21.3480 · Interpellanza · 2021-05-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Gli agricoltori del nostro Paese non riescono proprio a capire la recente decisione della Confederazione di autorizzare l'importazione di tre milioni di litri di latte per la produzione di formaggio.
Chiedo pertanto al Consiglio federale se tali importazioni sono state effettivamente autorizzate - e, se sì, per quale motivo - nonché se hanno beneficiato di contributi.
Anche la produzione nelle zone franche beneficia di tali contributi?
In caso affermativo, questo sistema falsa il mercato per quanto riguarda le aziende che producono latte in Svizzera.
Non sarebbe ora di porre rimedio a questa situazione incomprensibile?
Non sarebbe opportuno riorientare la produzione verso i produttori del nostro Paese, affinché siano essi a beneficiare dei contributi?
Begründung
La recente autorizzazione della Confederazione per l'importazione di tre milioni di litri di latte per la produzione di formaggio ha sconcertato più di un agricoltore svizzero. Personalmente considero questa decisione scandalosa, soprattutto considerando che i nostri consumatori desiderano prodotti locali di qualità, che esistono numerose procedure volte a favorire la produzione locale e, in particolare, che i prezzi del latte in Svizzera sono molto bassi.
Gli agricoltori non comprendono assolutamente questo tipo di autorizzazione. Inoltre, simili importazioni favoriscono le importazioni di prodotti finiti; è infatti molto probabile trovare prodotti finiti sulle nostre bancarelle.
Chiedo alla Confederazione di porre fine a simili importazioni "di comodo" e di fare tutto il possibile per favorire la produzione locale ed evitare importazioni eccessive.
Ringrazio il Consiglio federale di rispondere alle mie domande.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autorizzazione in questione permette di importare tre milioni di litri di latte nel regime del perfezionamento attivo. Il traffico di perfezionamento è disciplinato dall'articolo 12 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). Esso è permesso solo se non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente o se gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati con altri provvedimenti. Se uno di questi criteri è soddisfatto e se nessun interesse preponderante vi si oppone, il traffico di perfezionamento è ammesso anche per i prodotti agricoli.
Questo regime consente l'importazione in franchigia di dazio di merci trasformate in Svizzera e quindi riesportate. Ciò permette all'industria nazionale di produrre per l'esportazione, senza lo svantaggio legato al prezzo delle materie prime. In tal modo si contribuisce alla competitività dell'industria svizzera nonché al mantenimento di posti di lavoro nel nostro Paese.
L'autorizzazione in questione è stata rilasciata dopo aver consultato le organizzazioni interessate. La quantità di latte importata dall'estero nel quadro di questa autorizzazione viene riesportata sotto forma di formaggio. Le condizioni di cui all'articolo 12 capoverso 3 LD erano soddisfatte; in particolare, lo svantaggio legato al prezzo delle materie prime non era stato compensato con altri provvedimenti. Il supplemento per il latte commerciale e quello per il latte trasformato in formaggio non erano sufficienti per compensare lo svantaggio subito dal latte prodotto in Svizzera rispetto a quello importato.
I supplementi per il latte (supplemento per il latte commerciale, per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati) vengono versati conformemente all'ordinanza del 25 giugno 2008 sul sostegno del prezzo del latte (RS 916.350.2) esclusivamente ai produttori di latte svizzeri.
Di conseguenza, per il latte importato nell'ambito di questa autorizzazione e per quello proveniente dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex non sussiste alcun diritto al supplemento della Confederazione per il latte trasformato in formaggio.
Il Servizio d'ispezione dell'Ufficio federale dell'agricoltura verifica a cadenza regolare presso i valorizzatori di latte, mediante controlli a campione, se vengono rispettate le disposizioni legali della suddetta ordinanza.
Risposta del Consiglio federale.