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21.3399 · Interpellanza · 2021-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dopo la bocciatura della revisione della legge sulla caccia, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: il ritorno in Svizzera del lupo, dell'orso, della lince o dello sciacallo dorato pone l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di fronte a grandi sfide. In che modo l'UFAM può e intende continuare a gestire da solo questo dossier, considerata la crescita massiccia della popolazione di lupi?

Per il rilascio di un'autorizzazione all'abbattimento in caso di ripetute aggressioni al bestiame è fondamentale individuare i singoli individui. In che modo l'UFAM intende in futuro ridurre il lungo periodo di attesa che intercorre tra il momento del danno e l'autorizzazione all'abbattimento?

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuazione della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0) è un compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Il ritorno dei grandi predatori, in particolare del lupo, ha aumentato notevolmente il carico di lavoro dei servizi specializzati competenti, sia federali che cantonali. Di conseguenza, nel 2015 il Consiglio federale ha aumentato l'organico preposto alla sorveglianza della protezione del bestiame conformemente alla revisione dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) di un'unità presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Inoltre, la fornitura di consulenza ai Cantoni e agli agricoltori come pure il monitoraggio di linci, lupi e orsi sono stati trasferiti a enti privati (AGRIDEA e fondazione KORA) mediante convenzioni sulle prestazioni, sulla base dell'articolo 12 capoverso 5 LCP integrato nel 2016.

Nel caso di decisione di abbattimento di un singolo lupo che provoca danni (art. 12 cpv. 2 LCP) e all'abbattimento di giovani lupi di un branco (art. 12 cpv. 4 LCP), l'identificazione dell'individuo non è un requisito obbligatorio. Per giustificare la legittimità della decisione del Cantone è sufficiente che l'autorità cantonale produca una documentazione comprensibile degli eventi e un'argomentazione plausibile.

Nel caso dell'abbattimento di un singolo lupo che provoca danni, la decisione spetta al Cantone; la Confederazione non deve essere sentita. Il consenso della Confederazione è obbligatorio solo nel caso di un intervento volto a regolare la popolazione di un branco di lupi. Se la documentazione presentata è completa, in genere l'UFAM esamina la documentazione e rilascia l'autorizzazione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi. Questo lasso di tempo è ritenuto ragionevole e, secondo il Consiglio federale, non occorre adottare misure per abbreviarlo.

Risposta del Consiglio federale.