21.3369 · Interpellanza · 2021-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Sia nell'Unione europea che in Svizzera, la creazione di un certificato vaccinale è ai blocchi di partenza. Questo solleva domande importanti:
1. Come risponde il Consiglio federale alle preoccupazioni di molte cittadine e di molti cittadini che temono che con l'introduzione di un certificato vaccinale si istauri una società a due velocità in cui chi non si fa vaccinare contro la COVID-19 sarà svantaggiato (p. es. nella sua libertà di viaggiare e di spostarsi)?
2. Il Consiglio federale è in generale del parere che ai "non vaccinati" possa essere negata la soddisfazione di alcuni bisogni della vita quotidiana (visite a concerti, servizi pubblici e privati)? Se sì, come sarebbe conciliabile con il divieto di discriminazione sancito all'articolo 8 della Costituzione federale?
3. A quali condizioni il Consiglio federale considera legittimo che cittadine e cittadini della Svizzera si rifiutino di farsi vaccinare contro la COVID-19?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale sta vagliando accuratamente per quali precisi scopi sarà possibile utilizzare un certificato COVID. Nel traffico internazionale viaggiatori, un certificato COVID potrebbe per esempio servire a esentare le persone vaccinate o guarite dall'obbligo di quarantena e di test. La distinzione tra persone vaccinate e non vaccinate e persone guarite e non guarite per provvedimenti individuali come la quarantena non rappresenterebbe un privilegio per le persone vaccinate o guarite: per loro un provvedimento del genere non sarebbe più giustificato dato che la vaccinazione o la guarigione riducono notevolmente il rischio di trasmissione del virus. L'articolo 6a della legge COVID-19 (RS 818.102), adottato dal Parlamento il 19 marzo 2021, incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti di un documento che possa servire a certificare non soltanto l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, ma anche la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19. La presentazione di un test negativo o di un attestato di guarigione potrebbe quindi essere un'alternativa all'esibizione di un attestato di vaccinazione.
2. Una distinzione tra persone con e senza certificato COVID costituisce una disparità di trattamento, ma non una discriminazione. La discriminazione è una disparità di trattamento in cui è presente un elemento denigratorio nei confronti di una persona a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo. Questo non è il caso nella distinzione tra persone con e senza certificato COVID. Il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) ha una duplice portata: richiede che situazioni simili siano trattate in modo simile e che situazioni diverse siano trattate in modo diverso. Sotto il profilo della parità di trattamento, il rischio molto esiguo che le persone vaccinate o guarite possano essere contagiate e trasmettere la COVID-19 è un motivo oggettivo di distinzione. Ogni intervento dello Stato sui diritti fondamentali deve essere il più possibile limitato: anche da questo punto di vista è opportuno che le persone che non possono più trasmettere il virus siano soggette il meno possibile a provvedimenti restrittivi. Un allentamento dei provvedimenti per le persone vaccinate, guarite o testate è quindi conforme alla Costituzione.
3. In Svizzera, la vaccinazione anti-COVID-19 è raccomandata e volontaria. La Confederazione punta sull'informazione e sulla sensibilizzazione. Particolarmente importanti sono le raccomandazioni vaccinali della Commissione federale per le vaccinazioni e dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Ogni persona è libera di decidere, in base alle proprie considerazioni, se farsi vaccinare o meno.
Risposta del Consiglio federale.