Procedura di selezione dei membri dei consigli d'amministrazione nelle imprese parastatali. Come viene garantito il governo d'impresa?
21.3474 · Interpellanza · 2021-05-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il rapporto "Beurteilung der Corporate Governance des Bundes anhand der Analyse von vier Unternehmen" del 2019 ha trattato diversi aspetti della gestione delle partecipazioni del Consiglio federale. In un comunicato stampa del 26 giugno 2019, il Consiglio federale ha preso posizione in merito a questo rapporto di esperti. Una delle cinque misure adottate recitava testualmente: "la procedura di nomina del consiglio di amministrazione delle imprese parastatali deve essere più trasparente nei confronti del Consiglio federale". Questo tema è ridiventato di grande attualità in seguito alla nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Posta Svizzera SA.
In considerazione di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure ha adottato a due anni e mezzo dalla pubblicazione del rapporto concernente la selezione e la nomina dei membri dei consigli d'amministrazione?
2. Cosa intende quando scrive che la procedura di nomina dei membri dei consigli d'amministrazione deve essere più trasparente?
3. È disposto a cambiare o a rendere più sistematica la procedura di selezione, ad esempio esigendo che per una carica si svolgano colloqui seri con almeno due candidati o che il gruppo di candidati venga esaminato da esperti indipendenti o da un comitato di nomina?
4. Ritiene di tenere debitamente conto del profilo dei requisiti elaborato per il consiglio d'amministrazione della Posta Svizzera SA? (cfr. https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/imprese-parastatali/la-posta-svizzera/profilo-dei-requisiti-del-consiglio-di-amministrazione.html)
5. Come vede il rischio di un possibile conflitto di interessi nel caso in cui un politico "cambiasse ruolo" durante il suo mandato parlamentare o poco dopo la fine dello stesso?
6. Come valuta la possibilità di introdurre un periodo di attesa ("cooling-off") per i parlamentari? Questa misura potrebbe prevedere che i politici non possano essere eletti in un consiglio d'amministrazione di un'impresa parastatale prima che siano trascorsi almeno due anni dalla fine del loro mandato parlamentare.
7. Intende applicare l'approccio adottato per la procedura di selezione dei membri dei consigli d'amministrazione anche alla procedura di selezione dei direttori delle unità amministrative? Se non intende farlo: per quale motivo?
8. Nel parere in risposta alla mozione 19.4004, il Consiglio federale ha affermato di non voler estendere la standardizzazione delle procedure di selezione. Questa decisione è in contraddizione con la raccomandazione dell'OCSE, indicata a pagina 15 del rapporto di esperti citato in precedenza. Qual è la posizione del Consiglio federale al riguardo?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domande 1 e 2: la nomina dei membri dei consigli d'amministrazione e d'istituto delle imprese parastatali e degli istituti è un elemento centrale della gestione strategica da parte dell'ente proprietario. La procedura di selezione spetta al dipartimento competente che sottopone successivamente la sua proposta di nomina al Consiglio federale. A seguito del rapporto di esperti 2019 sul governo d'impresa, l'Esecutivo ha deciso di completare le informazioni contenute nelle proposte di nomina. Oltre alle informazioni sul profilo dei requisiti e sulle relazioni di interesse, i dipartimenti competenti devono fornire con assoluta trasparenza informazioni sulla procedura di nomina (ad es. descrizione della procedura di selezione, eventuale coinvolgimento di società specializzate nella ricerca di dirigenti, modalità di valutazione dei candidati, numero dei colloqui svolti). Si prevede di valutare questa prassi a metà del 2022.
Ad domande 3 e 8: l'Esecutivo ha già affrontato più volte la questione della possibilità di rendere sistematica la procedura di selezione e di nomina dei membri dei consigli d'amministrazione e d'istituto delle unità rese autonome della Confederazione. Nel suo parere in merito al rapporto di esperti sul governo d'impresa, il Consiglio federale ha comunicato altresì alla Commissione della gestione di entrambe le Camere i risultati di un sondaggio su tale argomento che il DFF (AFF) ha condotto presso i dipartimenti e la Cancelleria federale. La maggioranza dei dipartimenti ritiene la situazione attuale soddisfacente. Gli strumenti esistenti (profilo dei requisiti; rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche; requisiti di indipendenza; pubblicazione delle relazioni di interesse) sono stati considerati sufficienti. Con le informazioni complementari summenzionate fornite nelle proposte di nomina, la procedura di selezione è già ampiamente standardizzata. In questo modo, essa corrisponde per quanto possibile e opportuno alle linee guida sulla governance delle imprese pubbliche stabilite dall'OCSE nel 2015.
4. Per la nomina dei membri del consiglio d'amministrazione delle imprese parastatali, il Consiglio federale esamina se i candidati soddisfano i requisiti del profilo richiesto. Per la presidenza, occorre inoltre tenere conto dei requisiti aggiuntivi specifici di questa funzione. Una tale verifica è stata effettuata anche in occasione della recente nomina del nuovo presidente del consiglio d'amministrazione della Posta.
Ad domande 5 e 6: la disposizione sull'incompatibilità (art. 14 della legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10) impedisce che i membri del Parlamento facciano parte degli organi direttivi di unità rese autonome della Confederazione. La legge sul Parlamento non prevede un periodo di attesa ("cooling-off") per i parlamentari. L'introduzione di una tale norma sarebbe di competenza del legislatore.
Un eventuale termine di attesa è stato finora oggetto di discussione soprattutto in relazione ai membri del Consiglio federale e ai quadri superiori dell'Amministrazione federale. Il Consiglio degli Stati ha deciso di non dare seguito all'iniziativa parlamentare 18.463 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale che chiedeva l'introduzione di un termine di attesa per gli ex membri del Consiglio federale. In determinati settori esistono prescrizioni in materia di termini di attesa e di periodi cosiddetti di "cooling-off" (ad es. per i membri uscenti della Direzione generale allargata della BNS; per i collaboratori della FINMA che passano al servizio di assoggettati alla vigilanza). Un periodo di attesa può essere convenuto con i collaboratori dell'Amministrazione federale (art. 94b dell'ordinanza sul personale federale, OPers; RS 170.220.111.3).
Il Consiglio federale è consapevole che possono esserci rischi di conflitti d'interessi. In caso di conflitto d'interessi, i membri di un organo di direzione interessati devono astenersi. Se il conflitto d'interessi permane, il membro è escluso dal consiglio d'amministrazione o d'istituto (principio 6 del governo d'impresa). Per ogni organizzazione della Confederazione resa autonoma, il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti ai fini della nomina dei membri del consiglio d'amministrazione o d'istituto (art. 8j cpv. 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, OLOGA; RS 172.010.1). Inoltre, le proposte di nomina sottoposte al Consiglio federale contengono informazioni sulle relazioni di interesse (cfr. risposta alle domande 1 e 2).
7. Per la nomina dei quadri di grado più elevato di cui all'articolo 2 OPers, l'Esecutivo ha emanato delle istruzioni alla fine del 2014 (FF 2014 8425). Queste stabiliscono gli elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione e di nomina da parte dei dipartimenti e della Cancelleria. Una sistematizzazione è quindi già avvenuta in questo ambito.
Risposta del Consiglio federale.