21.3383 · Mozione · 2021-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare la base legale necessaria per tutelare le persone fisiche e giuridiche attive in Svizzera dagli effetti dell'applicazione di atti normativi extraterritoriali emanati da un Paese terzo. Dovranno applicarsi le seguenti condizioni generali.
1. La tutela deve essere efficace contro qualsiasi sanzione ed embargo imposto da un Paese terzo non legittimato da un'organizzazione competente in base al diritto internazionale, in particolare dall'ONU e dai suoi organismi sussidiari.
2. Lo scopo delle misure di protezione è impedire il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emanate da tribunali e autorità amministrative di altri Stati in relazione a sanzioni ed embarghi di un Paese terzo.
3. Lo scopo delle misure di protezione è proibire alle persone fisiche e giuridiche attive in Svizzera di conformarsi, per azione o omissione, ai requisiti o ai divieti basati su tali sanzioni o embarghi di un Paese terzo o derivanti da misure basate su tali sanzioni o embarghi.
4. Lo scopo delle misure di protezione è permettere alle persone fisiche e giuridiche attive in Svizzera che hanno subìto danni economici a causa di sanzioni o embarghi ordinati da un Paese terzo di presentare domande di risarcimento nei confronti di questo Paese e nei confronti delle persone che si conformano, per azione o omissione, ai requisiti o ai divieti basati sulle sanzioni e sugli embarghi in questione o derivanti da misure basate su tali sanzioni o embarghi.
Begründung
Alcune nazioni, in particolare gli Stati Uniti, adottano regolarmente leggi, ordinanze e altri atti normativi finalizzati a regolamentare le attività delle persone fisiche e giuridiche attive in Svizzera e le loro relazioni commerciali con persone fisiche e giuridiche di altri Stati. Tutti questi atti normativi violano il diritto internazionale a causa della loro applicazione extraterritoriale, ostacolano le transazioni commerciali delle aziende svizzere con l'estero e restringono, illegalmente, il campo d'azione di molte persone che operano nel nostro Paese. Inoltre, possono arrecare ai soggetti coinvolti ingenti danni economici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso in modo dettagliato sugli effetti extraterritoriali delle sanzioni straniere e sulla possibilità di mettere in piedi un meccanismo di difesa nel parere concernente la mozione Sommaruga 20.4252. In quell'occasione aveva sottolineato l'impossibilità di applicare misure generalizzate e il fatto che tali misure potrebbero incidere negativamente sulle relazioni politiche ed economiche della Svizzera con importanti partner commerciali.
Il contenuto della mozione fa ritenere che l'autore abbia in mente una normativa ispirata al Blocking statute dell'Unione europea. Questo documento, che attualmente riguarda le sanzioni americane contro Cuba e l'Iran, si basa su due principi: il primo è il divieto di riconoscere nell'UE le decisioni giudiziarie americane relative alle misure summenzionate (blocco), il secondo è la possibilità per gli operatori economici dell'UE di richiedere indennizzi per i danni subìti in seguito all'applicazione delle sanzioni americane (compensazione). Inoltre, le aziende e i privati domiciliati nell'UE hanno l'obbligo di notificare alla Commissione europea eventuali inchieste e iniziative da parte americana di cui potrebbero essere oggetto. Pertanto, per conformarsi alle decisioni giudiziarie e alle misure adottate dagli Stati Uniti è necessaria l'autorizzazione esplicita della Commissione. Le violazioni sono punite dallo Stato membro interessato.
Per quanto riguarda il blocco, la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) stabilisce che le decisioni emanate negli Stati Uniti contro società domiciliate in Svizzera non saranno né riconosciute né eseguite nel nostro Paese in quanto le imprese svizzere non hanno riconosciuto la competenza degli Stati Uniti (regola della competenza indiretta nel diritto internazionale privato). D'altro canto, affinché il meccanismo per la domanda di indennizzo sia efficace nei confronti dei tribunali svizzeri (compensazione) devono essere adempiute diverse condizioni, in particolare il possesso da parte del soggetto privato americano di beni patrimoniali in Svizzera o nell'Unione europea e l'assenza di contromisure da parte di tale soggetto negli Stati Uniti.
Il diritto in materia di vigilanza impone alle banche svizzere di determinare, limitare e controllare i rischi giuridici e quelli reputazionali. Tali rischi possono anche provenire da legislazioni straniere, tra cui quelle relative alle sanzioni. Nel sistema giuridico svizzero le banche e le aziende decidono autonomamente quali operazioni intendono realizzare o non realizzare. Il Consiglio federale non può costringere delle aziende private a effettuare determinate consegne o determinati pagamenti. Sarà compito dei tribunali valutare caso per caso se il fatto che un'azienda o un privato operante in Svizzera si conformi alle sanzioni emanate da un Paese terzo sia o meno lecito nell'ambito del diritto privato.
Infine, l'adozione di un blocking statute costringerebbe di fatto le imprese svizzere a scegliere tra conformarsi alle sanzioni di un Paese terzo e rispettare la legislazione nazionale. Per le imprese quest'opzione comporta un rischio piuttosto elevato di incappare in misure penali o sanzioni da parte delle autorità straniere. Alla luce di ciò e tenuto conto delle difficoltà menzionate in precedenza, l'adozione di un blocking statute non avrebbe nessun vantaggio per le aziende del nostro Paese.
Del resto, il Consiglio federale è convinto che i problemi legati agli effetti extraterritoriali delle sanzioni unilaterali decretate da Paesi terzi possano essere risolti soltanto dialogando con i nostri partner e non adottando un meccanismo di difesa. Pertanto, ritiene che al momento l'emanazione delle disposizioni proposte dall'autore della mozione non sia una mossa opportuna.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.