modelli e le pertinenti esperienze per sviluppare la situazione in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione federale (Cost., RS 101) in relazione all'articolo 2 della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1), tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età sono escluse dal diritto di voto se, a causa di durevole incapacità di discernimento, sono poste sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario con mandato precauzionale. Oltre alla mancanza di discernimento, per l'esclusione dal diritto di voto devono essere date le fattispecie relative alla protezione degli adulti (art. 363 e 398 del Codice civile svizzero, CC, RS 210). La disposizione si basa quindi su una certa schematizzazione, che nei singoli casi può portare a un risultato insoddisfacente in una direzione o nell'altra. Da un lato, per l'esclusione del diritto di voto, non si esamina specificatamente se la persona interessata manca della durevole capacità di discernimento in relazione all'esercizio dei diritti politici. Dall'altro, in caso di una durevole incapacità di discernimento spesso non si stabilisce una tutela generale, perché la protezione della persona interessata può essere realizzata con altre misure.Secondo il punto di vista svizzero, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS0.109) non esclude la revoca del diritto di voto se queste persone non sono in grado di formarsi ed esprimere una volontà indipendente nelle elezioni e nelle votazioni, anche con il sostegno necessario. In considerazione dell'esecuzione decentralizzata è difficile valutare se l'attuale regolamento escluda di fatto soltanto i cittadini svizzeri maggiorenni che sono privi di questa capacità. Il numero di curatele generali applicate nei singoli Cantoni indica per lo meno che esistono differenze nella prassi tra i Cantoni.Alla luce di tale situazione iniziale, il Consiglio federale è disposto a procedere a una rilevazione dei dati concernenti la questione delle esclusioni del diritto di voto e a creare così una base per un dibattito. Questa rilevazione può essere realizzata nell'ambito del postulato 21.3296 Carobbio, che il Consiglio federale raccomanda di approvare.2./3. La rinuncia all'esclusione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 Cost. implicherebbe una modifica della Costituzione federale. L'opportunità di una tale modifica del diritto dovrebbe essere valutata sulla base della suddetta rilevazione dei dati, nell'ambito della quale naturalmente si possono prendere in considerazione anche le esperienze dei Cantoni e di altri Paesi. Secondo il Consiglio federale, anche le sfide relative all'esercizio dei diritti politici e, in particolare, alla protezione contro gli abusi dovrebbero essere discusse in questo contesto. La discussione non dovrebbe concentrarsi unilateralmente sulla questione dell'esclusione del diritto di voto, bensì dovrebbe considerare le modalità dell'esercizio dei diritti politici nel loro insieme. Ad esempio, si pone la questione se, in determinate condizioni (p. es. in caso di demenza grave), il recapito del materiale di voto dovrebbe poter essere sospeso in una procedura regolamentata.