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21.3488 · Mozione · 2021-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno affinché gli assicuratori sociali (segnatamente le casse di compensazione, le casse malati e gli istituti di previdenza) debbano informare le autorità federali e cantonali degli stranieri non appena vengono a conoscenza di un soggiorno illegale di "sans-papiers" in Svizzera.

Begründung

I cosiddetti "sans-papiers" che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera senza disporre del necessario permesso di soggiorno sono obbligatoriamente assicurati presso l'AVS/AI/IPG a partire dai 18 anni. Il datore di lavoro deve notificarli e conteggiarne i contributi. Fintanto che sono soggetti all'obbligo di assicurazione hanno diritto alle prestazioni dell'AVS/AI/IPG. Anche le altre assicurazioni sociali sono per la maggior parte tenute a fornire le loro prestazioni a queste persone.

Nonostante - o appunto a causa - del soggiorno e dell'esercizio di un'attività lucrativa illegali, i "sans-papiers" ricevono quasi tutte le prestazioni delle assicurazioni sociali. Questa situazione è irritante e va cambiata. Altrimenti i migranti illegali non sono in alcun modo incentivati a cercare di ottenere un titolo di soggiorno. Inoltre, le persone che rispettano il diritto e la legge e immigrano in maniera legale sono svantaggiate. A tal fine occorre migliorare la trasmissione di informazioni tra le autorità ed eliminare gli ostacoli posti dal diritto in materia di protezione dei dati. In futuro occorre in particolare impedire che gli assicuratori sociali possano nascondersi dietro la protezione dei dati quando vengono a conoscenza del soggiorno e dell'esercizio di un'attività lucrativa illegali da parte di un "sans-papier". Per questo motivo, sarebbe necessario sanzionare la violazione dell'obbligo di segnalare alle autorità federali e cantonali degli stranieri il soggiorno e l'esercizio di un'attività lucrativa illegali da parte di un "sans-papier".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 21 dicembre 2020 in adempimento del postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (18.3381) "Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers", il Consiglio federale ha analizzato le attuali disposizioni legali in materia di scambio di dati. Ha indicato che non esiste uno scambio di dati sistematico tra gli organi incaricati di applicare le leggi sulle assicurazioni sociali e le autorità migratorie. Ciò permette di garantire la protezione dei dati e di evitare che i sans-papiers rinuncino ad affiliarsi alle assicurazioni sociali. Se i sans-papier non fossero assicurati, i costi, in particolare nel settore della sanità, sarebbero a carico dei Cantoni e dei Comuni, responsabili in materia di soccorso d'emergenza. La legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) prevede tuttavia già obblighi di comunicazione e collaborazione tra le autorità cui fa riferimento il testo della mozione.

Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'asilo e di polizia degli stranieri nonché le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate dell'applicazione della legislazione relativa alle assicurazioni sociali collaborano con gli organi cantonali di controllo in materia di lotta contro il lavoro nero. Li informano se nel quadro delle loro attività correnti rilevano indizi di lavoro nero e s'informano vicendevolmente sul seguito delle procedure (art. 11 LLN).

Le casse di compensazione AVS e gli uffici AI comunicano alle autorità migratorie i risultati dei loro controlli se non sono stati versati i contributi sociali e sussistono indizi che nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa non sia stato rispettato il diritto in materia di stranieri (art. 12 cpv. 2 LLN).

Le altre autorità (p. es. quelle fiscali o di controllo alla frontiera) comunicano alle autorità migratorie i risultati dei loro controlli qualora sussistano indizi che nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di stranieri (art. 12 cpv. 3 e 4 LLN).

Il Consiglio federale reputa adeguato il sistema attuale, anche se vi sono conflitti di interessi e di obiettivi tra le diverse autorità che emanano decisioni concernenti sans-papiers o che sono in altro modo in contatto con queste persone. Questo sistema permette a tutte le autorità di svolgere i loro rispettivi compiti. Il Consiglio federale ritiene poco efficace, all'atto pratico, uno scambio sistematico di dati, in quanto i sans-papiers, per timore di essere scoperti, non si annunciano o si annunciano raramente presso le autorità. Non vi è pertanto motivo di scostarsi dalle conclusioni tratte nel citato rapporto del 21 dicembre 2020.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.