21.3368 · Interpellanza · 2021-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Lo scorso anno il Consiglio federale ha posto in consultazione la nuova legge sulle ciclovie, che introduce una norma costituzionale in materia a seguito della votazione del 23 settembre 2018. Il testo si applicherà anche alle piste ciclabili ricreative, tra cui quelle per mountain bike.
Numerosi Cantoni si trovano ora a fronteggiare il problema dei sentieri non autorizzati, in particolare nei boschi. Spesso tracciati e costruiti da dilettanti senza il permesso delle autorità o dei proprietari delle particelle, tali percorsi sollevano diversi interrogativi, soprattutto riguardo alla responsabilità in caso di incidenti dovuti o meno a "difetti" del sentiero. In ottica presente e futura, chiedo al Consiglio federale di chiarire alcuni punti rispondendo alle seguenti domande:
1. Quali sono i margini di applicazione della LCStr ai percorsi forestali non autorizzati?
2. Quali rischi corrono i titolari delle particelle in caso di incidenti su piste create da terzi?
3. In che misura detti proprietari sono esonerati dalla responsabilità di cui all'articolo 58 del Codice delle obbligazioni?
4. Sono previste norme specifiche e omogenee per risolvere la problematica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ritiene che la legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) si applichi anche alle piste per mountain bike costruite senza l'autorizzazione dei proprietari fondiari o delle autorità, come confermato da decisioni del Tribunale federale. In base alla giurisprudenza costante, la LCStr è applicabile in linea di principio a tutte le "strade pubbliche", definite da detta istanza come le strade e vie non riservate all'utilizzo strettamente privato. Secondo l'interpretazione del Consiglio federale tra queste rientrano anche i percorsi per mountain bike, indipendentemente dal fatto che siano o non siano autorizzati.Il disegno di legge sulle vie ciclabili prevede l'obbligo di progettare le reti ciclabili, stabilendone i principi. Le piste non autorizzate, non facendo parte della rete ufficiale, non rientrano nel campo di applicazione.
2/3. Il Consiglio federale è del parere che le questioni legate alla responsabilità relativamente ai sentieri non autorizzati possano essere esaminate soltanto caso per caso, dovendo valutare diversi aspetti, per esempio: il percorso è naturale o contiene elementi artificiali (come trampolini)? Il proprietario è a conoscenza della presenza dello stesso e, in caso affermativo, da quando? Ha adottato eventuali misure di mitigazione dei rischi? Poiché la pratica di questo sport è pericolosa per sua natura, riveste particolare importanza anche la responsabilità individuale dell'utente.
4. Il Consiglio federale considera che le basi normative e la regolamentazione vigenti siano sufficienti per affrontare la problematica delle piste per mountain bike tracciate senza autorizzazione.
Risposta del Consiglio federale.