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21.3492 · Mozione · 2021-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Per combattere e laddove possibile impedire in maniera duratura la presenza di migranti illegali in Svizzera, occorre rendere sistematico lo scambio di dati tra Cantoni, Comuni, autorità sociali, casse malati, AVS, AI e altre assicurazioni sociali per quanto riguarda queste persone.

Occorre pertanto scambiare e confrontare tutti i dati rilevanti dei migranti illegali riguardanti lo status di soggiorno, il luogo di domicilio, lo stato assicurativo, i premi pagati, le riduzioni di premi, nonché le prestazioni assicurative di casse malati, AVS, AI e altre assicurazioni sociali.

Begründung

Secondo varie stime e fonti, in Svizzera soggiornano illegalmente fino a 100 000 persone, designate anche con il blando eufemismo di "sans-papiers". Per ridurre l'attrattiva della Svizzera per i migranti illegali è importante che questi vengano individuati ed espulsi mediante uno scambio sistematico dei dati.

Secondo il rapporto del Consiglio federale che analizza la problematica dei sans-papiers, stilato in adempimento del postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 12 aprile 2018 (18.3381), attualmente soprattutto le assicurazioni e le casse malati non sono in grado di indicare lo status di soggiorno dei migranti illegali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 21 dicembre 2020 in adempimento del postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (18.3381) "Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers", il Consiglio federale ha analizzato le attuali disposizioni legali in materia di scambio di dati. Ha indicato che non esiste uno scambio di dati sistematico tra gli organi incaricati di applicare le leggi sulle assicurazioni sociali e le autorità migratorie. Ciò permette di garantire la protezione dei dati e di evitare che i sans-papiers rinuncino ad affiliarsi alle assicurazioni sociali. Se i sans-papier non fossero assicurati, i costi, in particolare nel settore della sanità, sarebbero a carico dei Cantoni e dei Comuni, responsabili in materia di soccorso d'emergenza. Alcune leggi prevedono tuttavia già scambi di dati.

La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (art. 33 LPGA; RS 830.1) prevede che le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi. Deroghe a questo principio sono tuttavia previste nelle diverse leggi che determinano la portata della comunicazione dei dati nei confronti di terzi (cfr. ad es. l'art. 84a della legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10] o l'art. 50a della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10] e l'art. 66a della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità [LAI; RS 831.20]).

Le leggi sulle assicurazioni sociali prevedono anche una comunicazione di dati nel quadro della lotta contro il lavoro nero da parte delle autorità incaricate di applicare tali leggi, di cui fanno parte in particolare le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e gli uffici del lavoro. Questa comunicazione si fonda sulla legge contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) e avviene tramite l'organo di controllo in materia di lavoro nero se le autorità constatano indizi di lavoro nero nel quadro delle loro attività correnti o direttamente tra le autorità coinvolte (art. 11 e 12 LLN). Le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e gli uffici del lavoro devono comunicare alle autorità migratorie i risultati dei loro controlli se i contributi alle assicurazioni sociali non sono stati versati e sussistono indizi che nell'ambito dell'esercizio di un'attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di stranieri (art. 12 cpv. 2 LLN).

Due mozioni che chiedono di agevolare lo scambio di dati tra gli assicuratori malattie e i Cantoni sono state adottate dal Parlamento e devono essere attuate (cfr. mozione Brand [18.3765] "Digitalizzazione dello scambio di dati tra i Comuni e gli assicuratori-malattie" e mozione Hess [18.4209] "Domicilio degli assicurati, premi delle casse malati e quoteparti dei cantoni sulle prestazioni ospedaliere. Meno burocrazia, meno errori").

Inoltre, il sistema d'informazione centrale sulla migrazione permette alle varie autorità, in caso di controlli, di verificare se una persona soggiorna illegalmente in Svizzera.

Visto che in genere i sans-papiers non si annunciano alle autorità per paura di essere scoperti, il Consiglio federale ritiene che una comunicazione dei dati automatica o più estesa avrebbe pochi effetti all'atto pratico. Non è pertanto opportuno scostarsi dalle conclusioni tratte nel suddetto rapporto del 21 dicembre 2020 e occorre parimenti attendere l'esito dell'attuazione delle mozioni summenzionate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.