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21.3340 · Interpellanza · 2021-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Parlamento ha modificato le disposizioni della LAMal sull'autorizzazione dei fornitori di prestazioni (18.047). Nessuno contesta l'obiettivo del progetto, ossia limitare il numero di nuovi fornitori di prestazioni per evitare un aumento del volume delle prestazioni indotto dall'offerta.

Tuttavia, numerosi medici di famiglia e pediatri andranno in pensione più o meno allo stesso momento, dato che hanno tutti un'età piuttosto simile. Considerate le particolari condizioni vigenti per i medici, negli ambulatori e negli studi medici associati sarà quasi impossibile trovare dei successori. Per un medico con esperienza proveniente dall'estero il requisito di tre anni di attività ospedaliera in un centro di perfezionamento svizzero costituisce un grande ostacolo. Anche il numero di posti di formazione nei centri di perfezionamento riconosciuti è limitato, per cui in determinati campi di specializzazione si può prevedere una penuria di medici.

Per i motivi suesposti invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come si terrà conto dell'imminente ricambio generazionale, in particolare in pediatria e nella medicina di famiglia, quando si fisserà il numero massimo di medici autorizzati a esercitare a carico dell'AOMS?

2. Nel caso di un'ondata di pensionamenti, la regolamentazione del numero massimo di medici può esacerbare la penuria in determinati campi di specializzazione e impedire il mix generazionale se non vi sono abbastanza posti di formazione nei centri di perfezionamento riconosciuti?

3. Come possono i Cantoni e la Confederazione garantire congiuntamente che, in caso di domanda eccedentaria, sia possibile reclutare dall'estero un numero sufficiente di nuovi medici con una determinata qualifica specialistica?

4. Il Consiglio federale può figurarsi che gli ambulatori autorizzati alla rotazione a scopo formativo possano accogliere per tre anni, a fini di perfezionamento, medici specialisti con esperienza provenienti dall'estero per ovviare alla carenza di posti di formazione?

5. Sono concepibili disposizioni derogatorie in caso di penuria di medici? È disposto a sottoporre una corrispondente proposta al Parlamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. La revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni (messaggio 18.047) è stata adottata dal Parlamento il 19 giugno 2020. Tra le nuove disposizioni introdotte, l'articolo 55a prevede in particolare l'obbligo dei Cantoni di limitare, in uno o più ambiti di specializzazione o in determinate regioni, il numero di medici che forniscono prestazioni ambulatoriali a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Spetta ai Cantoni scegliere in quali ambiti di specializzazione vanno fissati numeri massimi e pertanto non devono, in nessun caso, definirne in tutti gli ambiti. L'articolo 55a LAMal costituisce una misura per frenare l'aumento dei costi da parte dei Cantoni. Questo significa che saranno stabiliti numeri massimi unicamente negli ambiti o nelle regioni in cui l'offerta di prestazioni risulta eccedentaria. Il Consiglio federale è incaricato di definire i criteri e i principi metodologici necessari affinché i Cantoni possano svolgere il loro compito. Per attuare questo mandato, il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di ordinanza sulla definizione di limiti massimi per il numero di medici nel settore ambulatoriale la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2021. Tale progetto prevede che la definizione dei numeri massimi si basi sul calcolo di un tasso di approvvigionamento regionale. I Cantoni avranno anche la possibilità di aggiustare tale tasso mediante un fattore di ponderazione per tenere conto di altri elementi che non dovessero essere stati considerati nel modello. Riassumendo, i Cantoni dispongono di un margine di manovra sufficiente per applicare i numeri massimi in modo mirato, senza ostacolare l'auspicato sviluppo dell'approvvigionamento, in particolare negli ambiti di specializzazione confrontati con un'offerta insufficiente o in ambiti specifici come per esempio la medicina di famiglia e la pediatria.

3. Il Consiglio federale ritiene che l'attrattiva del mercato del lavoro svizzero nel settore sanitario per gli specialisti provenienti dall'estero sia fondamentalmente alta e che il rischio di un crollo della domanda in tal senso sia esiguo. Tuttavia, il reclutamento di medici provenienti dall'estero non è di competenza della Confederazione.

Indipendentemente da quanto suesposto, il Consiglio federale intende promuovere ulteriormente il potenziale della forza lavoro nazionale e rafforzare la capacità di formazione in Svizzera. A tale scopo, nel 2016 ha lanciato il Programma speciale per l'aumento del numero di diplomati in medicina umana dotato di complessivi 100 milioni di franchi per sostenere le università nella creazione di posti di formazione supplementari. Entro il 2025, il numero annuo di master in medicina umana dovrà passare dai circa 850 registrati nel 2014 ad almeno 1300. Nonostante i provvedimenti adottati, il sistema sanitario svizzero continuerà anche in futuro a dipendere da un certo numero di professionisti della salute formati all'estero. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si adopera per rendere il più efficiente possibile l'iter amministrativo che le persone interessate devono seguire. Di norma, le domande di riconoscimento di diplomi complete presentate da medici che hanno svolto la loro formazione o il loro perfezionamento in uno Stato UE/AELS sono evase dall'organo di gestione della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) nel giro di 6-8 settimane.

4. Nella revisione parziale della LAMal concernente l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni, il legislatore ha inoltre stabilito che in futuro, per ottenere l'autorizzazione a esercitare a carico dell'AOMS, i medici dovranno tra l'altro aver lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto nella specialità per la quale hanno presentato la domanda. Il riconoscimento dei centri di perfezionamento, così come eventuali disposizioni in materia, sono di competenza delle associazioni professionali pertinenti e la Confederazione non ha alcuna competenza per intervenire in questo campo.

5. Il Consiglio federale ritiene che non sia né possibile né necessario prevedere deroghe in caso di lacune nell'assistenza. La revisione parziale della LAMal concernente l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni non mira a gestire strategicamente l'offerta delle cure in senso lato, ma intende piuttosto fornire ai Cantoni uno strumento per intervenire in caso di offerta eccedentaria in uno o più ambiti di specializzazione o in determinate regioni. Nel rapporto del Consiglio federale (disponibile in francese e tedesco) in adempimento del postulato 16.3000 del 12 gennaio 2016 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) intitolato "Alternative all'attuale gestione strategica delle autorizzazioni per i medici" si segnala che, nel corso dei workshop organizzati nel 2016 con gli attori del settore, è emerso un forte consenso sul fatto che i Cantoni possano già intervenire se riscontrano un approvvigionamento insufficiente e che per questo scenario non occorre alcuna misura supplementare. In effetti, è competenza e compito dei Cantoni garantire l'approvvigionamento delle cure e l'accesso all'assistenza sanitaria.

Risposta del Consiglio federale.