21.3481 · Interpellanza · 2021-05-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) è un elemento essenziale per la protezione della salute dei lavoratori. Obbliga il datore di lavoro a prendere una serie di misure in questo senso e a informare e istruire i dipendenti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Inoltre, i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro. Infine, la direttiva MSSL della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) pone le basi per attuare, come previsto dall'OPI, il ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro. Ogni azienda interessata deve quindi istituire un sistema di protezione della salute e disporre di specialisti della sicurezza.
Chiedo dunque al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Nelle aziende è stato fatto ricorso all'OPI nella lotta contro la pandemia di COVID-19?
2. Se sì, come è stato adattato il sistema di sicurezza? Come sono stati formati gli specialisti della sicurezza? Come si è svolta la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti?
3. Se questi strumenti legali non sono stati utilizzati, che conclusioni trae il Consiglio federale riguardo alla loro inadeguatezza in una situazione pandemica?
4. Poiché il rischio che questa situazione si ripeta è elevato, il Consiglio federale prevede di rendere più efficace l'organizzazione della protezione della salute dei lavoratori?
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 823.30) è basata sulla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e ha l'obiettivo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali. È parte integrante del quadro normativo generale per proteggere in modo completo i dipendenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro (sicurezza sul lavoro). Parallelamente devono essere rispettate le disposizioni della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e delle sue ordinanze (OLL 1-5, RS 822.111 - 822.115), volte a proteggere la salute - o più precisamente la salute fisica e mentale - dei dipendenti. Secondo questa suddivisione, la lotta contro la pandemia e le relative misure rientrano nella sfera della LL; l'OPI non è invece applicabile in questo contesto.
La ripartizione della protezione dei lavoratori tra diverse leggi con diversi organi esecutivi ha portato a un dualismo che può comportare difficoltà a livello di esecuzione, soprattutto in situazioni straordinarie come una pandemia. Gli ispettori cantonali del lavoro sono responsabili dell'esecuzione della protezione della salute secondo la LL in tutte le aziende. Di conseguenza, sono stati incaricati anche dell'esecuzione delle misure di protezione dei lavoratori in relazione alla pandemia (art. 11 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020; RS 818.101.26). A causa della situazione particolare, nell'esecuzione dell'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare gli ispettori cantonali sono stati assistiti in via eccezionale dagli ispettori della Suva, che si sono concentrati sulle aziende nel campo dell'edilizia e dell'industria. Con il sostegno di questi esperti è stato possibile garantire un'attuazione corretta dal punto di vista tecnico delle misure contro la pandemia.
Durante la crisi i lavoratori hanno mantenuto il diritto e la possibilità di essere consultati e di fare proposte su tutti gli aspetti riguardanti la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro.
I reclami dei lavoratori concernenti il mancato rispetto dei diritti di partecipazione o altre violazioni delle disposizioni di protezione COVID-19 sono stati inoltrati alla SECO, l'autorità di alta vigilanza della legge del lavoro e quindi delle disposizioni di protezione della salute. Per motivi di competenza, la SECO li ha trasmessi agli ispettorati cantonali del lavoro o ha invitato i lavoratori interessati a rivolgersi a questi ultimi, che qualora necessario hanno effettuato un'ispezione in loco.
Sulla base delle condizioni quadro stabilite (Legge COVID-19 [RS 818.102] e le relative ordinanze) è stata trovata una soluzione pragmatica per attuare in modo soddisfacente le misure di protezione necessarie. Ciononostante, a causa delle differenze fondamentali del sistema duale - soprattutto in termini di responsabilità, organizzazione e finanziamento - sono emersi gli inconvenienti ben noti, che hanno reso la situazione molto più difficile da gestire.
Anche se l'attuazione delle misure prese dal Consiglio federale è stata ritenuta in gran parte positiva, da questa situazione andrebbe colta l'opportunità per riprendere le discussioni su una riforma (parziale) del sistema esistente. Senza rimettere completamente in discussione l'esistenza di due sistemi (uno che segue la logica assicurativa, l'altro no), va valutato se un approccio integrato potrebbe migliorare la capacità di agire di tutti gli attori interessati e se questo approccio comporterebbe maggiori aspetti positivi rispetto al sistema odierno. Ad esempio si potrebbero ampliare le competenze della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).
Risposta del Consiglio federale.